Sentenza n. 1191/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del responsabile dell’Area Servizi al Territorio n. 130 di data 8 maggio 2026, che ha ingiunto alle società ricorrenti la sospensione dei lavori autorizzati con il permesso di costruire n. 27613 di data 28 novembre 2023, ad esclusione delle opere finalizzate al ripristino dell'area comunale interessata da fenomeni di smottamento, nonché il versamento degli importi arretrati per l’occupazione pregressa di suolo pubblico, e la presentazione pro futuro di idonee richieste di occupazione di suolo pubblico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori edilizi, con esclusione delle opere di ripristino di aree comunali, e di subordinazione della ripresa dei lavori al pagamento di arretrati per occupazione di suolo pubblico e alla presentazione di future richieste di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, proprietaria ed esecutrice dei lavori per la realizzazione di tre villette a schiera sulla base di un permesso di costruire, hanno impugnato l'ordinanza comunale che aveva sospeso il cantiere a seguito di smottamenti verificatisi sulla proprietà comunale confinante e dell'asserita occupazione abusiva di suolo pubblico mediante una gru. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il blocco dell'intero cantiere fosse sproporzionato rispetto alla necessità di eseguire un modesto intervento di ripristino mediante riporto di terra vegetale. Hanno inoltre dedotto sviamento di potere, poiché la ripresa dei lavori era stata subordinata al pagamento immediato del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, nonostante fosse stata concordata una rateizzazione garantita da fideiussione. Le ricorrenti hanno altresì evidenziato di avere presentato le domande per le occupazioni future e hanno contestato l'utilizzabilità del potere di vigilanza edilizia per imporre il pagamento del canone. Nel corso del giudizio hanno eseguito il ripristino delle aree comunali. Il Comune ha successivamente revocato l'ordinanza impugnata, dopo avere verificato la corretta esecuzione delle opere di ripristino.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ordinanza impugnata è stata revocata dal Comune e i lavori del cantiere hanno potuto proseguire. Il giudice ha tuttavia regolato le spese considerando la soccombenza virtuale reciproca. Da un lato, le ricorrenti hanno ottenuto il disaccoppiamento tra la sospensione dei lavori e il pagamento immediato del canone unico patrimoniale: il potere di vigilanza edilizia non può essere utilizzato per rendere più efficace la riscossione di un tributo o canone, trattandosi di funzioni distinte, e l'accettazione della rateizzazione rendeva incoerente pretendere il saldo immediato quale condizione per la ripresa dei lavori. Dall'altro lato, è stata riconosciuta la correttezza della sospensione del cantiere fino al ripristino dei danni arrecati alle aree comunali, poiché la sospensione prevista dall'art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 può essere utilizzata anche per ottenere rapidamente interventi riparatori quando l'attività edificatoria abbia provocato smottamenti o altri pregiudizi a beni pubblici estranei all'edificazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 27, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001
la misura della sospensione dei lavori è utilizzabile, ai sensi dell’art. 27 commi 1 e 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, per impedire che l’edificazione sia eseguita in contrasto con la disciplina urbanistica e con i titoli edilizi
La sospensione dei lavori è una misura provvisoria diretta a salvaguardare gli effetti dei provvedimenti definitivi di vigilanza edilizia e può essere impiegata anche per ottenere rapidamente il ripristino di beni pubblici danneggiati dall'attività edificatoria.
art. 1, comma 819, l. 160/2019
il CUP si applica, in base all’art. 1 comma 819 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, anche alle occupazioni abusive delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali
Il canone unico patrimoniale può applicarsi anche alle occupazioni abusive di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali; nel caso concreto, restava da verificare la natura delle superfici occupate.
Massime di principio
- La sospensione dei lavori prevista dall'art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. 380/2001 è una misura provvisoria di vigilanza edilizia, funzionale a impedire la prosecuzione di interventi contrastanti con la disciplina urbanistica o con il titolo edilizio e a salvaguardare gli effetti dei successivi provvedimenti ripristinatori.
- Il potere di sospensione dei lavori può essere utilizzato anche quando l'attività edificatoria abbia provocato smottamenti o altri danni a beni pubblici confinanti ed estranei all'area di edificazione, in quanto tali conseguenze possono essere assimilate a opere abusive e giustificare la subordinazione della ripresa dei lavori al previo ripristino dei luoghi.
- Il potere di vigilanza edilizia non può essere utilizzato per imporre o rendere più efficace la riscossione coattiva di un tributo o di un canone per l'occupazione di suolo pubblico, poiché la sospensione dei lavori e la riscossione del canone costituiscono funzioni amministrative distinte.
- Quando l'amministrazione abbia accettato una rateizzazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, garantita da fideiussione, è incoerente subordinare la ripresa dei lavori al pagamento immediato dell'intero importo, salvo una specifica e autonoma ragione giustificativa.
- La revoca del provvedimento impugnato e la conseguente possibilità di proseguire i lavori determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e quindi l'improcedibilità del ricorso; le spese possono essere compensate in presenza di soccombenza virtuale reciproca.
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