Cassazione Civile, Ordinanza n. 33305/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva. L'Ufficio contestava: a) vendite non contabilizzate a favore di un terzo, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto nell'ambito di una verifica eseguita nei confronti di quel terzo; b) l'indebita applicazione del regime di non imponibilità per cessioni intracomunitarie ex art. 41 del d.l. n. 331/1993, in assenza di prova dei documenti attestanti il trasferimento dei beni in altri Paesi dell'Unione europea. La CTR della Toscana aveva accolto sia l'appello principale della società sia l'appello incidentale dell'Agenzia. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società proponeva ricorso incidentale con due motivi. In corso di giudizio, la società ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 e ha depositato la prova del pagamento effettuato con F24; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante l'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite e del pagamento eseguito, e ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione non entra nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché la definizione agevolata ha reso improseguibile la controversia. La Corte richiama altresì il principio secondo cui il pagamento previsto dalla definizione agevolata comprende le spese processuali e che, per legge, nel processo estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 41 del Decreto-Legge n. 331/1993
richiamato come base normativa del regime di non imponibilità per cessioni intracomunitarie, la cui applicazione era stata contestata dall'Ufficio per difetto di prova documentale del trasferimento
art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018
art. 6, comma 10, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119
consente la definizione agevolata della controversia, sulla cui base la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio e poi ha prodotto prova del pagamento
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
la Corte richiama questa previsione per affermare che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo seguono la regola legale indicata dalla norma
art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
art. 46, comma 3, proc. trib.
richiamato in conformità alla disciplina del processo tributario in tema di cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese nel giudizio estinto
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente ne documenta il perfezionamento con il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata determina l'arresto del processo senza esame dei motivi di ricorso principale o incidentale, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla norma, che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →