Cassazione Civile, Ordinanza n. 24109/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ottemperanza proposta dalla proprietaria di alcuni immobili siti nel Comune di Paternò per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza amministrativa che, secondo la sua prospettazione, aveva disposto la restituzione dei beni occupati e il risarcimento dei danni, con accessori. Il T.A.R. aveva respinto il ricorso per ottemperanza ritenendo prescritta l’actio iudicati. In appello, il C.G.A.R.S. ha invece ritenuto che, per alcune particelle, la pretesa restitutoria fosse comunque preclusa da giudicati successivi del 2013, che avevano già respinto domande di restituzione e risarcimento tra le stesse parti; per un’altra particella ha confermato la prescrizione; per un’ulteriore particella ha valorizzato un precedente giudicato del 2024 che aveva riconosciuto la possibilità di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., la ricorrente ha denunciato eccesso di giudicato e/o difetto di giurisdizione, sostenendo che il giudicato restitutorio del 2010 sarebbe stato dominante e non superabile, che l’art. 42-bis sarebbe stato illegittimamente usato per comprimere il diritto alla restituzione e che la decisione impugnata avrebbe creato una regula iuris non consentita, in contrasto anche con la CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. sulle decisioni del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo. Nel caso concreto, la doglianza riguardava in realtà la ricostruzione e l’efficacia del giudicato esterno e la corretta interpretazione delle norme sostanziali, non uno sconfinamento del giudice speciale nella sfera legislativa o in altra giurisdizione. La Corte ha quindi ritenuto che il C.G.A.R.S. non avesse creato una norma nuova, ma si fosse limitato a prendere atto di precedenti statuizioni tra le stesse parti e a ricostruire il rapporto alla luce della regola del giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla previsione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo speciale è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
artt. 2, 3, 10, 24, 25, 42, 70, 97, 101, 103, 111, comma 8, 113, 134, 137, comma 3, Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione costituzionale, senza che la Corte li reputi idonei a trasformare la censura in motivo inerente alla giurisdizione.
artt. 1, 2, 7, 91 ed 110 c.p.a.
richiamati dalla ricorrente nel motivo, ma non ritenuti decisivi ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
richiamato dalla ricorrente a fondamento del ricorso per cassazione, ma il controllo resta limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
artt. 6, 13 e 18 CEDU
richiamati dalla ricorrente, ma la Corte non li considera idonei a radicare un motivo di giurisdizione.
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU
invocato dalla ricorrente per contestare la compressione del diritto alla restituzione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene estranea al sindacato di giurisdizione.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
menzionato nella censura come norma asseritamente applicata in modo improprio; la Corte osserva che il giudice amministrativo non l’ha applicata come fonte di una nuova regula iuris, ma ha valorizzato il giudicato già formatosi tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è esperibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, non per denunciare errores in iudicando o in procedendo.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo se il giudice speciale crea una norma nuova; non basta una pretesa errata interpretazione, anche se radicale, della norma esistente.
- La contestazione della corretta portata di un giudicato esterno o della sua efficacia preclusiva attiene al merito della decisione e non integra, di regola, un difetto di giurisdizione.
- Il difetto assoluto o relativo di giurisdizione va distinto dal cattivo esercizio della giurisdizione: solo il primo è sindacabile in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost.
- Quando il giudice amministrativo si limita a ricostruire il rapporto processuale e sostanziale alla luce di precedenti giudicati tra le stesse parti, non vi è sconfinamento nella sfera legislativa ma applicazione della regola del giudicato.
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