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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19901/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale di Vita Termine mirava alla cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva costituito una servitù coattiva di passaggio attraverso un tracciato che attraversa il fondo della ricorrente. Le censure erano: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, per aver ammesso in appello una consulenza di parte alla quale erano allegati 15 documenti non prodotti in primo grado; (2) violazione dell'art. 1051 c.c. per presunta errata valutazione del contemperamento degli interessi nella scelta del tracciato, con conseguente pregiudizio per l'attività produttiva insediata sul fondo della ricorrente; (3) violazione dell'art. 1051 c.c., comma 4 (esenzione per 'case, cortili, giardini e aie'), per omesso esame della destinazione produttiva del fondo (che la ricorrente sosteneva dovesse rientrare nell'esenzione). Parallelamente, i ricorsi incidentali/integrativi degli interventori (Russo-Marino) contestavano il rigetto della loro domanda per difetto di legittimazione attiva, lamentando la tardiva esclusione di documenti e la preclusione istruttoria; gli originari attori proponevano ricorso incidentale per alcune questioni, in particolare la compensazione delle spese e la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale di Vita Termine in tutti i motivi: ha ritenuto inammissibile la censura sull'ammissione della consulenza di parte per difetto di autosufficienza, ha escluso il vizio di diritto nella scelta del tracciato (trattandosi di valutazione di merito non sindacabile) e ha chiarito che l'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. è tassativa e non comprende l'insediamento produttivo in oggetto. Ha altresì rigettato i ricorsi incidentali dei Russo-Marino (interventori). Ha però accolto parzialmente il ricorso incidentale degli originari attori (Segreto e altri) con riferimento alla ripartizione delle spese della CTU: la Corte ha cassato senza rinvio la parte di sentenza che aveva posto integralmente a carico degli attori le spese di consulenza tecnica e, decidendo nel merito, ha disposto che le spese di consulenza tecnica vengano ripartite in misura eguale tra le parti (escludendo i Russo-Marino, che non avevano usufruito della consulenza). In conclusione la costituzione della servitù nel tracciato indicato dalla Corte d'Appello è sostanzialmente confermata; la pronuncia viene cassata solo sulla specifica questione della ripartizione delle spese della CTU. La Corte ha anche disposto compensazione delle spese di cassazione tra le parti per il giudizio di legittimità e ordinato eventuali versamenti aggiuntivi del contributo unificato laddove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La consulenza di parte è qualificata come allegazione difensiva priva di valore probatorio autonomo e la produzione in appello di una perizia di parte è in generale consentita; la censura sulla ammissione di documenti allegati alla perizia è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza quand'essa non indica il contenuto degli atti allegati. Inoltre la versione modificata dall.d.l. n.83/2012 contiene divieti di ammissione di nuovi documenti in appello se la sentenza di primo grado è successiva alla data di efficacia, fatti salvi i casi di causa non imputabile.

  • art. 1051 c.c.

    Il giudizio sul contemperamento degli interessi nella costituzione della servitù (scelta del tracciato che realizzi il principio del minimo mezzo) è valutazione di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. L'esenzione prevista al quarto comma (case, cortili, giardini e aie) è da interpretarsi in modo tassativo: non comprende insediamenti produttivi; la valutazione della destinazione rileva non solo attualmente ma anche potenzialmente dalla situazione dei luoghi.

  • art. 360 c.p.c.

    Introduce il vizio di omesso esame di fatto decisivo sindacabile in cassazione; il ricorrente deve indicare il fatto storico, la fonte dai quali risulta, come e quando è stato discusso, e la sua decisività. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che il fatto 'destinazione produttiva' fosse stato comunque esaminato e non decisivo.

  • art. 268 c.p.c.

    comma 2 (preclusioni in caso di intervento)

    La preclusione per il terzo interveniente rispetto agli atti istruttori opera anche sulle prove documentali e costituende; quindi l'intervento tardivo non consente di aggirare le preclusioni istruttorie per provare la legittimazione attiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese processuali: la Corte territoriale ha discrezionalità nel compensare le spese per giusti motivi; tuttavia la Corte di legittimità ha censurato la decisione di lasciare esclusivamente agli attori le spese della CTU quando la Corte aveva compensato le spese complessive, ritenendo illogico che la CTU, eseguita nell'interesse di tutte le parti, gravasse solo sui vincitori.

  • art. 92 c.p.c.

    comma 2 (versione anteriore alla legge 28.12.2005 n.63)

    Poiché il giudizio era iniziato prima delle modifiche normative, era applicabile la disciplina anteriore che consentiva la compensazione per giusti motivi; tale discrezionalità non è sindacabile in cassazione salvo eccessi.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; utilizzata per annullare la parte della decisione relativa alla ripartizione delle spese della CTU.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato norme processuali (tra cui art. 345 c.p.c.) limitando l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova; la Corte ha richiamato la regola 'tempus regit actum' per stabilire l'applicabilità delle modifiche.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventualità di un ulteriore versamento da parte di alcune ricorrenti ove dovuto.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica di parte in appello è considerata allegazione difensiva e può essere prodotta, ma l'allegazione di documenti nuovi tramite la perizia è inefficace se il ricorrente non indica il contenuto degli stessi (difetto di autosufficienza) o non dimostra l'impossibilità di produrli prima; il divieto di nuovi documenti in appello (art.345 c.p.c.) trova applicazione secondo la regola tempus regit actum.
  • La scelta del tracciato per una servitù coattiva è una valutazione di merito basata sul contemperamento degli interessi e sul principio del minimo mezzo; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto o mancanze motivazionali gravi.
  • L'esenzione dall'obbligo di subire servitù prevista dall'art.1051, comma 4, c.c. è tassativa: sono tutelate le case e i loro accessori (cortili, giardini, aie) in senso abitativo; attività produttive non rientrano nell'esenzione salvo chiaro diverso convincimento sulla natura e destinazione dell'area.
  • L'intervento volontario tardivo, soprattutto se principale, è soggetto alle preclusioni istruttorie (art.268 c.p.c.); documenti e prove non prodotti nei termini non possono essere generalmente ammessi per impedire che la controparte sia privata della possibilità di controprovarli.
  • La carenza di titolarità (legittimazione) può essere rilevata d'ufficio se emerge dagli atti; il giudice di merito può valorizzare tale mancanza se la prova non è stata fornita dalle parti.
  • In tema di spese processuali, la compensazione per giusti motivi rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazioni di principio; tuttavia, se si compensa globalmente le spese, è incoerente lasciare a carico esclusivo di una parte le spese di una CTU svolta nell'interesse di tutte le parti: in simili casi la Corte di legittimità può intervenire per riequilibrare la ripartizione.
  • In cassazione è difficile ottenere sindacato sulle valutazioni di fatto: per far valere un'omissione decisiva ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., occorre precisare il fatto storico, la fonte, il momento della discussione e la sua decisività.

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