Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due profili principali: a) ha censurato la valutazione della recidiva "reiterata" ritenuta dal giudice di merito in regime di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che, essendo stata dichiarata subvalente, non avrebbe dovuto essere considerata ai fini del computo del termine prescrizionale; b) ha dedotto che il rinvio dell'udienza dal 21 ottobre 2019 al 19 ottobre 2020 non poteva sospendere il termine prescrizionale perché, a suo avviso, il reato sarebbe già stato estinto il 29 giugno 2018 (7 anni e 6 mesi dalla commissione), pertanto la sospensione sarebbe stata irrilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che ha considerato la recidiva "reiterata" (anche se posta in regime di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche) ai fini del calcolo del termine prescrizionale, in conformità al principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza n. 20808/2019) secondo cui l'esito del bilanciamento ex art.69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante ai fini della prescrizione. Ha inoltre ritenuto legittima la computabilità della sospensione derivante dal differimento dell'udienza richiesto dal difensore, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata il 6 gennaio 2021 e non al momento della pronuncia d'appello (29 ottobre 2020). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74/2000, art. 5

    violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare le relative dichiarazioni dei redditi (anno 2009)

    individua il reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con rilevanza penale); utilizzato come riferimento fattuale per la qualificazione del reato e la determinazione della pena applicabile

  • codice penale, art. 69

    disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto (es. attenuanti e aggravanti); la Corte rileva che l'esito di tale bilanciamento non determina la "dissolvenza" della circostanza subvalente ma solo la paralisi del suo effetto sulla pena concreta

  • codice penale, art. 157, comma terzo

    esclude che, per determinare il dies prescriptionis, possa tenersi conto dell'esito del giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto; per questo motivo la pena massima di riferimento per il calcolo della prescrizione non è ridotta in funzione dell'esito del bilanciamento ex art.69

  • codice penale, art. 161, comma secondo

    prevede modalità di prolungamento del termine prescrizionale in presenza di eventi interruttivi; la Corte ha ritenuto applicabile il prolungamento previsto per la recidiva riconosciuta ai fini del calcolo della prescrizione

  • Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 20808/2019

    "l'art.69 cod. pen. indica che l'esito del giudizio di bilanciamento non è la 'dissolvenza' della circostanza subvalente (...) ma la paralisi del suo effetto più tipico"

    principio nomofilattico secondo cui la recidiva, se contestata e ritenuta in sentenza (anche se poi posta in subvalenza rispetto ad attenuanti), deve comunque essere considerata ai fini della determinazione della pena massima e quindi del calcolo della prescrizione

  • giurisprudenza rilevante (Corte di cassazione, es. Sez. IV 20/2/2017 n. 8079; Sez. II 30/1/2019 n. 4697 ecc.)

    orientamenti di legittimità che si sono pronunciati sulla rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione anche quando la stessa sia stata posta in subvalenza; la Corte richiama e segue l'orientamento consolidato dopo le Sezioni unite

Massime di principio

  • La recidiva contestata e ritenuta dal giudice, anche se posta in subvalenza rispetto a circostanze attenuanti nel bilanciamento ex art.69 c.p., incide sul calcolo del termine prescrizionale: la pena massima di riferimento resta quella comprensiva dell'effetto della recidiva ove questa sia stata riconosciuta.
  • Per determinare il dies prescriptionis non si deve tener conto dell'esito del confronto tra aggravanti e attenuanti (art.157, comma 3 c.p.): il giudizio di valenza non modifica la "pena massima" che serve da parametro temporale per la prescrizione.
  • Eventi interruttivi o sospensivi (es. decreto di citazione a giudizio, rinvii disposti su istanza delle parti) possono prolungare o sospendere il termine prescrizionale; tali periodi sono computabili anche quando la recidiva è stata ritenuta subvalente.
  • In casi simili è cruciale accertare se la recidiva sia stata effettivamente "riconosciuta" nel provvedimento e con quale estensione (es. reiterata, specifica, infraquinquennale), poiché tali qualificazioni influenzano il moltiplicatore per il calcolo della prescrizione.
  • Quando si impugna la valutazione sulla prescrizione è opportuno contestare non solo la questione di diritto sulla rilevanza della recidiva, ma anche la concreta ricostruzione fattuale dei periodi interruttivi/sospensivi (decreti di citazione, rinvii, istanze delle parti).
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite) fornisce un punto di riferimento vincolante: le difese dovrebbero valutare la possibilità di distinguere i casi in cui la recidiva non sia stata effettivamente "riconosciuta" (p.es. solo allegata) rispetto a quelli in cui sia stata espressamente accertata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.