Cassazione Civile, Ordinanza n. 22434/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dall’azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società di costruzioni nei confronti di un ex amministratore della società e della moglie, per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale su alcuni immobili. Secondo l’attore, il vincolo era stato posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale in vista di una possibile responsabilità risarcitoria dell’ex amministratore, mentre i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti dell’art. 2901 c.c. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo integrati eventus damni e scientia damni; la corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 164 e 165 c.p.c., sostenendo che l’attore avrebbe dovuto indicare già nell’atto di citazione ogni elemento del pregiudizio e che il giudice aveva illegittimamente valorizzato documenti allegati successivamente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, per avere ritenuto tempestive le deduzioni sul danno senza che tali elementi fossero desumibili dall’atto introduttivo; 3) violazione degli artt. 61, 101, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte valorizzato una perizia stragiudiziale e negato una CTU, oltre a ritenere che spettasse ai convenuti indicare eventuali beni residui aggredibili; 4) violazione dell’art. 2729 c.c., per aver desunto in via presuntiva la consapevolezza fraudolenta da circostanze che, secondo i ricorrenti, non consentivano di inferire automaticamente il pregiudizio ai creditori; 5) violazione degli artt. 91 e 102 c.p.c., contestando la configurabilità del litisconsorzio necessario del coniuge non debitore e la conseguente condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto e infondato il quinto, osservando che l’atto introduttivo e il prospetto allegato erano sufficienti a fondare tempestivamente l’allegazione del pregiudizio; che la perizia stragiudiziale poteva essere utilizzata dal giudice, mentre la CTU richiesta sarebbe stata esplorativa; che la critica alle presunzioni si risolveva in una diversa ricostruzione del fatto, non in una vera violazione dell’art. 2729 c.c.; e che il coniuge non debitore è litisconsorte necessario nell’azione revocatoria del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti del fallimento l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ha ritenuto corretto l’accertamento dell’eventus damni sulla base dell’atto di citazione e della documentazione allegata, ha giudicato non censurabile la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito e ha confermato che la consapevolezza del pregiudizio poteva essere inferita da una pluralità di indizi. Ha inoltre ribadito che, nell’azione revocatoria contro un fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte conferma che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace quando sia compiuto in pregiudizio del creditore e sussista, per gli atti a titolo gratuito antecedenti al credito, la consapevolezza del danno
non è richiesto che l’attore anticipi in modo analitico ogni difesa possibile del convenuto; è sufficiente che l’atto introduttivo consenta di comprendere petitum e causa petendi e di approntare la difesa
la documentazione allegata alla citazione può essere valorizzata ai fini della prova, se richiamata nel quadro complessivo dell’atto introduttivo
la motivazione non è apparente quando il giudice espone, in modo logico e comprensibile, le ragioni della decisione e affronta le specifiche doglianze
art. 111 Cost.
la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato
la CTU non è necessaria se la questione può essere decisa sulla base degli elementi già acquisiti e la consulenza avrebbe carattere esplorativo
non risulta violato quando la decisione si fonda su elementi già presenti nel contraddittorio e chiaramente desumibili dagli atti
il giudice può porre a base della decisione elementi probatori ritualmente acquisiti, inclusa la documentazione di parte e la perizia stragiudiziale
opera il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, purché la motivazione sia adeguata
l’onere della prova del pregiudizio e dei presupposti dell’azione revocatoria grava sull’attore; non è però necessario accogliere richieste istruttorie superflue o esplorative
la violazione della disciplina delle presunzioni sussiste solo se il ragionamento inferenziale è costruito in modo non conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesta soltanto la diversa ricostruzione dei fatti
la soccombenza giustifica la condanna alle spese anche del coniuge non debitore, se parte del giudizio quale litisconsorte necessario
nel giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
le parti hanno depositato memoria nel procedimento di cassazione
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria, l’atto introduttivo deve contenere una chiara allegazione del fatto costitutivo del pregiudizio, ma non è necessario che l’attore anticipi in modo analitico ogni possibile replica difensiva della controparte.
- Il giudice di merito può fondare la decisione anche su una perizia stragiudiziale di parte, purché la valuti criticamente e dia conto delle ragioni del proprio convincimento; la CTU non è dovuta quando avrebbe funzione meramente esplorativa.
- La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia un uso delle presunzioni non conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una diversa lettura degli indizi o una inferenza alternativa.
- In tema di revocatoria del fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, perché l’esito dell’azione incide anche sulla sua posizione giuridica.
- Quando il credito è solo eventuale ma non palesemente pretestuoso e l’atto dispositivo è gratuito e anteriore al sorgere del credito, ai fini della scientia damni è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
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