Cassazione Civile, Ordinanza n. 19965/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento dello stato di insolvenza di un consorzio e dall'estensione a esso della procedura di amministrazione straordinaria già aperta nei confronti della società 'madre' del gruppo. Alcune società consorziate hanno proposto opposizione e poi reclamo, sostenendo: l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea; l'insussistenza di un vero rapporto di controllo tale da integrare l'appartenenza al gruppo; la necessità del previo parere del Comitato di sorveglianza; l'erroneità dell'accertamento dell'insolvenza del consorzio; l'omesso esame di documenti contabili e la mancata ammissione di una c.t.u. contabile. In cassazione hanno articolato cinque motivi, denunciando violazioni di norme sulla procedura concorsuale e sui poteri istruttori del giudice, oltre a vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a competenza/gruppo, al parere del Comitato di sorveglianza e alla c.t.u.; ha dichiarato inammissibili le censure che chiedevano una nuova valutazione del fatto sulla insolvenza; ha quindi rigettato il ricorso, assorbendo il primo motivo sulla tutela cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'estensione dell'amministrazione straordinaria, se sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. le imprese sono imprese del gruppo e la sopravvenuta insolvenza della controllante non elimina il rapporto di controllo né incide sulla competenza già radicata. Ha inoltre escluso che l'avvio del giudizio di estensione richieda il previo parere del Comitato di sorveglianza, poiché il d.lgs. n. 270/1999 lo prevede solo per specifici atti e non per l'iniziativa processuale in esame. Le doglianze sull'accertamento dell'insolvenza sono state reputate inammissibili perché sollecitavano un riesame del fatto non consentito in cassazione; parimenti inammissibile la censura sulla mancata c.t.u., trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il primo motivo sulle misure cautelari è stato assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, commi 8, 19 e 195 R.D. n. 267/1942
richiamati dalle ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'istanza cautelare; il loro esame è stato assorbito dal rigetto degli altri motivi
invocato dalle ricorrenti in combinato con altre norme, senza accoglimento
artt. 24 e 111 Cost.
invocati per la questione di legittimità costituzionale, non esaminata nel merito perché il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile nei singoli motivi
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dalle ricorrenti a sostegno della censura sulle misure cautelari
norma processuale alla base dei motivi di ricorso per cassazione
utilizzato per affermare che l'impresa del gruppo può essere assoggettata alla procedura di estensione dell'amministrazione straordinaria
richiamato quale base dell'estensione della procedura di amministrazione straordinaria all'impresa del gruppo
interpretrato nel senso che attribuisce ai commissari straordinari il potere di proporre il ricorso per la dichiarazione di insolvenza dell'impresa del gruppo, senza prevedere il parere preventivo del Comitato di sorveglianza
la Corte ha chiarito che il parere del Comitato di sorveglianza è dovuto solo nei casi previsti dal decreto e che il giudizio di estensione non vi rientra automaticamente
richiamato per individuare gli atti per i quali il Comitato di sorveglianza deve esprimere parere
richiamato come ulteriore ipotesi in cui il Comitato di sorveglianza è sentito
usato per qualificare il rapporto di controllo tra società e quindi l'appartenenza al gruppo
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove, senza accoglimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare motivazione apparente, censura respinta o dichiarata inammissibile
richiamato in relazione ai presupposti dell'insolvenza e alla competenza temporale/funzionale, ma senza accoglimento della censura
richiamato nel quinto motivo sull'insolvenza, senza accoglimento
invocato per contestare la valutazione delle prove e l'eventuale ammissione della c.t.u.
richiamato a sostegno della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti
Massime di principio
- Ai fini dell'estensione dell'amministrazione straordinaria a un'impresa del gruppo, il rapporto di controllo rilevante ex art. 2359 c.c. basta a qualificare le società come imprese del gruppo; la successiva dichiarazione di insolvenza della controllante non elimina, di per sé, il controllo né incide automaticamente sulla competenza già determinata.
- Il ricorso per la dichiarazione di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto dal commissario straordinario della procedura madre; il giudizio di estensione non è soggetto, salvo espressa previsione, al previo parere del Comitato di sorveglianza.
- Il parere del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria è richiesto soltanto per gli atti e i casi espressamente previsti dal decreto legislativo; non può essere introdotto in via analogica per iniziative processuali non contemplate.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei presupposti fattuali dell'insolvenza, che resta riservata al giudice di merito se la motivazione è adeguata.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego può essere anche implicitamente desumibile dal contesto motivazionale e non è, di regola, sindacabile in cassazione salvo vizi specifici di legge.
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