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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10505/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento della Polizia locale per violazione dell'art. 142, comma 8, c.c.s., in quanto un veicolo sarebbe transitato a 97 km/h su una strada con limite di 90 km/h. L'accertamento era stato eseguito con apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità installata in postazione fissa e di proprietà comunale. Il verbale era stato annullato in primo grado e il Tribunale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'apparecchio non fosse stato preventivamente omologato e che la mera approvazione non fosse sufficiente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1-ter, c.c.s., degli artt. 192 e 345 del regolamento di esecuzione, dell'art. 4, comma 3, d.l. 121/2002 e del D.M. 282/2017, sostenendo che approvazione e omologazione sarebbero equivalenti o comunque fungibili ai fini della legittimità dell'accertamento con autovelox. Ha richiamato anche circolari e pareri ministeriali che avrebbero valorizzato tale equivalenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per gli strumenti di misurazione della velocità, l'art. 142, comma 6, c.c.s. richiede espressamente apparecchiature "debitamente omologate" e che l'approvazione non è equipollente all'omologazione. Ha valorizzato il dato letterale della norma primaria e la distinzione, nel regolamento di esecuzione, tra i procedimenti di approvazione e di omologazione, osservando che l'omologazione è procedura distinta, anche tecnica, finalizzata a garantire funzionalità e precisione dello strumento, condizioni indispensabili per la legittimità dell'accertamento. Ha escluso che circolari o pareri ministeriali possano derogare al dato normativo primario. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la novità e controvertibilità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6, c.c.s.

    "apparecchiature debitamente omologate"

    Per gli accertamenti della velocità è richiesta la preventiva omologazione dell'apparecchio; la sola approvazione non basta a rendere legittimo l'accertamento e a far assurgere le risultanze a fonte di prova.

  • art. 142, comma 8, c.c.s.

    È la norma violata nel caso concreto, relativa al superamento del limite di velocità.

  • art. 45, comma 6, c.c.s.

    Disciplina i mezzi tecnici per l'accertamento automatico delle violazioni, distinguendo approvazione e omologazione senza assimilarle.

  • art. 201, comma 1-ter, c.c.s.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'equivalenza tra approvazione e omologazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 192, commi 2, 3 e 7, d.P.R. n. 495/1992

    Il regolamento distingue i procedimenti: l'omologazione riguarda i prototipi rispondenti alle prescrizioni regolamentari; l'approvazione opera, invece, per elementi privi di caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari. I due procedimenti sono autonomi e consequenziali, non sovrapponibili.

  • art. 345, comma 2, d.P.R. n. 495/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'alternatività approvazione/omologazione, ma interpretato dalla Corte in coerenza con la distinzione tra i due procedimenti.

  • art. 1, comma 1, c.c.s.

    Richiamato dal ricorrente come espressione del principio di sicurezza della circolazione.

  • art. 140, comma 1, c.c.s.

    Richiamato dal ricorrente insieme al principio di sicurezza della circolazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti automatici del superamento dei limiti di velocità, la legge richiede espressamente apparecchiature "debitamente omologate"; la sola approvazione amministrativa del dispositivo non è sufficiente.
  • L'omologazione e l'approvazione sono procedimenti diversi per natura, contenuto ed effetti: l'omologazione è una procedura anche tecnica, finalizzata a verificare funzionalità e precisione del prototipo, mentre l'approvazione è un procedimento semplificato che opera in assenza di specifiche prescrizioni regolamentari.
  • Le fonti secondarie, le circolari ministeriali e i pareri amministrativi non possono derogare a una chiara previsione della normativa primaria che imponga l'omologazione come presupposto di legittimità dell'accertamento.
  • In caso di contestazione sulla funzionalità o affidabilità dell'apparecchio di rilevazione, la pubblica amministrazione deve provare l'avvenuta omologazione e le verifiche prescritte; la prova non può essere surrogata dal solo verbale di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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