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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) relativa a due distinti episodi: capo F) fattura n.128 del 30/11/2011 emessa quale amministratore di M.G. Montaggi Luigi Oro & C. s.n.c.; capo I) fattura del 01/02/2011 emessa quale titolare della ditta individuale STUDIO TEMATIKA. Lamentate: dichiarazione di non declaratoria di prescrizione per il capo I), vizi di motivazione su valutazione delle prove e attendibilità dei coindagati, mancanza del dolo specifico e dell'elemento materiale, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (danno/lucro di speciale tenuità e generiche) e mancata assunzione di prove decisive (testimonianze sui passaggi di personale a MG Service).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto, in primo luogo, che i fatti contestati debbano essere qualificati come un unico reato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (fatturazione per operazioni inesistenti nell'ambito del medesimo anno d'imposta), con momento consumativo nell'emanazione dell'ultima fattura; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'eliminazione dell'aumento di pena per continuazione (un mese di reclusione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato o inammissibile: la Corte ha confermato la valutazione del merito circa l'inesistenza delle fatture e la sussistenza del dolo, valorizzando la nota di accredito, le incongruenze nelle dichiarazioni dell'imputato e altri elementi documentali; ha ritenuto non spettanti le circostanze attenuanti richieste e ha dichiarato inammissibile la richiesta di assunzione di prove integrative ritenendole irrilevanti rispetto al quadro probatorio complessivo.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    L'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando avvenga per più soggetti o in diverse vesti nell'ambito dello stesso anno d'imposta, va valutata come un unico reato con momento consumativo nell'emanazione dell'ultima fattura; la norma punisce il fatto complessivamente riferito all'anno d'imposta.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della doglianza sulla prescrizione; la Corte osserva che la corretta qualificazione del fatto (unico reato) modifica il computo degli effetti sanzionatori, rendendo inappropriata la pretesa dichiarazione di estinzione basata sulla data indicata dal ricorrente.

  • art. 161 cod. pen.

    Rilevante per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto che la contestazione basata sulla consumazione del reato in data anteriore fosse infondata dopo la ricostruzione del fatto come unitario con momento consumativo nell'ultima fattura.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza fondata su errata qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 62, n. 4) cod. pen. e art. 81 cod. pen.

    Citate nella contestazione sulle circostanze attenuanti; la Corte non ha riconosciuto l'attenuante del danno/lucro di particolare tenuità ritenendo l'imposta evasa non trascurabile e il ruolo dell'imputato rilevante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    «in ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma»

    Interpretato nel senso che la mera incensuratezza non basta a ottenere le attenuanti generiche; il ricorrente non ha addotto elementi positivi integrativi che giustificassero la concessione.

  • artt. 507 e 603 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento alla doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché la prova indicata risultava inidonea a mutare il quadro probatorio complessivo.

Massime di principio

  • Quando fatture inesistenti vengano emesse nell'ambito del medesimo anno d'imposta per più soggetti o in diverse vesti, il comportamento può essere qualificato come un unico reato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, con momento consumativo nell'ultima emissione; questo influisce su aumento per continuazione e sul calcolo della prescrizione.
  • La corretta qualificazione giuridica del fatto è determinante per il calcolo della prescrizione: contestazioni basate su date isolate possono fallire se il giudice ricostruisce il fatto come unitario.
  • Elementi documentali unilaterali rilevanti (es. note di accredito, autocertificazioni aziendali) e le incongruenze nelle versioni rese dall'imputato possono costituire indizi forti sull'inesistenza delle operazioni e sul dolo.
  • La mera incensuratezza non giustifica automaticamente l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche; occorrono elementi positivi specifici per il favor rei.
  • La richiesta di integrazione probatoria o di assunzione di specifiche prove sarà rigettata se il nuovo elemento non è idoneo a incidere in modo determinante sul quadro probatorio già formato dal giudice di merito.
  • In sede di impugnazione è importante contestare in modo preciso e motivato le valutazioni probatorie concrete (contraddizioni specifiche, elementi documentali contrari), non formule generiche di incertezza: la Cassazione valuta l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito.

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