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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30079/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un operaio addetto all’utenza sul territorio, ritenuto responsabile di più condotte accertate tramite indagine investigativa e controlli tecnologici: falsa attestazione dell’orario di interventi programmati, svolgimento di attività estranee durante l’orario di lavoro con percezione indebita della retribuzione e uso abituale dell’automezzo aziendale per fini personali. La Corte d’appello aveva confermato la legittimità del recesso, qualificando le indagini come controlli difensivi diretti a verificare atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 4 St. lav., sostenendo che le indagini fossero state attivate sulla base di meri sospetti e generici esposti, quindi illegittime; 2) violazione dell’art. 7 St. lav., lamentando la mancata esibizione della documentazione investigativa nel procedimento disciplinare; 3) violazione degli artt. 2119 e 1455 c.c., contestando la gravità della condotta e la proporzionalità del licenziamento rispetto agli addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i controlli investigativi sono legittimi quando, pur non potendo riguardare l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa, siano finalizzati ad accertare condotte illecite del lavoratore estranee al mero inadempimento e siano attivati ex post sulla base di concreti indizi e di un fondato sospetto, con valutazione demandata al giudice di merito. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui l’art. 7 St. lav. non impone al datore di lavoro di mettere automaticamente a disposizione tutta la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salvo che specifici documenti siano necessari per un’adeguata difesa e siano puntualmente indicati dal lavoratore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la valutazione di proporzionalità tra addebito e licenziamento è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o di vizi motivazionali radicali, qui non dedotti in modo adeguato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il lavoratore è stato condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 St. lav.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dei controlli investigativi sul lavoratore.

  • art. 3 St. lav.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dei controlli investigativi sul lavoratore.

  • art. 4 St. lav.

    I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi, possono collocarsi fuori dal perimetro applicativo della norma; non possono invece riguardare l’ordinaria attività lavorativa.

  • art. 7 St. lav.

    Non impone un obbligo generalizzato di esibizione al lavoratore della documentazione aziendale o investigativa; il datore deve offrire in consultazione solo i documenti necessari a consentire una contestazione specifica e un’adeguata difesa, che il lavoratore deve indicare puntualmente.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per contestare la sussistenza della giusta causa; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità e dell’idoneità a ledere il vincolo fiduciario spetta al giudice di merito.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per contestare la gravità dell’inadempimento e la proporzionalità del recesso.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per veicolare censure di violazione di legge sui controlli, sull’esibizione documentale e sulla giusta causa.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza sulla qualificazione della giusta causa e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • I controlli investigativi del datore di lavoro non possono avere a oggetto l’ordinario adempimento della prestazione, ma possono legittimamente mirare ad accertare condotte illecite del lavoratore, anche mediante strumenti tecnologici, quando siano attivati ex post sulla base di concreti indizi e di un fondato sospetto.
  • Per la legittimità dei controlli difensivi in senso stretto occorre un bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale, anche nella sua dimensione reputazionale, e diritti alla dignità e riservatezza del lavoratore; la valutazione della sussistenza dei presupposti concreti è rimessa al giudice di merito.
  • Nel procedimento disciplinare l’art. 7 St. lav. non impone la discovery integrale della documentazione aziendale o investigativa: il lavoratore deve indicare specificamente i documenti necessari alla difesa per poter pretendere la loro consultazione o esibizione.
  • La proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento, così come il giudizio sulla giusta causa, costituiscono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti o di diversa ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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