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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19817/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente contestava la rideterminazione unilaterale dei budget per le prestazioni FKT relative all'anno 2007 operata dall'ASP di Trapani con riduzione della propria fatturazione per € 73.651,24. Sosteneva che tale riduzione era illegittima e chiedeva il pagamento delle somme dovute in forza del contratto individuale e dei provvedimenti regionali (D.A. n. 2594/2007 e D.A. n. 912/2008) nonché del verbale di contrattazione dell'8/4/2008; inoltre impugnava la gestione delle proposte transattive e la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti formali e di specificità: il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti non specifici ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (mancata indicazione analitica delle norme e dei punti della motivazione impugnata e omissione di indicazione della collocazione processuale dei documenti richiamati); il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., atteso che le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sulle stesse ragioni sui presupposti di fatto. La Corte non è dunque entrata nel merito sulla corretta interpretazione dei D.A. regionali. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dell'ASP di Trapani in € 5.200,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi e rimborso forfettario 15% oltre accessori di legge, e in favore dell'Assessorato della Regione Sicilia in € 5.200,00 oltre spese prenotate a debito. È stato altresì dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso denunciavano violazione o falsa applicazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha richiamato i requisiti sostanziali di tali censure indicando che la denunciata violazione normativa e l'omesso esame di fatto non sono stati adeguatamente specificati.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    La Corte ha applicato il principio di specificità: i motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché non contengono l'analitica indicazione della rubrica, il raffronto con i precetti normativi, e la collocazione processuale della documentazione richiamata.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 4

    La Corte ha richiamato il divieto di rinnovare in cassazione profili già decisi dai giudici di merito con le stesse argomentazioni: il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per tale causa.

  • d.lgs. 502/1992, artt. 8-quinquies e 8-sexies

    Queste norme sono state richiamate dalla ricorrente come fondamento del proprio diritto; la Corte di cassazione non ha effettuato un esame sostanziale della loro applicazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.

  • D.A. n. 2594/2007

    Atto regionale di riferimento nel contenzioso: la Corte d'appello aveva ritenuto che il successivo D.A. n. 912/2008 fosse emanato per porre rimedio alle conseguenze del D.A. 2594/2007; la Cassazione non ha riesaminato nel merito.

  • D.A. n. 912/2008

    Il provvedimento regionale è stato al centro della controversia: il giudice di merito lo ha interpretato come misura correttiva finalizzata a rideterminare i budget data l'insufficienza di fondi, e ha escluso l'inadempimento contrattuale dell'ente; la Cassazione si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso senza sindacare tale valutazione di merito.

  • verbale di contrattazione dell'8/4/2008

    Richiamato dalla ricorrente come elemento contrattuale/accettazione delle regole; la mancata specificazione del quando e come tale documentazione era stata prodotta ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dell'applicabilità della norma che impone, nelle ipotesi previste, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 91 e segg. c.p.c.

    Richiamati in relazione al tema del riparto delle spese; la censura sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta generica e priva della specificità richiesta.

Massime di principio

  • In cassazione ogni motivo deve rispettare il principio di specificità (art.366 c.p.c.): indicare la norma che si assume violata, esaminare il suo contenuto precettivo e confrontarlo analiticamente con i punti della motivazione impugnata.
  • Non è possibile ottenere in cassazione il riesame di questioni di fatto già decise da primo e secondo grado se le decisioni si fondano sulle stesse ragioni (art.348-ter, comma 4 c.p.c.).
  • Quando si richiamano documenti prodotti in istruttoria è necessario indicare chiaramente quando sono stati versati in atti e la loro collocazione processuale; la mera evocazione di atti senza precisione può determinare l'inammissibilità della censura.
  • Nei rapporti convenzionali con le aziende sanitarie regionali, le determinazioni amministrative (D.A.) che rideterminano budget possono essere interpretate come misure correttive legittime in presenza di insufficienza di fondi; la contestazione della legittimità richiede un'impugnazione ben motivata nel merito.
  • Le contestazioni sulla nullità o inefficacia di proposte transattive o transazioni devono essere sollevate e documentate nel corso del giudizio di merito: in cassazione non è titolo a superare vizi di incompletezza motivazionale.
  • La soccombenza in cassazione comporta il rischio di condanna alle spese di lite e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

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