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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19893/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dalla dilazione per omesso versamento della sesta rata. L'Agenzia deduceva vizi della decisione per presunta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e per avere la CTR ritenuto la cartella priva della necessaria motivazione in ordine alla determinazione degli interessi, sanzioni e aggio; la società eccepiva nullità della notifica e contestava la quantificazione degli accessori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dell'Agenzia (violazione della normativa sugli obblighi di motivazione), ritenendo che, quando la cartella segue la decadenza della rateazione, l'importo del debito capitale è conoscibile e non è automaticamente carente la motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi; ha invece rigettato il primo motivo principale (infondatezza della presunta contraddittorietà) e rigettato il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la controversia alla Corte tributaria regionale di secondo grado per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Strumenti di censura in cassazione: vizio di motivazione e omesso esame di fatto vengono distinti e applicati dalla Corte per valutare i motivi di ricorso; il ricorso per omesso esame di fatto va inquadrato correttamente (art.360 n.4 per violazione di norme processuali quando manca pronuncia).

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto: la proposizione del ricorso del contribuente può sanare nullità della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Dispone che la decadenza dalla rateazione per omesso pagamento di una rata comporta l'iscrizione a ruolo dei residui importi per imposta, interessi e sanzioni in misura piena; rilevanza nel caso in cui la cartella segue tale decadenza perché l'importo capitale risultava già noto.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Prevede modalità di notificazione della cartella di pagamento e ammette la notifica mediante invio diretto da parte del concessionario (es. raccomandata A/R); la giurisprudenza ammette questa modalità e l'eventuale sanatoria tramite ricorso.

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiede la motivazione degli atti tributari; la Corte precisa quando la cartella soddisfa l'obbligo motivazionale tramite richiamo ad atto precedente o quando deve indicare base normativa e decorrenza degli interessi.

  • Cass. Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281

    Principio secondo cui, se la cartella segue un atto che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi, è sufficiente il richiamo all'atto precedente per adempiere all'obbligo motivazionale; se la cartella è il primo atto che reclama interessi, deve indicare la base normativa e la decorrenza, senza però dover specificare i singoli tassi o modalità di calcolo.

  • art. 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

    Rinvio normativo richiamato in materia di rateazione: disciplina la concessione della dilazione e le regole cui si applica l'art. 15-ter in caso di decadenza.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento è emessa a seguito della decadenza dalla rateazione, il debito capitale è normalmente conoscibile: l'amministrazione non è tenuta a ripetere integralmente la spiegazione del calcolo degli interessi e degli accessori se questi derivano da atti già formatisi precedentemente; il richiamo all'atto che ha già quantificato il debito può soddisfare l'obbligo motivazionale.
  • Quando la cartella costituisce il primo atto che reclama interessi, essa deve indicare la base normativa degli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale sono dovuti; non è però necessario dettagliare i singoli tassi periodici o le modalità operative del calcolo.
  • La notifica della cartella tramite il concessionario (es. invio raccomandata A/R) è valida e, comunque, la proposizione del ricorso del contribuente può sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • Le doglianze sulla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo vanno valutate con attenzione: se il percorso logico-argomentativo è comprensibile e coerente con il disposto, la cassazione per contraddittorietà non è automatica; tuttavia, se il giudizio non applica correttamente i principi di legge in tema di motivazione, la cassazione con rinvio è possibile.
  • Il contribuente che invoca cause di forza maggiore (es. carenza di liquidità per inadempienze della PA) deve fornire adeguata prova del fatto impeditivo; l'esistenza di tale causa non è accolta automaticamente per escludere sanzioni.

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