Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di false fatturazioni (art. 2 d.lgs. 74/2000). I motivi principali erano: 1) violazione di legge per mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000, nonostante l'imputato avesse estinto i debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; 2) omissione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., in relazione a dichiarazioni testimoniali rilevanti sulla presunta inesistenza dell'operazione sottostante la fattura; 3) contraddittorietà e insufficienza della motivazione dell'appello, con carenza dell'indicazione delle prove documentali riguardanti la chiusura della partita IVA e la cessazione dell'attività dell'associazione che avrebbe emesso la fattura, nonché mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) dato il consolidato rapporto di fiducia con l'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver motivato adeguatamente la mancata rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., e per non aver indicato quali prove documentali avrebbero giustificato la condanna (in particolare sulla chiusura della partita IVA e sulla cessazione dell'attività dell'associazione emittente la fattura). Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non ha valutato l'estinzione dei debiti tributari ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia, disponendo che in sede di rinvio si valuti se sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si dia motivazione adeguata circa la sussistenza delle prove del reato e si verifichi l'eventuale applicazione dell'attenuante ex art. 13-bis.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma relativa al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella sentenza di appello era stata applicata per la condanna ma la Cassazione ha richiesto una motivazione più puntuale sulla prova dell'inesistenza oggettiva e dell'elemento soggettivo.
art. 12 d.lgs. 74/2000
Rinvio alle pene accessorie previste per i reati tributari; citata nella decisione di merito come misura conseguente alla condanna.
art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 74/2000
Circostanza attenuante per il contribuente che estingue il debito tributario prima di determinati momenti del procedimento; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato né motivato se questa attenuante fosse applicabile nonostante la produzione in atti dell'avvenuto pagamento.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando nell'appello emergono nuovi elementi probatori rilevanti; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la necessità della rinnovazione senza indicare le prove documentali che giustificassero tale scelta.
Massime di principio
- Se in appello vengono poste questioni rilevanti relative all'inesistenza oggettiva della prestazione fatturata o emergono dichiarazioni testimoniali nuove e rilevanti, il giudice d'appello deve valutare la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il rifiuto deve essere motivato indicando le prove documentali che giustificano la valutazione.
- La condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede una motivazione chiara sia sull'inesistenza oggettiva dell'operazione sia sull'elemento soggettivo (dolo); l'assenza di specifica indicazione delle fonti probatorie può comportare annullamento in Cassazione.
- L'estinzione dei debiti tributari da parte dell'imputato prima di specifici momenti processuali può dar luogo all'applicazione della circostanza attenuante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e il giudice è tenuto ad accertare e motivare la sussistenza di tale presupposto se rilevante ai fini della pena.
- Il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla natura "documentale" delle prove quando la decisione cambia la valutazione probatoria rispetto al primo grado: deve indicare quali documenti hanno reso superflua la rinnovazione dell'istruzione o, viceversa, procedere alla rinnovazione per acquisire elementi orali mancanti.
- In presenza di un rapporto di fiducia tra le parti (es. rapporto commerciale protratto), la prova del dolo dell'imputato non è automatica: la Procura deve dimostrare la consapevolezza dell'inesistenza dell'operazione, e il giudice deve esplicitare come le prove raccolte soddisfano tale requisito.
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