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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12617/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva in giudizio i vicini chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del proprio fondo e la rimozione di ostacoli al suo esercizio. Sosteneva che la servitù derivasse da un atto notarile del 1911 e che fosse stata confermata nella catena dei titoli successivi. I convenuti si opponevano, deducendo che il loro immobile era stato acquistato nel 1971 come libero da pesi e servitù, che la servitù non era mai stata concretamente esercitata e che, comunque, si era estinta per non uso. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo che l'atto del 1971 escludesse la permanenza della servitù e che il richiamo a diritti e oneri inerenti riguardasse altra strada comune. In cassazione il ricorrente censurava la sentenza per errore in procedendo e per erronea individuazione del dante causa, assumendo che il proprio titolo di provenienza fosse una donazione del 1990 da altro soggetto, con espresso richiamo alle servitù attive e passive risultanti dai titoli precedenti; sosteneva quindi che la servitù originaria e la sua continuità dovessero essere riconosciute.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per più ragioni autonome. Ha osservato, anzitutto, che il motivo non rispettava l'onere di specifica indicazione delle ragioni di impugnazione ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché costruito mediante rinvii non sufficientemente specificati ad atti processuali. Ha inoltre rilevato che la dedotta confusione sul dante causa del ricorrente non risultava essere stata dedotta nei precedenti gradi di merito e non emergeva dalla sentenza impugnata come decisiva, trattandosi piuttosto, se vera, di errore materiale sulla persona del dante causa, emendabile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione e non può limitarsi a rinvii generici ad atti o documenti non puntualmente individuati

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore materiale o di fatto sulla persona del dante causa, se decisivo, non va fatto valere con ricorso per cassazione ma con revocazione

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla parte ricorrente per l'interpretazione dei titoli negoziali e delle clausole relative alle servitù attive e passive

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese in favore degli avvocati antistatari

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata e per la sanzione accessoria in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo autosufficiente e specifico: non è sufficiente un rinvio generico ad atti o documenti del processo, occorrendo che il ricorrente renda direttamente verificabile la decisività delle censure.
  • L'errore materiale o di fatto sulla individuazione del dante causa o su un dato fattuale estrinseco alla decisione, se realmente decisivo, va dedotto con lo strumento della revocazione e non con il ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il motivo che introduce una nuova questione di fatto non trattata nei precedenti gradi e non emergente dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se si attacca un presupposto fattuale errato ma estraneo alla decisione, la doglianza non è idonea a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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