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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30087/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società sportiva)

La controversia

La lite nasce da un contratto di collaborazione stipulato tra un dirigente/collaboratore e una società calcistica. La società ha receduto dal rapporto dopo un'intervista rilasciata dal collaboratore a un quotidiano sportivo, ritenendo che le dichiarazioni integrassero giusta causa di recesso e violassero obblighi di riservatezza. Il tribunale ha escluso la giusta causa e ha condannato la società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; la corte d'appello ha confermato l'illegittimità del recesso, ha aumentato il danno patrimoniale includendo ulteriori benefit e un bonus contrattuale, ma ha escluso il danno non patrimoniale. In cassazione il collaboratore ha impugnato il diniego del danno non patrimoniale, il mancato riconoscimento degli interessi richiesti e la deduzione dell'aliunde perceptum; la società ha proposto ricorso incidentale per contestare la qualificazione dell'intervista come legittimo esercizio del diritto di critica, l'interpretazione delle clausole contrattuali, la liquidazione di alcuni voci di danno patrimoniale e il mancato abbattimento per aliunde percipiendum. La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso incidentale tardivo, ma ha rigettato entrambi i ricorsi per la maggior parte perché le censure erano inammissibili o infondate: le questioni sulla giusta causa e sull'interpretazione del contratto erano valutazioni di merito non sindacabili; la richiesta di interessi maggiorati era una domanda nuova formulata solo in appello; la censura sull'aliunde perceptum era nuova; il danno non patrimoniale era stato escluso con motivazione congrua; e le doglianze sulla liquidazione del danno patrimoniale si risolvevano in una diversa lettura dei fatti e del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, assorbendo il motivo incidentale condizionato. Ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo della società, ma ha poi escluso la fondatezza delle censure. In particolare ha confermato che la valutazione della corte territoriale sull'intervista quale legittimo esercizio del diritto di critica e sull'insussistenza della giusta causa di recesso era un accertamento di merito non rivalutabile in cassazione; ha ritenuto inammissibili le doglianze che sollecitavano una diversa interpretazione delle clausole contrattuali; ha giudicato nuova e quindi inammissibile la domanda sugli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. e sulla disciplina speciale dei ritardi nelle transazioni commerciali; ha reputato inammissibile la censura relativa all'aliunde perceptum per novità della questione; ha confermato la statuizione di esclusione del danno non patrimoniale, non ravvisando vizi motivazionali o violazioni di legge idonei a scardinare la decisione d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    Consente l'impugnazione incidentale tardiva anche quando l'interesse a impugnare era preesistente, se proposta con il controricorso o la costituzione in cassazione.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel sistema delle impugnazioni per ammettere l'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel sistema delle impugnazioni per ammettere l'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere specificamente ricondotte ai singoli vizi tipici; non è ammessa la promiscua deduzione di più motivi in modo indistinto.

  • art. 112 c.p.c.

    Gli accessori ulteriori come gli interessi maggiorati devono essere oggetto di espressa domanda; il giudice non può pronunciarli oltre il chiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il giudizio di cassazione in una revisione del materiale probatorio; non è veicolo per denunciare genericamente il travisamento della prova fuori dai limiti consentiti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata e per la sufficienza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie la doglianza sul danno patrimoniale e sull'aliunde perceptum perché la questione è nuova o di merito.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la censura sul quantum del danno non supera i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato con riferimento alla deduzione dell'aliunde percipiendum, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità della questione.

  • art. 1284 c.c.

    Gli interessi maggiorati non derivano automaticamente dalla liquidazione del credito: richiedono una domanda espressa e la verifica dei presupposti specifici della fattispecie.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato nella contestazione della clausola contrattuale sulla condizione del bonus, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attiene all'interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inesistente/apparente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nella critica all'interpretazione contrattuale, ma la Corte non entra nel merito della diversa lettura proposta dalla parte.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nella critica all'interpretazione contrattuale, ma la Corte ribadisce che non basta proporre una diversa interpretazione plausibile.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nella critica all'interpretazione contrattuale, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel motivo principale come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'esclusione della giusta causa, ma la Corte conferma che l'apprezzamento è di merito.

  • art. 1459 c.c.

  • art. 1455 c.c.

    La giusta causa di recesso richiede un inadempimento non di scarsa importanza, ma la valutazione concreta resta affidata al giudice di merito.

  • art. 1453 c.c.

  • art. 2119 c.c.

    La nozione di giusta causa di recesso è applicata in concreto dal giudice di merito; in cassazione non è rivalutabile se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente principale, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale, ma la Corte conferma il rigetto per difetto di prova e di presupposti risarcitori.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale, ma la decisione non vi fonda una specifica statuizione di accoglimento.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nel ricorso principale, ma non rileva come ratio decisoria autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel tema dell'onere di allegazione/prova, specie per l'aliunde percipiendum e il danno non patrimoniale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova del danno/aliunde, ma la censura è dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni, ma non conduce all'accoglimento delle doglianze.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    La questione nuova non può essere introdotta tardivamente in appello; il motivo incidentale condizionato della società è stato assorbito o dichiarato inammissibile.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato in comparazione per gli accessori dovuti nel lavoro, ma la Corte esclude l'applicazione automatica della formula richiesta per gli interessi maggiorati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da entrambe le parti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2 L. n. 81 del 2017

    Non applicabile al caso perché riferito alle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi, non alla fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se l'interesse a impugnare era già preesistente, poiché la funzione dell'istituto è consentire alla parte che avrebbe potuto accettare la decisione di reagire all'iniziativa della controparte che rimette in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza.
  • In cassazione non è consentito prospettare sotto veste di violazione di legge una rivalutazione del merito, quando le censure mirano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti, della volontà negoziale o della continenza delle espressioni utilizzate.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o una motivazione radicalmente mancante o incomprensibile, non la mera proposta di una lettura alternativa più favorevole.
  • La domanda sugli interessi maggiorati o su altri accessori speciali non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione: occorre una domanda espressa che ne alleghi i presupposti specifici, in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La deduzione dell'aliunde percipiendum richiede che la questione sia stata tempestivamente allegata e trattata nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile solo ove siano allegati e provati specifici pregiudizi, e la relativa verifica è un accertamento di merito sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • La qualificazione di un'intervista come legittimo esercizio del diritto di critica, inclusa la verifica dei limiti di continenza, pertinenza e interesse pubblico, è affidata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione è congrua.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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