Cassazione Penale, Sentenza n. 9541/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva riconosciuti responsabili, in diversa misura, dei reati di usura continuata e aggravata (art. 644 c.p.) e di estorsione pluriaggravata e continuata, contestando principalmente: l\'attendibilità e la coerenza della persona offesa (Iorio); l\'insussistenza del concorso di taluni imputati nel reato di usura (mancanza di partecipazione alla pattuizione o prova della titolarita\' del denaro); la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza; l\'erronea qualificazione dell\'aggravante relativa allo stato di bisogno e all\'attivita\' commerciale della vittima; la valutazione delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione della pena per BOTTIGLIERI a causa di un presunto precedente ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo nei confronti di MORRA MASSIMO, perché i reati a lui addebitati si sono estinti per morte (decesso 3/06/2020). Per gli altri ricorrenti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e quindi la sentenza di appello è stata sostanzialmente confermata nei suoi punti essenziali (conferma delle condanne per usura ed estorsione, rideterminazione della pena già operata in appello con diminuzioni per alcuni imputati). La Corte ha rigettato le censure relative all\'inattendibilità della vittima, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione del giudice di merito, fondata sia su elementi intrinseci (comportamento, assenza di interesse risarcitorio, paura) sia su riscontri estrinseci (agenda dei pagamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, testimonianze degli investigatori). Ha inoltre escluso la mancata correlazione tra accusa e sentenza e ha ritenuto corretta la valutazione sulle attenuanti generiche. Quanto all\'eccezione di BOTTIGLIERI relativa al presunto precedente sopravvenuto definito con non doversi procedere, la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso e, acquisito d\'ufficio il certificato penale, ha constatato l\'esistenza di un precedente per ricettazione che ostava al beneficio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto di usura, anche se la pattuizione è originaria, si configura come reato a consumazione prolungata: rileva anche l\'esazione delle rate; terzi che intervengono nell\'esazione possono rispondere a titolo di concorso.
comma 1, lett. b), c), e) (richiamati nel motivo)
Limiti del sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione: non è consentito al giudice della cassazione di sostituirsi al giudice del merito per riconsiderare il credito probatorio se la motivazione del giudice di merito è logica e adeguata.
Consente la condanna alle spese e l\'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili, valutando profili di colpa.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti rilevanti che assume travisati.
Riferito al precedente penale emerso nel certificato di BOTTIGLIERI (ricettazione) che ha inciso sulla valutazione dell\'ostatività al beneficio della sospensione della pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il valore complessivo della prova quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e supportata da riscontri: i rilievi sulla attendibilità della vittima richiedono di dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia illogica o manifestamente inadeguata.
- In reati di usura la consumazione può essere frazionata: contano non solo gli accordi iniziali ma anche le successive esazioni; soggetti che partecipano all\'esazione possono essere ritenuti concorrenti nel reato anche se non erano nella pattuizione originaria.
- La prova del concorso può essere desunta da elementi indiretti e consequenziali (agenda dei pagamenti, intercettazioni, telefonate, ruoli di credito/debito tra i soggetti): non è necessario che la pattuizione appaia documentata in modo formale per ciascun partecipante se emergono contatti e rapporti che collegano le parti al circuito usurario.
- La morte dell\'imputato estingue il reato e impone l\'annullamento della sentenza nei suoi confronti senza rinvio.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone ai ricorrenti di allegare gli atti decisivi che assumono travisati (es. sentenze o provvedimenti che determinano la non ostatività di precedenti): la mancata allegazione può determinare l\'inammissibilità o il rigetto della censura.
- La valutazione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifesta-mente illogica; il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa.
- Per ottenere la sospensione della pena per via di precedenti non ostativi è essenziale provare documentalmente la natura e l\'esito di quei precedenti; l\'acquisizione d\'ufficio del certificato penale da parte della Corte può incidere sull\'esito della censura se il ricorrente non ha reso autosufficiente il proprio motivo.
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