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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19965/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento dello stato di insolvenza di un consorzio e dall'estensione a esso della procedura di amministrazione straordinaria già aperta nei confronti della società 'madre' del gruppo. Alcune società consorziate hanno proposto opposizione e poi reclamo, sostenendo: l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea; l'insussistenza di un vero rapporto di controllo tale da integrare l'appartenenza al gruppo; la necessità del previo parere del Comitato di sorveglianza; l'erroneità dell'accertamento dell'insolvenza del consorzio; l'omesso esame di documenti contabili e la mancata ammissione di una c.t.u. contabile. In cassazione hanno articolato cinque motivi, denunciando violazioni di norme sulla procedura concorsuale e sui poteri istruttori del giudice, oltre a vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a competenza/gruppo, al parere del Comitato di sorveglianza e alla c.t.u.; ha dichiarato inammissibili le censure che chiedevano una nuova valutazione del fatto sulla insolvenza; ha quindi rigettato il ricorso, assorbendo il primo motivo sulla tutela cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'estensione dell'amministrazione straordinaria, se sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. le imprese sono imprese del gruppo e la sopravvenuta insolvenza della controllante non elimina il rapporto di controllo né incide sulla competenza già radicata. Ha inoltre escluso che l'avvio del giudizio di estensione richieda il previo parere del Comitato di sorveglianza, poiché il d.lgs. n. 270/1999 lo prevede solo per specifici atti e non per l'iniziativa processuale in esame. Le doglianze sull'accertamento dell'insolvenza sono state reputate inammissibili perché sollecitavano un riesame del fatto non consentito in cassazione; parimenti inammissibile la censura sulla mancata c.t.u., trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il primo motivo sulle misure cautelari è stato assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 8, 19 e 195 R.D. n. 267/1942

    richiamati dalle ricorrenti per sostenere l'illegittimità dell'istanza cautelare; il loro esame è stato assorbito dal rigetto degli altri motivi

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dalle ricorrenti in combinato con altre norme, senza accoglimento

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati per la questione di legittimità costituzionale, non esaminata nel merito perché il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile nei singoli motivi

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dalle ricorrenti a sostegno della censura sulle misure cautelari

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale alla base dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 80 d.lgs. n. 270/1999

    utilizzato per affermare che l'impresa del gruppo può essere assoggettata alla procedura di estensione dell'amministrazione straordinaria

  • art. 81 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato quale base dell'estensione della procedura di amministrazione straordinaria all'impresa del gruppo

  • art. 82 d.lgs. n. 270/1999

    interpretrato nel senso che attribuisce ai commissari straordinari il potere di proporre il ricorso per la dichiarazione di insolvenza dell'impresa del gruppo, senza prevedere il parere preventivo del Comitato di sorveglianza

  • art. 46 d.lgs. n. 270/1999

    la Corte ha chiarito che il parere del Comitato di sorveglianza è dovuto solo nei casi previsti dal decreto e che il giudizio di estensione non vi rientra automaticamente

  • art. 42 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato per individuare gli atti per i quali il Comitato di sorveglianza deve esprimere parere

  • art. 57 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato come ulteriore ipotesi in cui il Comitato di sorveglianza è sentito

  • art. 2359 c.c.

    usato per qualificare il rapporto di controllo tra società e quindi l'appartenenza al gruppo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'apprezzamento delle prove, senza accoglimento

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente, censura respinta o dichiarata inammissibile

  • art. 5 l.fall.

    richiamato in relazione ai presupposti dell'insolvenza e alla competenza temporale/funzionale, ma senza accoglimento della censura

  • art. 1 l.fall.

    richiamato nel quinto motivo sull'insolvenza, senza accoglimento

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e l'eventuale ammissione della c.t.u.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato a sostegno della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti soccombenti

Massime di principio

  • Ai fini dell'estensione dell'amministrazione straordinaria a un'impresa del gruppo, il rapporto di controllo rilevante ex art. 2359 c.c. basta a qualificare le società come imprese del gruppo; la successiva dichiarazione di insolvenza della controllante non elimina, di per sé, il controllo né incide automaticamente sulla competenza già determinata.
  • Il ricorso per la dichiarazione di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto dal commissario straordinario della procedura madre; il giudizio di estensione non è soggetto, salvo espressa previsione, al previo parere del Comitato di sorveglianza.
  • Il parere del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria è richiesto soltanto per gli atti e i casi espressamente previsti dal decreto legislativo; non può essere introdotto in via analogica per iniziative processuali non contemplate.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei presupposti fattuali dell'insolvenza, che resta riservata al giudice di merito se la motivazione è adeguata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego può essere anche implicitamente desumibile dal contesto motivazionale e non è, di regola, sindacabile in cassazione salvo vizi specifici di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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