Cassazione Civile, Ordinanza n. 30054/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La ricorrente ha proposto in Cassazione un ricorso qualificato come regolamento necessario di competenza, riferito a un procedimento cautelare connesso a un rapporto di lavoro per il profilo di collaboratore scolastico, nel quale era intervenuta una determina della dirigente scolastica che aveva dichiarato cessati gli effetti del contratto. In concreto, la parte ha inteso impugnare un decreto del Presidente di collegio della Corte d'appello di Torino che aveva fissato l'udienza di discussione e aveva precisato che l'eventuale decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 431, comma 3, c.p.c. doveva essere chiesta con separato ricorso ex art. 351, comma 2, c.p.c. I controricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto; il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità, osservando anche la confusione e parzialità dell'esposizione dei fatti e l'incertezza circa il provvedimento effettivamente impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che il provvedimento impugnato fosse meramente ordinatorio e quindi privo di contenuto decisorio, non idoneo a pregiudicare la decisione della causa. Inoltre, ha affermato l'inammissibilità del regolamento di competenza nell'ambito dei procedimenti cautelari, sia perché i provvedimenti declinatori della competenza in tale sede non possono fondare la procedura di regolamento, essendo connotati da provvisorietà e riproponibilità, sia perché la decisione resa ai sensi dell'art. 47 c.p.c. difetterebbe del requisito della definitività nel peculiare contesto cautelare. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza è richiamato solo per escluderne l'ammissibilità nel contesto cautelare, poiché la decisione che ne deriverebbe mancherebbe del requisito della definitività.
La Corte richiama la norma solo per descrivere il rimedio separato indicato nel decreto impugnato per l'eventuale sospensione dell'esecuzione.
La norma è richiamata in relazione alla possibile istanza di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di appello lavoristico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, applicabile anche al regolamento di competenza per la sua natura impugnatoria.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile contro provvedimenti meramente ordinatori, privi di contenuto decisorio e inidonei a pregiudicare la decisione della causa.
- Nel procedimento cautelare non è esperibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti declinatori, perché in tale sede essi hanno natura provvisoria e riproponibile e non possono dar luogo a una decisione dotata di definitività.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, opera la condanna alle spese secondo soccombenza e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
- Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza è decisiva la presenza di un provvedimento idoneo a produrre effetti decisori o definitivi; in difetto, il rimedio è inammissibile.
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