Cassazione Civile, Ordinanza n. 33359/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la banca contestando la legittimità di alcuni rapporti bancari, in particolare contratti di conto corrente e di finanziamento, assumendo: la nullità per difetto di forma scritta perché mancava la sottoscrizione del funzionario bancario; l’illegittima applicazione di condizioni economiche; l’addebito di interessi debitori ultralegali e usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese; la conseguente necessità di ripetere quanto indebitamente versato e di ricalcolare il saldo. In appello e poi in cassazione hanno censurato la decisione che aveva escluso tali nullità e aveva confermato solo la rideterminazione del saldo. Con il primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 23 TUF, dell’art. 117 TUB e degli artt. 1321 e 1325 c.c. per avere la corte escluso la nullità dei contratti privi della firma della banca. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 117, comma 8, TUB e della disciplina CICR, contestando l’esclusione della nullità per mancata consegna del documento di sintesi e sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità. Con il terzo motivo hanno lamentato violazione dell’art. 23 TUF, dell’art. 117 TUB e della delibera CICR del 4 marzo 2003 per avere la corte escluso il ricalcolo del saldo applicando il tasso legale in difetto del contratto di affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non fondato perché la giurisprudenza di legittimità considera rispettato il requisito della forma scritta, in funzione protettiva del cliente, quando il contratto è redatto per iscritto e consegnato al cliente con sua sottoscrizione, non essendo necessaria anche la firma della banca, il cui consenso può risultare da comportamenti concludenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes autonome: da un lato, la novità in appello della deduzione di nullità per difetto del documento di sintesi e del TAEG/ISC; dall’altro, la regola per cui il documento di sintesi ha funzione solo informativa e la sua mancata consegna non determina nullità del contratto, ma al più responsabilità precontrattuale o contrattuale. Quanto al TAEG/ISC, la Corte ha ricordato che esso non è un tasso o prezzo la cui omissione determini nullità ex art. 117 TUB; essendo stata impugnata solo una delle rationes, la censura è divenuta inammissibile per difetto di interesse. Ha poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che nella ripetizione di indebito l’onere della prova grava sull’attore e che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in limine come inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme previste dalla disciplina sul filtro ex art. 380-bis c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro è inteso in senso funzionale e protettivo; è sufficiente il contratto redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, con consenso dell'intermediario desumibile anche per fatti concludenti, senza necessità della firma della banca.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
La forma scritta nei contratti bancari tutela il cliente e non richiede necessariamente la sottoscrizione della banca; la mancata consegna del documento di sintesi non integra nullità del contratto.
art. 117, comma 8, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
La mancata consegna del documento di sintesi non comporta nullità negoziale; il documento ha funzione informativa.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla validità contrattuale, ma non accolto come fondamento per ritenere necessaria la firma bilaterale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di requisiti del contratto; la Corte non ne ricava un obbligo di doppia sottoscrizione nei contratti bancari.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito l'onere della prova grava sull'attore che agisce per la restituzione.
La decisione è stata adottata in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò legittima l'applicazione delle conseguenze processuali previste dal comma 3, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c.
La memoria dei ricorrenti non ha efficacemente contrastato la proposta di definizione; la richiesta di rinvio non è stata ritenuta sufficiente.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono applicarsi le condanne per responsabilità aggravata e la somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende, previa valutazione del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
delibera CICR 4 marzo 2003
Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve essere stipulato autonomamente per iscritto a pena di nullità; la forma scritta è attenuata ma permane l'esigenza di indicare nel contratto madre le condizioni economiche del contratto figlio.
Massime di principio
- Nei contratti bancari e di intermediazione finanziaria, la forma scritta richiesta a pena di nullità va letta in senso funzionale e protettivo: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario risultare anche da comportamenti concludenti, senza necessità della firma della banca.
- La mancata consegna del documento di sintesi non incide sulla validità del contratto bancario, poiché tale documento ha funzione informativa; la sua omissione può semmai rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale o contrattuale.
- Il TAEG/ISC costituisce un indicatore sintetico del costo complessivo del credito e non integra, di per sé, uno dei 'tassi, prezzi e altre condizioni' la cui omissione nella forma scritta determini nullità ex art. 117 TUB.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, l'impugnazione deve investire efficacemente tutte le rationes; l'omessa censura di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la contestazione delle altre.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere di provare il credito restitutorio grava sull'attore.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
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