Cassazione Civile, Ordinanza n. 18099/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di cartelle di pagamento riferite a svariati tributi per anni d'imposta compresi tra il 1995 e il 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo nulla in modo radicale la sua costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro, per asserita violazione di legge. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) denuncia la violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la possibilità per l'ente di avvalersi di un avvocato del libero foro; (2) in subordine, deduce la violazione degli artt. 182 c.p.c., 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito all'avvocato del libero foro ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Viene cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro nei casi diversi da quelli riservati all'Avvocatura dello Stato e, quando la scelta dipende dalla riconducibilità della controversia alle ipotesi convenzionali o dalla indisponibilità dell'Avvocatura, tale presupposto si intende implicitamente sussistente senza necessità di specifica allegazione o prova.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene invocato come norma processuale per denunciare errori di diritto processuale consistenti nella nullità della costituzione in giudizio e nella mancata regolarizzazione del mandato.
artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati a sostegno della legittimazione e della rappresentanza in giudizio nel processo tributario.
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
è richiamato quale base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua rappresentanza processuale.
art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019
è richiamato nello sviluppo della disciplina sopravvenuta in tema di patrocinio dell'ente.
è invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare l'eventuale vizio del mandato alle liti.
art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato quale norma sulla difesa tecnica e sul mandato nel processo tributario.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
viene menzionato come disciplina delle ipotesi speciali in cui l'Avvocatura dello Stato può o deve assumere il patrocinio, con necessità di apposita delibera nei casi previsti.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
sono richiamati come parametri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
è richiamato per gli atti di carattere generale che disciplinano i criteri di scelta del patrocinio esterno.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, per la rappresentanza e difesa in giudizio, sia dell'Avvocatura dello Stato sia di avvocati del libero foro: la possibilità di ricorrere a questi ultimi opera nei casi non riservati all'Avvocatura e in quelli in cui l'Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
- Quando la difesa dell'ente tramite avvocato del libero foro dipende dalla riconducibilità della controversia a una delle ipotesi previste dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, la costituzione in giudizio implica la sussistenza del relativo presupposto senza bisogno di specifica allegazione o prova.
- Il giudice di merito non può dichiarare invalida la costituzione dell'Agenzia solo perché avvenuta tramite avvocato del libero foro, senza prima verificare se la controversia rientri nelle ipotesi in cui tale patrocinio è consentito.
- Nel giudizio di legittimità, la scelta dell'ente di costituirsi con difensore del libero foro non richiede, di per sé, che il professionista sia inserito in particolari elenchi, quando non si tratti di patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché idoneo a cassare la sentenza impugnata, il secondo motivo subordinato resta assorbito.
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