Cassazione Civile, Sentenza n. 2071/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione di responsabilità professionale promossa da Gallotti nei confronti dell'avv. Allegro per aver redatto un ricorso per Cassazione ritenuto inammissibile, con conseguente consolidamento di un giudicato sfavorevole per il ricorrente. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, la violazione di regole sul processo contumaciale e sulle notificazioni (artt. 291, 350 c.p.c. e norme del d.lgs. 546/1992), la violazione del diritto al contraddittorio per una decisione «a sorpresa», e la mancata applicazione dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 che, secondo Gallotti, avrebbe imposto il rinvio al primo grado per consentire la nomina di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gallotti e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure: (i) l'erronea applicazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. da parte del giudice di primo grado è irrilevante perché la decisione della Commissione Tributaria Regionale risultava adeguatamente motivata e, comunque, l'eventuale vizio non avrebbe potuto determinare un esito favorevole in Cassazione; (ii) la notificazione diretta al Gallotti del ricorso in appello lo aveva reso edotto della questione del difetto di abilitazione del suo difensore, sicché non sussiste violazione sul piano delle notificazioni o del giusto processo contumaciale; (iii) la censura circa una decisione «a sorpresa» è inammissibile poiché si riduce a contestazione dell'apprezzamento di fatto della Corte d'appello sugli atti processuali; (iv) anche se si fosse applicato l'art.12 d.lgs.546/1992, ciò non avrebbe giovato al ricorrente dato che egli era rimasto contumace in appello e quindi aveva rinunciato alla concessione del termine per dotarsi di un difensore abilitato. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate e è stato disposto l'adempimento relativo al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Usato per censurare errori di diritto e vizi di motivazione in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo al n.5 perché il presunto vizio di motivazione della Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto produrre un esito favorevole in Cassazione
art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione alle regole processuali e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul giusto processo contumaciale
art. 291 c.p.c.
Norma sulla rinnovazione delle notificazioni citata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nonostante eventuali profili formali, la notificazione personale a Gallotti gli aveva assicurato conoscenza dell'eccezione
art. 350 c.p.c.
Richiamato nel contesto del processo contumaciale; la Corte ha escluso violazioni in punto di nullità delle notificazioni o di violazione del contraddittorio
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Norma che impone al giudice di fissare un termine per la nomina del difensore quando manca la difesa tecnica; la Corte ha osservato che, anche riconoscendo l'applicabilità al caso di vizio della difesa, la situazione non avrebbe giovato al ricorrente perché questi era rimasto contumace in appello
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamata in relazione all'applicabilità di norme sulle notificazioni e sul processo tributario; citata nelle censure poi ritenute infondate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza del presupposto per l'ulteriore versamento, ove dovuto
artt. 112, 167, 183 c.p.c.
Richiamati in tema di formazione del contraddittorio e del contenuto degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento della Corte d'appello sul contenuto degli scritti delle parti non sia viziato da profili tali da legittimare la cassazione
Massime di principio
- Per vincere una causa di responsabilità professionale contro un avvocato è necessario dimostrare il nesso di causalità: che una corretta prestazione avrebbe probabilmente modificato l'esito del giudizio. Se l'errore del difensore riguarda un vizio che non avrebbe potuto cambiare l'esito parasemplice (es. questione di applicazione di legge che non era destinata a essere superata in Cassazione), la responsabilità è difficilmente accertabile.
- La notificazione personale al cliente dell'atto processuale che solleva un'eccezione sulla disabilità del difensore informa adeguatamente il cliente; l'assenza di una seconda notificazione al solo fine di assicurare una 'maggiore' percezione non è in genere considerata lesiva del diritto di difesa.
- Se la parte sceglie di rimanere contumace in grado di appello, il giudice non è tenuto a concedere un termine per nominare un difensore abilitato: la contumacia ostacola la possibilità di ottenere la rinnovazione o termini ex art.12 d.lgs.546/1992.
- Le censure relative all'interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito sono, di regola, sindacabili in Cassazione solo con riferimento alla logicità e congruità della motivazione, non come semplice ricostruzione di fatto.
- In casi analoghi è essenziale conservare e documentare elementi che dimostrino che una lamentata omissione del difensore avrebbe effettivamente consentito di ottenere un risultato diverso (es. che il vizio sarebbe stato decisivo in sede di legittimità o che non vi è stata conoscenza della questione da parte del cliente).
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