Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello di rinvio (rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo annullamento) per vari motivi: 1) Houssari Paolo, Houssari Youssef e Tramontano denunciarono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza motivazionale nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (richiesta di prevalenza non motivata). 2) De Lucia dedusse a) errore nel diniego della sospensione condizionale della pena, rilevando che la sentenza aveva fatto menzione di precedenti non sussistenti (è invece risultata la sua incensuratezza dal certificato del casellario) e b) omissione di motivazione sul rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria (art. 53 L. 689/1981). 3) Palladino dedusse a) errore di calcolo nella quantificazione dell'aumento per continuazione ai fini della pena (sosteneva che i reati scopo fossero 24 e non 25) e b) ingiustificata equiparazione del suo trattamento con quello di Houssari Youssef, nonostante differenze nella recidiva applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - Dichiarato inammissibili i ricorsi di Tramontano Enzo, Houssari Paolo e Houssari Youssef, ritenendo che le doglianze concernessero valutazioni tipicamente discrezionali del giudice di merito e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua quanto al giudizio di equivalenza delle attenuanti; per Youssef la Corte distrettuale aveva correttamente impedito l'applicazione del giudizio di prevalenza per il divieto previsto dall'art. 69, comma 4 cod. pen. - Accolto in parte il ricorso di De Lucia Luigi: annullata la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena (perché la Corte d'appello aveva motivato il rigetto facendo riferimento a precedenti inesistenti); rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Il motivo relativo alla conversione della pena in sanzione pecuniaria è stato dichiarato inammissibile per preclusione processuale (la questione non era devoluta al giudice del rinvio). - Rigettato il ricorso di Palladino Antonio (inammissibile): il calcolo dell'aumento per continuazione è stato ritenuto corretto stante la numerazione dei capi di imputazione indicati nella sentenza definitiva di primo grado; la presunta disparità di trattamento con il coimputato è generica e non adeguatamente documentata. - Condannati Palladino, Tramontano e i due Houssari al pagamento delle spese processuali e alla somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sintesi finale: annullamento limitato solo per De Lucia sul punto della sospensione condizionale; per il resto inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita il contenuto del ricorso in cassazione ai termini consentiti; il ricorso è stato riprodotto nei limiti di questa norma
Riguarda il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che, salvo motivazione manifesta illogicità, la valutazione del giudice di merito sul bilanciamento è discrezionale e non sindacabile in cassazione
Prevede limiti all'applicazione del giudizio di prevalenza in presenza di determinate recidive; la Corte ha ritenuto che per Houssari Youssef l'applicazione della prevalenza fosse impedita da tale divieto
Disciplina la conversione delle pene detentive in sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto la questione preclusa in cassazione quando non devoluta al giudice del rinvio
Regola la continuazione e l'aumento della pena; la Corte ha confermato la determinazione dell'aumento operata dal giudice del rinvio sulla base del numero di reati 'fine' indicati nell'imputazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui si riferivano i reati; la controversia sulla corretta conta dei capi di imputazione è stata risolta dallo scrutinio delle indicazioni della sentenza di primo grado
Aggravante per recidiva; applicata a taluni imputati e motivo di confronto nella doglianza sulla disparità di trattamento
art. 27 Cost.
Principio di personalità della pena: la Corte ricorda che il trattamento sanzionatorio è personale e diverse pene tra correi non costituiscono automaticamente vizio di motivazione
art. 609, primo comma cod. proc. pen.
Limita l'ambito di cognizione del giudice di legittimità al contenuto del ricorso e influisce sulla portata del giudizio di rinvio; la Corte lo ha invocato per escludere la possibilità di pronunce oltre la traiettoria segnata dall'annullamento
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art. 62-bis) sono in linea di massima discrezionali: la cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o arbitraria.
- Se il ricorrente contesta l'omissione o l'erronea considerazione di precedenti penali che ha inciso sul diniego di benefici (es. sospensione condizionale), è determinante produrre il certificato del casellario aggiornato: l'accertata incensuratezza può giustificare annullamento e rinvio sul punto.
- Le richieste di conversione della pena in sanzione pecuniaria devono essere poste e seguite nel corretto grado di impugnazione: questioni non devolute al giudice del rinvio o non riproposte nei limiti del ricorso di cassazione possono risultare precluse.
- Il calcolo degli aumenti per continuazione si fonda sui capi di imputazione e sulla pronuncia passata in giudicato; contestazioni numeriche richiedono verifica documentale puntuale della numerazione dei capi nella sentenza di primo grado.
- La presunta disparità di trattamento tra coimputati non costituisce automaticamente vizio di motivazione in cassazione; occorre dimostrare l'identicità fattuale e giuridica delle posizioni e le ragioni irragionevoli del diverso trattamento.
- L'ambito di intervento del giudice del rinvio è delimitato dall'annullamento della Cassazione: il giudice del rinvio non può pronunciarsi su questioni non connesse o non ricomprese nell'effetto devolutivo del ricorso di cassazione.
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