Cassazione Civile, Ordinanza n. 30079/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un operaio addetto all’utenza sul territorio, ritenuto responsabile di più condotte accertate tramite indagine investigativa e controlli tecnologici: falsa attestazione dell’orario di interventi programmati, svolgimento di attività estranee durante l’orario di lavoro con percezione indebita della retribuzione e uso abituale dell’automezzo aziendale per fini personali. La Corte d’appello aveva confermato la legittimità del recesso, qualificando le indagini come controlli difensivi diretti a verificare atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 4 St. lav., sostenendo che le indagini fossero state attivate sulla base di meri sospetti e generici esposti, quindi illegittime; 2) violazione dell’art. 7 St. lav., lamentando la mancata esibizione della documentazione investigativa nel procedimento disciplinare; 3) violazione degli artt. 2119 e 1455 c.c., contestando la gravità della condotta e la proporzionalità del licenziamento rispetto agli addebiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i controlli investigativi sono legittimi quando, pur non potendo riguardare l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa, siano finalizzati ad accertare condotte illecite del lavoratore estranee al mero inadempimento e siano attivati ex post sulla base di concreti indizi e di un fondato sospetto, con valutazione demandata al giudice di merito. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui l’art. 7 St. lav. non impone al datore di lavoro di mettere automaticamente a disposizione tutta la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che specifici documenti siano necessari per un’adeguata difesa e siano puntualmente indicati dal lavoratore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la valutazione di proporzionalità tra addebito e licenziamento è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o di vizi motivazionali radicali, qui non dedotti in modo adeguato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il lavoratore è stato condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dei controlli investigativi sul lavoratore.
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dei controlli investigativi sul lavoratore.
I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, possono collocarsi fuori dal perimetro applicativo della norma; non possono invece riguardare l’ordinaria attività lavorativa.
Non impone un obbligo generalizzato di esibizione al lavoratore della documentazione aziendale o investigativa; il datore deve offrire in consultazione solo i documenti necessari a consentire una contestazione specifica e un’adeguata difesa, che il lavoratore deve indicare puntualmente.
Richiamato per contestare la sussistenza della giusta causa; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità e dell’idoneità a ledere il vincolo fiduciario spetta al giudice di merito.
Richiamato per contestare la gravità dell’inadempimento e la proporzionalità del recesso.
Utilizzato per veicolare censure di violazione di legge sui controlli, sull’esibizione documentale e sulla giusta causa.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza sulla qualificazione della giusta causa e sui limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- I controlli investigativi del datore di lavoro non possono avere a oggetto l’ordinario adempimento della prestazione, ma possono legittimamente mirare ad accertare condotte illecite del lavoratore, anche mediante strumenti tecnologici, quando siano attivati ex post sulla base di concreti indizi e di un fondato sospetto.
- Per la legittimità dei controlli difensivi in senso stretto occorre un bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale, anche nella sua dimensione reputazionale, e diritti alla dignità e riservatezza del lavoratore; la valutazione della sussistenza dei presupposti concreti è rimessa al giudice di merito.
- Nel procedimento disciplinare l’art. 7 St. lav. non impone la discovery integrale della documentazione aziendale o investigativa: il lavoratore deve indicare specificamente i documenti necessari alla difesa per poter pretendere la loro consultazione o esibizione.
- La proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento, così come il giudizio sulla giusta causa, costituiscono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti o di diversa ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito.
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