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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per reati doganali, fiscali e di falso. Il ricorrente ha dedotto: 1) manifesta illogicità della motivazione perché la condotta sarebbe stata priva di offensività atteso il pagamento in garanzia degli importi dovuti; 2) vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato di falso, sostenendo di non essere consapevole della provenienza della merce; 3) inutilizzabilità della documentazione amministrativa estera (dichiarazione dell'Export Promotion Bureau del Bangladesh) per carenza di rogatoria internazionale, ai sensi dell'art. 729 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato le conclusioni dei giudici di merito. Motivazioni principali: 1) il pagamento operato era solo una trattenuta a garanzia e non estingueva l'offensività del fatto né escludeva la fattispecie contrabbandiera, poiché, in caso di mancata scoperta del falso, la somma sarebbe stata restituita e le merci sottratte indebitamente ai diritti di confine; 2) la prova e gli elementi concreti valutati in primo e secondo grado erano idonei a rappresentare l'elemento psicologico del reato di falso (essendo le dichiarazioni doganali atti pubblici e valutabili nel loro insieme, e considerando anche precedenti specifici e la posizione dell'imputato); 3) la documentazione amministrativa estera acquisita nel dibattimento era ammissibile anche in assenza di rogatoria perché si trattava di atti amministrativi non acquisiti in ambito di indagine penale e senza attività invasiva della territorialità straniera, per cui non soggetti automaticamente al regime delle rogatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    artt. 292, 293, 295, comma 2, lett. c)

    Le norme doganali sono state applicate per configurare il reato di contrabbando/violazione dei diritti di confine; la Corte ha ritenuto che la condotta, pur con pagamento in garanzia, fosse idonea a sottrarre le merci al pagamento dei dazi

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme in materia di imposte indirette richiamate rispetto agli addebiti fiscali collegati all'introduzione merceologica; i Giudici di merito le hanno ritenute integralmente applicabili ai fatti contestati

  • Codice Penale

    Articolo sul falso in documenti pubblici: le false attestazioni nelle bollette/registri doganali sono state ritenute idonee a integrare il delitto di falso, essendo tali atti qualificati come pubblici

  • Codice di Procedura Penale

    Raise della questione sull'inutilizzabilità di prove acquisite senza rogatoria: la Corte ha ritenuto non applicabile la sanzione di inutilizzabilità alle mere acquisizioni di atti amministrativi esteri non frutto di indagine penale

  • Codice di Procedura Penale

    Richiamato in giurisprudenza per l'acquisizione dibattimentale di atti esteri (es. note diplomatiche) e per la legittimità dell'utilizzo di documenti amministrativi stranieri nel processo

Massime di principio

  • Il versamento di somme a titolo di garanzia non estingue necessariamente il reato di contrabbando: ciò che conta è la funzionalità della condotta a sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine e la possibilità che la garanzia venga restituita in caso di mancata scoperta del falso
  • Le false attestazioni nelle dichiarazioni doganali possono integrare il reato di falso in documento pubblico (art. 483 c.p.), essendo i registri e le bollette doganali qualificabili come atti pubblici
  • La consapevolezza dell'origine della merce e l'elemento soggettivo possono essere ricavati da elementi indiziari concreti (es. natura professionale dell'importatore, precedenti, assenza di giustificazioni), non solo da confessione o prova diretta
  • I documenti amministrativi esteri, prodotti nel dibattimento e non frutto di indagine penale invasiva sul territorio straniero, possono essere ammessi senza rogatoria internazionale: la rogatoria è necessaria quando l'acquisizione comporti attività investigative che incidono sulla sovranità o richiedano atti formali nell'ambito dell'indagine penale
  • In grado d'appello e in cassazione la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado può essere valutata congiuntamente quando esse formano un corpo argomentativo unitario; le censure devono dunque confrontarsi con l'intero percorso motivazionale

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