Cassazione Civile, Ordinanza n. 17187/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziatrice)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di finanziamento finalizzato a un programma di investimenti. La società finanziatrice aveva concesso un finanziamento di euro 100.000, poi erogato solo in parte per euro 60.000, ritenendo che la beneficiaria avesse violato gli impegni assunti o avesse realizzato un programma non coerente con i settori ammessi al contributo. Su ricorso monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c. otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 33.441,25, oltre accessori, importo calcolato sull’erogato al netto della garanzia fideiussoria. L’opposizione della beneficiaria veniva accolta in primo grado per difetto di prova della revoca e degli inadempimenti. In appello la finanziatrice sosteneva che la revoca era stata validamente comunicata con raccomandata contenente la contestazione dell’inadempimento e la richiesta di restituzione; inoltre deduceva che, una volta allegato l’inadempimento, spettava alla controparte dimostrare il proprio esatto adempimento, senza che fosse necessario produrre il fascicolo di primo grado dell’appellata. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver la Corte territoriale considerato le ammissioni e le allegazioni della controparte sull’inadempimento. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 343 c.p.c., assumendo che, in assenza di appello incidentale della controparte, la Corte d’appello non avrebbe dovuto rimettere in discussione l’accertamento dell’adempimento dell’opponente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo: ha affermato che, pur essendo l’appellante onerata della dimostrazione della fondatezza del gravame e dovendo, se del caso, produrre i documenti sui quali fonda l’errore del primo giudice, nel caso concreto l’appello non verteva sulla mancata produzione di documenti avversari, ma su un errore di diritto del Tribunale circa la ripartizione dell’onere probatorio; pertanto, una volta allegato l’inadempimento, incombeva alla beneficiaria dimostrare il proprio adempimento, senza necessità per la finanziatrice di produrre il fascicolo di primo grado della controparte. Ne è conseguita la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso della società finanziatrice, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5683/2021 e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente preteso la verifica della prova dell’adempimento della beneficiaria mediante acquisizione del suo fascicolo di primo grado, mentre l’onere probatorio restava a carico della parte debitrice che doveva dimostrare di avere adempiuto. In appello, pertanto, la mancanza di prova dell’adempimento da parte della beneficiaria avrebbe dovuto condurre all’accoglimento del gravame della finanziatrice.
Norme richiamate
norme sul procedimento monitorio utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo di restituzione delle somme
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
dedotto come omesso esame di fatto decisivo
richiamato a sostegno della censura sul mancato esame delle allegazioni e risultanze processuali
richiamato per la censura di extrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla devoluzione in appello e all’assenza di appello incidentale
richiamato insieme agli artt. 1453 e 2697 c.c. nel quadro dell’inadempimento e della prova
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento e sulla correlata domanda della parte creditrice
richiamato per il riparto dell’onere della prova dell’adempimento e dell’inadempimento
richiamato in tema di produzione in appello di documenti già prodotti in primo grado
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per effetto dell’accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, pur essendo l’appellante onerato di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, l’onere di produrre in appello i documenti della controparte sussiste solo quando la censura investa la valutazione di quei documenti e non quando l’errore denunciato sia di diritto sulla ripartizione dell’onere probatorio.
- Quando il creditore allega l’inadempimento della controparte, spetta al debitore provare di avere regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto della domanda su una errata attribuzione dell’onere della prova, la sentenza è censurabile in cassazione per violazione di legge e va cassata.
- In appello non può essere richiesta la verifica della prova mediante acquisizione del fascicolo di primo grado della parte onerata, ove la censura riguardi non la mancata produzione di documenti ma il principio giuridico di distribuzione del carico probatorio.
- Il giudice di appello non può pronunciarsi su un tema estraneo alla devoluzione effettiva del gravame; tuttavia, se il motivo di appello investe l’errore di diritto del primo giudice sul riparto della prova, il giudice deve applicare correttamente il criterio probatorio e trarne le conseguenze decisive.
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