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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi: 1) omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il fatto era commesso al più tardi il 19/11/2009 e che non sussisteva la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, posto che il casellario non mostrava condanne non colpose anteriori tali da integrare la recidiva; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe descritto nella motivazione una condotta meramente colposa (negligenza) mentre la responsabilità penale per violazione di sigilli richiede il dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la recidiva risultava considerata e contestata in primo grado e la questione non era stata tempestivamente dedotta in appello; il dispositivo di primo grado indicava espressamente la recidiva e la concessione delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulle aggravanti (compresa la recidiva). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, pur essendo richiesto il dolo per la fattispecie di cui all'art. 349, comma 2, c.p., la valutazione di merito ha correttamente ritenuto provata la responsabilità: il custode, venuto a conoscenza dell'effrazione dei sigilli, non ha avvertito l'autorità e ha anzi tentato di attivare un legale per richieste risarcitorie e di disfarsi dei beni, non fornendo la prova delle ragioni che gli avrebbero impedito di vigilare (caso fortuito o forza maggiore). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; è stata confermata la decisione di merito (pena rideterminata in appello in 1 anno di reclusione ed euro 200 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen., comma 2

    La violazione di sigilli nel caso del custode richiede il dolo; tuttavia, se il custode era a conoscenza dell'effrazione e non ha avvertito l'autorità, grava su di lui l'onere di dimostrare l'impossibilità di vigilare (caso fortuito o forza maggiore) e l'omessa denuncia può far ritenere logicamente la sua responsabilità

  • art. 350 cod. pen.

    Norma che sanziona l'agevolazione colposa (ambito amministrativo) distinta dalla fattispecie dolosa di cui all'art. 349; la Corte distingue chiaramente tra le due ipotesi

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la decisione sull'entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, e un motivo di appello che riguardi il trattamento sanzionatorio non implica automaticamente la necessità di rimettere in discussione circostanze aggravanti soggettive come la recidiva se non vengono specificamente dedotte in grado d'appello

Massime di principio

  • Se il custode dei beni sottoposti a sequestro viene a conoscenza della violazione dei sigilli e non avverte l'autorità, il giudice può legittimamente desumere la responsabilità dolosa salvo che il custode non provi di essere stato impedito per caso fortuito o forza maggiore.
  • La distinzione tra illecito doloso (art. 349, comma 2) e comportamento colposo/agevolazione sanzionata dall'art. 350 è sostanziale: la pubblica accusa deve provare il dolo, ma l'onere probatorio può ricadere sul custode quando i fatti dimostrano la sua conoscenza e omissione di denuncia.
  • La contestazione della recidiva deve essere tempestivamente dedotta e discussa nei gradi di merito: un'appello limitato a chiedere la mitigazione della pena non comporta automaticamente la riconsiderazione delle circostanze aggravanti soggettive, salvo che esse siano state specificamente impugnate.
  • Per sostenere un'eccezione di prescrizione fondata sull'assenza di recidiva qualificata, è necessario far emergere chiaramente dal casellario e dall'istruttoria la mancanza delle condanne che costituirebbero la recidiva; l'argomentazione nuova sollevata solo in cassazione è più difficilmente accoglibile.
  • Chi dichiara di avere eliminato o distrutto beni sotto custodia deve fornire prove concrete di tale avvenimento: semplici affermazioni non provate non impediscono la ricostruzione logica della responsabilità da parte del giudice.

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