Cassazione Civile, Ordinanza n. 11415/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, riferendosi a corsi iniziati tra il 1980 e il 1994. Il Tribunale aveva rigettato le domande per prescrizione. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto per tutti, salvo che per un ricorrente, Romano Antonio Fiore, per il quale aveva accolto parzialmente la domanda e liquidato il risarcimento sulla base della remunerazione annua prevista dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme interne, convenzionali ed eurounitarie e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo dal venir meno delle incertezze giurisprudenziali e comunque dopo eventuale rinvio pregiudiziale; 2) per Romano Antonio Fiore, erronea liquidazione del danno usando il parametro dell'art. 11 l. n. 370/1999 anziché quello del d.lgs. n. 257/1991 e richiesta di rinvio pregiudiziale sui criteri di equivalenza, effettività e adeguatezza; 3) sempre per Romano Antonio Fiore, censura sulla mancata liquidazione di interessi compensativi e sulla qualificazione del debito; 4) ulteriore deduzione di violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per mancato riconoscimento del risarcimento e degli accessori monetari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 è conforme al diritto vivente: con l'art. 11 della legge n. 370 del 1999 lo Stato ha dato un adempimento parziale e da quel momento i medici esclusi avevano consapevolezza sufficiente della lesione e del soggetto tenuto a rispondere, potendo agire giudizialmente o interrompere la prescrizione. Ha escluso che le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione, e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la soluzione compatibile con il principio di effettività e con l'art. 6 CEDU. Quanto ai motivi di Romano Antonio Fiore, la Corte li ha reputati anch'essi inammissibili: la liquidazione del danno deve avvenire secondo il parametro equitativo desunto dall'art. 11 l. n. 370/1999, che copre l'intera area del pregiudizio causalmente collegato al tardivo recepimento, salvo prova rigorosa di circostanze diverse, non allegata né provata; inoltre, per tali crediti, una volta monetizzati, spettano solo gli interessi legali dalla conversione da debito di valore a debito di valuta, non la rivalutazione automatica, salvo prova del maggior danno. La Corte ha anche condannato i ricorrenti alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e sovranazionale; la Corte ha però ritenuto le censure inammissibili perché contrastanti con il diritto vivente
è stata invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state comunque dichiarate inammissibili
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non sussiste un dubbio interpretativo rilevante e la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata
art. 6 CEDU
la disciplina della prescrizione e la soluzione accolta sono ritenute compatibili con il diritto di accesso al tribunale, purché i termini siano ragionevoli e l'azione sia concretamente esercitabile
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto violato dalla Corte
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati come norme eurounitarie poste a fondamento dell'obbligo di attuazione delle direttive
art. 10 Cost.
richiamato a sostegno della conformità dell'ordinamento interno agli obblighi sovranazionali
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle fonti sovranazionali
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva
Direttiva CEE 75/362/CEE
direttiva sulla formazione specialistica medica, tardivamente e incompletamente recepita
Direttiva CEE 75/363/CEE
direttiva sulla formazione specialistica medica, tardivamente e incompletamente recepita
Direttiva CEE 82/76/CEE
direttiva riassuntiva delle precedenti, la cui mancata attuazione ha generato la pretesa risarcitoria
Direttiva 93/16/CEE
richiamata nel ricorso, ma la Corte esclude che introduca nuovi criteri di quantificazione della remunerazione
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha introdotto il regime interno di remunerazione dei medici specializzandi, ma senza efficacia retroattiva per i corsi antecedenti
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha operato una aestimatio del danno da ritardata attuazione e costituisce il parametro equitativo per la liquidazione dei crediti dei medici esclusi dal d.lgs. n. 257/1991
richiamato per sostenere la prescrizione, che la Corte fa decorrere dal 27 ottobre 1999
il diritto può essere fatto valere dal momento in cui l'inerzia del titolare diviene ingiustificata, individuato nella specie nel 27 ottobre 1999
richiamato nel ricorso; la Corte conferma la rilevanza dell'eccezione di prescrizione
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
utilizzati per la liquidazione del danno e per il richiamo ai criteri di causalità, equità e concorso del fatto del creditore
art. 1224, secondo comma, c.c.
per il credito monetizzato sono dovuti gli interessi legali e il maggior danno solo se provato
richiamato nei motivi, ma non ha condotto ad accoglimento
consente la condanna equitativa per abuso del processo, applicata ai ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti
art. 4 L. 24 novembre 1981, n. 260
richiamato per affermare che l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non impedisce il rapporto processuale e costituisce mera irregolarità sanabile
art. 4, commi 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014
utilizzato per la liquidazione delle spese
Cass., Sez. Un., n. 30649/2018
richiamata per la regola sulla sanabilità della chiamata in giudizio di un diverso organo statale
Cass., Sez. Un., n. 18640/2022
richiamata per escludere il contrasto con il principio di effettività e negare il rinvio pregiudiziale
Cass., Sez. Un., n. 9147/2009
richiamata quale pronuncia che aveva già chiarito l'esercitabilità autonoma dell'azione risarcitoria
Cass., Sez. Un., n. 30649/2018
richiamata anche per il passaggio da debito di valore a debito di valuta mediante monetizzazione
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
parametro normativo centrale per la quantificazione del danno, considerato sufficiente a coprire tutte le componenti ordinarie del pregiudizio
Massime di principio
- Nel contenzioso da tardivo recepimento di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, la prescrizione decennale del diritto risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, perché da quel momento il danneggiato ha ragionevole certezza della lesione e del soggetto tenuto a rispondere.
- Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla legittimazione passiva non sospendono il decorso della prescrizione, essendo il diritto azionabile anche in via stragiudiziale e potendo eventuali errori sul giudice essere rimediati con gli strumenti processuali previsti.
- Il parametro di liquidazione del danno per la mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi è quello equitativo desunto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, che costituisce una aestimatio del pregiudizio e copre, in via ordinaria, tutte le componenti causalmente ricollegabili al ritardo normativo.
- La remunerazione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere automaticamente utilizzata come base di calcolo per i corsi anteriori alla sua efficacia, poiché tale disciplina non ha portata retroattiva e riflette una scelta discrezionale del legislatore interno.
- In tema di crediti risarcitori trasformati in somme di denaro, una volta avvenuta la monetizzazione spettano gli interessi legali dalla conversione da debito di valore a debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa è già coperta da giurisprudenza consolidata e l'ordinamento europeo non impone un criterio vincolante di quantificazione della remunerazione.
- L'abuso di impugnazione su questioni già coperte da diritto vivente può giustificare, oltre alle spese, anche la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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