Cassazione Civile, Sentenza n. 19820/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per crediti di retribuzione (marzo-giugno 2017) e per TFR (€5.062,39), depositando buste paga e la Certificazione Unica (CU) 2018. Il Giudice Delegato aveva ammesso solo parte dei crediti e respinto la domanda relativa al TFR ritenendo dalla CU che il TFR fosse già stato corrisposto. Il tribunale di Siracusa, in opposizione ex art.98 l.f., confermò il rigetto motivando che la stessa CU prodotta provava il pagamento. Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo, con richiamo agli artt. 2120 e 2697 c.c. e agli artt. 115 e 132 c.p.c., che il Tribunale ha erroneamente invertito l'onere della prova e ha attribuito valore probatorio di pagamento ad un documento proveniente dalla parte interessata senza quietanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale abbia sbagliato nel considerare la CU, proveniente dalla parte che ne trae vantaggio, sufficiente a provare l'estinzione dell'obbligazione (pagamento del TFR) in assenza di prove autonome (quietanze, bonifici, assegni). La Corte ha richiamato il principio che il documento prodotto da chi ne vuole usufruire non prova in suo favore il fatto estintivo, e ha cassato il decreto del Tribunale di Siracusa (8.9.2021), rinviando la causa al Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2751 c.c.
Riferimento al privilegio generale sui beni mobili per i crediti di lavoro: la domanda di ammissione al passivo è stata proposta su tale base.
art. 2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova: chi vuol far valere un fatto estintivo dell'obbligazione (qui il pagamento) deve provarlo; la Corte ha ritenuto che il curatore/fallimento avesse l'onere di provare il pagamento, non il creditore.
art. 2120 c.c.
Norma relativa alle retribuzioni dovute al lavoratore; citata in relazione ai crediti di lavoro (retribuzioni e TFR) fatti valere dal ricorrente.
artt. 115 e 132 c.p.c.
Richiamati in rapporto alle regole probatorie e alla valutazione della prova documentale in sede civile.
art. 360, co.1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Motivi di cassazione invocati (omessa motivazione e violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova / errata applicazione di norme di diritto).
art. 2704 c.c.
Richiamato dalla giurisprudenza riguardo ai requisiti di opponibilità della prova scritta al fallimento; la giurisprudenza prevede che buste paga e CU soddisfano requisiti di prova documentale rispetto alla opponibilità, ma non provano il pagamento se provenienti dalla parte interessata.
art. 98 l.f.
Norma sul procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare; il ricorrente aveva proposto opposizione ex art.98 l.f. contro il rigetto del TFR.
Cass. S.U. n. 4213/2013
Principio secondo cui il giudice deve rilevare d'ufficio la carenza di data certa di uno scritto privato; citata nel contesto dell'opponibilità della CU con data certa alla curatela.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 2817/2022, 34828/2022, 6220/2019, 31173/2018, 4993/1981)
Richiamate per il principio consolidato: documenti (buste paga, CU) provenienti dalla parte che ne vuole usufruire non costituiscono prova del pagamento salvo elementi probatori aggiuntivi (quietanze, bonifici, assegni); inoltre principio di inscindibilità del contenuto del documento quando proviene da terzi.
Massime di principio
- La CU e le buste paga prodotte dal lavoratore (o dal datore) dimostrano l'esistenza e la misura del credito, ma non provano automaticamente l'avvenuto pagamento se il documento è emesso dalla stessa parte che ne trae vantaggio e manca una quietanza o prova di pagamento.
- L'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (pagamento) grava sulla parte che lo allega come elemento di difesa: in caso di fallimento, è il curatore (o chi deduce l'estinzione) che deve dimostrare l'effettivo pagamento con prove idonee (quietanza, bonifico, estratto conto).
- Se una parte esibisce un documento, il suo contenuto può essere utilizzato anche contro di lei quando il documento provenga da un terzo; viceversa, lo scritto proveniente dalla stessa parte non prova in suo favore i fatti estintivi che afferma.
- La produzione in giudizio della CU che contiene sia una attestazione del credito sia una annotazione di pagamento non consente al produttore di 'scegliere' solo le parti favorevoli: occorrono, però, distinzioni in base all'origine del documento (terzo vs parte) e alla presenza di prove autonome del pagamento.
- Per maggiore sicurezza probatoria in ipotesi analoghe, il creditore dovrebbe allegare oltre alla CU anche quietanze firmate, ricevute di pagamento, estratti conto o ordini di bonifico che attestino l'effettivo pagamento del TFR o di altre somme.
- Il giudice di merito deve motivare chiaramente l'attribuzione dell'onere probatorio e non può, in mancanza di adeguate prove documentali poste a carico della parte che sostiene l'estinzione, ritenere il credito estinto sulla sola base di documenti provenienti dalla parte opponente.
- Quando la questione della data certa o dell'opponibilità di documenti alla curatela riguarda fatti di fatto complessi, la Cassazione può richiamare i principi ma rimandare al giudice di merito per accertamenti probatori e valutazioni di fatto.
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