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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30057/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla riliquidazione, effettuata nel 2011, della pensione di vecchiaia di un iscritto alla cassa professionale, a seguito dell'accertamento di una pregressa attività ritenuta incompatibile con l'esercizio della professione di ingegnere nel periodo 1979-1982. La corte d'appello aveva escluso la ripetibilità delle somme richieste dalla cassa, ritenendo il percettore in buona fede e quindi operanti le regole derogatorie al principio generale di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., sia per la non addebitabilità dell'erogazione non dovuta, sia per la presenza di un affidamento incolpevole generato da una comunicazione dell'Università di Sassari relativa a un incarico di assistente volontario non retribuito e alla mancata conoscenza, da parte dell'interessato, della successiva costituzione della posizione previdenziale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il pensionato avrebbe ammesso l'attività svolta presso l'Università di Sassari; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 1046/1971, dell'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981 e dell'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, assumendo che il beneficiario avesse dichiarato falsamente di non aver svolto attività diverse da quelle di ingegnere; 3) contestazione della ratio secondo cui una cassa professionale non potrebbe negare in sede di liquidazione della pensione il requisito della continuità dell'esercizio professionale, con richiamo a Cass. n. 3319/2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formulati come vizi di motivazione e violazione di legge, mirassero in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto della corte di merito, cioè la sussistenza della buona fede dell'accipiens, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata. Il terzo motivo è stato assorbito, perché rivolto contro una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella già sufficiente a fondare la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come principio generale della ripetibilità dell'indebito, rispetto al quale la buona fede dell'accipiens può integrare una regola derogatoria

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2, l. n. 1046/1971

    norma invocata dalla ricorrente in relazione ai requisiti per la pensione e alla continuità dell'attività professionale

  • art. 21, comma 5, l. n. 6/1981

    norma invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina della pensione e ai requisiti previdenziali degli iscritti

  • art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA

    norma statutaria invocata per sostenere l'illegittimità delle dichiarazioni rese in domanda di pensione

  • Cass. n. 1257 del 1966

    richiamata come precedente che ammette il sindacato sulla buona fede solo entro limiti rigorosi

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014

    richiamata per il perimetro del controllo di legittimità sul vizio motivazionale

  • Cass. n. 3319 del 2006

    richiamata come precedente rispetto al quale la corte di merito aveva argomentato in ordine alla continuità dell'esercizio professionale

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'accertamento della buona fede dell'accipiens ai fini della ripetizione dell'indebito, la censura in cassazione non può essere prospettata come violazione di legge se in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio o delle conclusioni probatorie del giudice di merito.
  • Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione resta incisa e confermata, ogni ulteriore motivo rivolto contro una diversa ratio diventa assorbito e non può condurre all'accoglimento del ricorso.
  • In tema di ripetizione di prestazioni previdenziali indebite, la buona fede del percettore e l'affidamento incolpevole possono escludere la ripetibilità, quando l'erogazione non sia addebitabile al beneficiario e vi sia una situazione idonea a ingenerare affidamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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