Cassazione Civile, Ordinanza n. 30057/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla riliquidazione, effettuata nel 2011, della pensione di vecchiaia di un iscritto alla cassa professionale, a seguito dell'accertamento di una pregressa attività ritenuta incompatibile con l'esercizio della professione di ingegnere nel periodo 1979-1982. La corte d'appello aveva escluso la ripetibilità delle somme richieste dalla cassa, ritenendo il percettore in buona fede e quindi operanti le regole derogatorie al principio generale di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., sia per la non addebitabilità dell'erogazione non dovuta, sia per la presenza di un affidamento incolpevole generato da una comunicazione dell'Università di Sassari relativa a un incarico di assistente volontario non retribuito e alla mancata conoscenza, da parte dell'interessato, della successiva costituzione della posizione previdenziale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il pensionato avrebbe ammesso l'attività svolta presso l'Università di Sassari; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 1046/1971, dell'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981 e dell'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, assumendo che il beneficiario avesse dichiarato falsamente di non aver svolto attività diverse da quelle di ingegnere; 3) contestazione della ratio secondo cui una cassa professionale non potrebbe negare in sede di liquidazione della pensione il requisito della continuità dell'esercizio professionale, con richiamo a Cass. n. 3319/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formulati come vizi di motivazione e violazione di legge, mirassero in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto della corte di merito, cioè la sussistenza della buona fede dell'accipiens, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata. Il terzo motivo è stato assorbito, perché rivolto contro una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella già sufficiente a fondare la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come principio generale della ripetibilità dell'indebito, rispetto al quale la buona fede dell'accipiens può integrare una regola derogatoria
il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo
norma invocata dalla ricorrente in relazione ai requisiti per la pensione e alla continuità dell'attività professionale
art. 21, comma 5, l. n. 6/1981
norma invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina della pensione e ai requisiti previdenziali degli iscritti
art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA
norma statutaria invocata per sostenere l'illegittimità delle dichiarazioni rese in domanda di pensione
Cass. n. 1257 del 1966
richiamata come precedente che ammette il sindacato sulla buona fede solo entro limiti rigorosi
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
richiamata per il perimetro del controllo di legittimità sul vizio motivazionale
Cass. n. 3319 del 2006
richiamata come precedente rispetto al quale la corte di merito aveva argomentato in ordine alla continuità dell'esercizio professionale
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'accertamento della buona fede dell'accipiens ai fini della ripetizione dell'indebito, la censura in cassazione non può essere prospettata come violazione di legge se in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Il controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio o delle conclusioni probatorie del giudice di merito.
- Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione resta incisa e confermata, ogni ulteriore motivo rivolto contro una diversa ratio diventa assorbito e non può condurre all'accoglimento del ricorso.
- In tema di ripetizione di prestazioni previdenziali indebite, la buona fede del percettore e l'affidamento incolpevole possono escludere la ripetibilità, quando l'erogazione non sia addebitabile al beneficiario e vi sia una situazione idonea a ingenerare affidamento.
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