Cassazione Civile, Ordinanza n. 29666/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Ufficio aveva contestato alla venditrice di un terreno una plusvalenza imponibile ex artt. 67 e 68 TUIR, assumendo come corrispettivo di riferimento un importo superiore a quello dichiarato. La contribuente aveva impugnato l’atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo decisiva la circostanza che, nell’atto di compravendita, fosse indicato che il valore del terreno era stato rideterminato mediante perizia giurata ex art. 7 L. 448/2001, con conseguente utilizzo del valore periziato ai fini del calcolo della plusvalenza e impossibilità per l’Amministrazione di tornare al valore storico del bene. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 448/2001 e degli artt. 67 e 68 TUIR: secondo l’Amministrazione, se nell’atto di trasferimento è indicato un valore inferiore a quello rivalutato, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie di determinazione della plusvalenza, senza considerare il valore rideterminato in perizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di plusvalenze da cessione di terreni edificabili o agricoli, l’indicazione nell’atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore del cespite previamente rideterminato mediante perizia giurata ex art. 7 L. 448/2001 non comporta la decadenza dal beneficio connesso all’imposta sostitutiva già versata, né consente all’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene. La CTR si era conformata a tale principio, valorizzando la perizia quale riferimento per il calcolo dell’IRPEF. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per l’incertezza del quadro giurisprudenziale, dato che al momento del ricorso non era ancora intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La rideterminazione del valore del terreno mediante perizia giurata e imposta sostitutiva non viene meno per il solo fatto che il prezzo indicato nell’atto sia inferiore al valore periziato.
Rileva ai fini della tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili o agricoli.
Disciplina il criterio ordinario di determinazione delle plusvalenze, ma nel caso esaminato non consente di prescindere dal valore rideterminato con perizia nei limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Cass., Sez. U., n. 2321/2020
Il corrispettivo inferiore indicato nell’atto rispetto al valore rideterminato non fa decadere dal beneficio della rivalutazione e non legittima l’accertamento della plusvalenza sul valore storico del bene.
Massime di principio
- Nella cessione di terreni edificabili o agricoli, se il contribuente ha legittimamente rideterminato il valore del bene con perizia giurata e ha versato l’imposta sostitutiva prevista, il successivo prezzo indicato nell’atto di vendita non determina, da solo, la perdita del beneficio fiscale ottenuto.
- L’Amministrazione finanziaria non può tornare automaticamente al valore storico del cespite per accertare la plusvalenza solo perché il corrispettivo dichiarato nell’atto è inferiore al valore periziato.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il regime applicabile, il giudice di merito che si conforma a tale orientamento non incorre in violazione di legge.
- In presenza di un quadro giurisprudenziale non ancora consolidato al momento della proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.
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