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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35286/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma, con decreto del 21 luglio 2025, aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancata allegazione di un valido documento di identità. Il Tribunale di Roma, decidendo l’opposizione il 4 ottobre 2025, aveva confermato la declaratoria: l’assenza del documento impediva di accertare le generalità del richiedente e, conseguentemente, le sue condizioni reddituali; la presentazione dell’istanza tramite il direttore della casa circondariale non suppliva alla carenza, non spettando a quest’ultimo certificare i requisiti per l’ammissione. Con un unico motivo il richiedente ha denunciato violazione o erronea applicazione degli artt. 74 e seguenti, 78 e 93 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 123 c.p.p. Ha dedotto che, essendo detenuto presso la Casa circondariale di Rebibbia, era stato identificato dall’ufficio matricola e che l’identificazione risultava attestata dal modello IP1, sottoscritto per ordine del direttore; tali elementi, insieme alla presentazione dell’istanza secondo le modalità previste per il detenuto, avrebbero garantito la sua identità. Ha inoltre sostenuto che i redditi rilevanti erano tracciabili perché provenienti dal lavoro svolto in carcere. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di patrocinio presupponga la certezza dell’identità anagrafica del dichiarante, poiché generalità e dichiarazione reddituale devono consentire i controlli dell’autorità giudiziaria, della Guardia di finanza e degli uffici finanziari. Quando, sulla base di indici significativi e con adeguata motivazione, le generalità non risultino certe, il giudice può dichiarare inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il codice univoco identificativo e le modalità di trasmissione dell’istanza da parte del detenuto ai sensi dell’art. 123 c.p.p. non risolvono l’incertezza anagrafica: il primo attesta l’identità fisica, non quella anagrafica, e il secondo disciplina la presentazione dell’atto senza certificare le generalità o i requisiti economici. È stata inoltre respinta l’obiezione sulla tracciabilità dei redditi da lavoro carcerario, perché l’incertezza anagrafica impedisce i controlli anche sugli eventuali redditi prodotti all’estero. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 78 d.P.R. n. 115/2002

    l’art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, a pena di inammissibilità, che l’istanza sia sottoscritta dall’interessato e che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000

    La disposizione regola la sottoscrizione e l’autenticazione dell’istanza; tali formalità non eliminano la necessità che il dichiarante sia identificabile con certezza.

  • art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Ne consegue che il giudice, ove ritenga, sulla base di indici significativi dei quali dia conto con adeguata motivazione, che le generalità dichiarate non siano certe, può dichiarare l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

    L’incertezza motivatamente accertata delle generalità del richiedente consente di dichiarare inammissibile la domanda, poiché impedisce di ricondurre a una persona determinata i dati anagrafici e reddituali e di svolgere le verifiche previste.

  • art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002

    Tanto le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, richieste dall’art. 79, comma 1, lett. b), quanto la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali presuppongono la certezza dell’identità anagrafica del dichiarante, poiché riguardano situazioni personali e patrimoniali a lui riconducibili.

    L’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica presuppone un’identità anagrafica certa, necessaria per collegare al richiedente le informazioni personali e patrimoniali.

  • art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002

    Analogamente, l’autocertificazione può assolvere la propria funzione solo se l’autorità giudiziaria e, su sua eventuale richiesta, la Guardia di finanza, prima dell’ammissione, nonché l’ufficio finanziario, anche avvalendosi della medesima Guardia di finanza, dopo l’ammissione, siano in grado di verificare il reddito effettivo sulla base di dati anagrafici attendibili.

    La dichiarazione sostitutiva del reddito è idonea a fondare la domanda solo se i dati anagrafici permettono le verifiche sul reddito effettivo da parte degli organi competenti.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve corredare l’istanza della certificazione dell’autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato (comma 2).

    Per il richiedente non appartenente all’Unione europea, la domanda deve essere accompagnata dalla certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all’estero; la Corte richiama tale requisito per escludere che la tracciabilità dei soli redditi da lavoro carcerario risolva il problema dell’incertezza anagrafica.

  • art. 93 d.P.R. n. 115/2002

    L’art. 93 del d.P.R. n. 115 del 2002, dettato specificamente per l’istanza di ammissione nel processo penale, prevede che essa sia presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero spedita a mezzo raccomandata all’ufficio del magistrato dinanzi al quale pende il processo o, se procede la Corte di cassazione, all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

    La norma individua i soggetti e le modalità di presentazione dell’istanza penale; non dispensa dal requisito sostanziale della certezza dell’identità anagrafica del richiedente.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    L’art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che il magistrato respinge l’istanza se sussistono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste per l’ammissione, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte; a tal fine, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

    La disciplina affida al magistrato una verifica preventiva dei requisiti economici e personali quando sussistano fondati motivi di dubbio e consente di avvalersi della Guardia di finanza; tali controlli presuppongono dati identificativi attendibili.

  • art. 98 d.P.R. n. 115/2002

    Il successivo art. 98 dispone che, una volta adottato il provvedimento di ammissione, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione allegata sia trasmessa dal magistrato all’ufficio finanziario territorialmente competente, per le ulteriori verifiche, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.

    Anche dopo l’ammissione sono previsti controlli finanziari sulla domanda e sulla documentazione; l’identificabilità anagrafica è necessaria per consentire tali verifiche.

  • art. 123 c.p.p.

    Se il richiedente è detenuto o internato, si applica l’art. 123 cod. proc. pen. e l’istanza è pertanto ricevuta dal direttore dell’istituto penitenziario;

    Per il detenuto la norma consente la presentazione dell’istanza tramite il direttore dell’istituto, ma tale modalità non certifica l’identità anagrafica del richiedente né supplisce alla sua incertezza.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000

    l’art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, a pena di inammissibilità, che l’istanza sia sottoscritta dall’interessato e che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000: vale a dire, in presenza del dipendente addetto oppure mediante presentazione dell’istanza unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

    La disposizione consente le modalità alternative di autenticazione o presentazione della sottoscrizione richiamate per l’istanza, ma non supera l’esigenza che il dichiarante sia anagraficamente identificabile.

  • art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000

    Quanto al contenuto, l’art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, a pena di inammissibilità, che l’istanza contenga: l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente (lett. a); le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali (lett. b); una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (lett. c);

    La dichiarazione sostitutiva prevista per il reddito deve indicare specificamente il reddito complessivo valutabile e, secondo la ratio della decisione, deve poter essere riferita con certezza al dichiarante.

  • art. 43 d.P.R. n. 313/2002

    Si tratta, dunque, di un codice generato automaticamente dal sistema AFIS sulla base delle impronte digitali e univocamente associato alla persona, idoneo a documentare l’identità fisica del soggetto indagato, imputato o condannato, ma non anche quella anagrafica.

    Il codice univoco identificativo consente di riferire un procedimento alla persona fisica riconosciuta tramite impronte, ma non prova le generalità anagrafiche necessarie ai controlli reddituali.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, diretta a garantire il diritto di difesa dei non abbienti mediante l’intervento dell’Erario, muove dall’autocertificazione dell’istante, ma contempla verifiche, eventualmente preventive e comunque successive, affidate alla Guardia di finanza e agli uffici finanziari.

    Il patrocinio assicura l’intervento dell’Erario per la difesa dei non abbienti, ma il sistema di autocertificazione è accompagnato da verifiche che richiedono l’identificabilità anagrafica del richiedente.

Massime di principio

  • La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve provenire da un soggetto la cui identità anagrafica sia certa: i dati personali e la dichiarazione reddituale devono poter essere riferiti a una persona determinata e consentire i controlli previsti dalla legge.
  • Il giudice può dichiarare inammissibile la domanda quando, sulla base di indici significativi illustrati con adeguata motivazione, ritenga non certe le generalità dichiarate, poiché tale incertezza impedisce le verifiche sulle condizioni reddituali.
  • Il codice univoco identificativo basato sulle impronte digitali prova l’identità fisica della persona, ma non la sua identità anagrafica e non sostituisce i dati identificativi necessari per verificare i redditi.
  • La ricezione dell’istanza del detenuto da parte del direttore dell’istituto penitenziario, secondo l’art. 123 c.p.p., disciplina la modalità di presentazione dell’atto, ma non certifica le generalità del richiedente né supera l’incertezza sulla sua identità anagrafica.
  • La tracciabilità di una parte dei redditi, come quelli da lavoro svolto in carcere, non rimuove l’incertezza anagrafica e non esclude la necessità di poter verificare anche gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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