Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19897/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (titolare dati)

La controversia

Un soggetto aveva agito contro una società chiedendo risposta alla propria istanza di accesso ai dati personali, rimasta inizialmente inevasa, in un contesto di telefonate provenienti da numeri privati e non identificabili da parte di sedicenti incaricati della società che proponevano il cambio di fornitore dell'energia elettrica. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'avvenuto riscontro fornito dalla società con la comparsa di risposta, ma aveva condannato l'attore alle spese ritenendolo soccombente virtuale, perché non era stata provata la qualità della società come titolare o responsabile del trattamento, né un rapporto contrattuale o di fatto tra le parti, né la riferibilità alla società delle telefonate denunciate. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, degli artt. 1175 e 2697 c.c. e vizi di motivazione/omesso esame, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la prova della titolarità del trattamento in capo alla società e avesse mal valutato gli elementi istruttori acquisiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i tre motivi, esaminabili unitariamente, non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato non censuravano adeguatamente la mancata prova delle telefonate asseritamente provenienti da soggetti operanti per conto della società, poiché la sola richiesta dei tabulati telefonici non era stata ritenuta sufficiente; dall'altro non contrastavano la seconda ratio, relativa alla mancata prova di un rapporto contrattuale o di fatto idoneo a radicare la legittimazione passiva della società come titolare del trattamento. La Corte ha inoltre osservato che la nuova linea difensiva, secondo cui la risposta della società via e-mail dimostrerebbe il possesso dei dati personali, non risultava autosufficiente e, comunque, non era pertinente a provare la disponibilità o il trattamento illecito dei dati. È stato anche valorizzato il comportamento processuale del ricorrente, che aveva chiesto la cessazione della materia del contendere dopo una risposta della società che, tuttavia, negava la titolarità e il trattamento dei dati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 Reg. UE n. 679/2016

    richiamato insieme all'art. 15 GDPR come base normativa della pretesa di accesso ai dati personali; la Corte non entra nel merito della violazione, ritenendo inammissibili le censure perché non aggrediscono la ratio decidendi

  • art. 15 Reg. UE n. 679/2016

    richiamato quale norma sul diritto di accesso dell'interessato; la Corte non ne afferma una specifica portata, ma rileva che la doglianza non supera il difetto di prova della legittimazione passiva della società

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a fini di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce in concreto che il ricorrente non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con i nn. 3, 4 e 5 come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ritiene i motivi inammissibili per mancata censura delle rationes decidendi e per difetto di autosufficienza

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata confutazione anche di una sola di esse determina il rigetto in rito.
  • La deduzione di un errore nella valutazione delle prove non è sufficiente se non è accompagnata dalla specifica e autosufficiente indicazione degli elementi processuali e delle allegazioni già svolte nel giudizio di merito.
  • La disponibilità di un indirizzo e-mail o lo scambio di corrispondenza tra le parti non costituiscono, di per sé, prova della titolarità del trattamento dei dati personali né del loro trattamento illecito.
  • Ai fini della condanna alle spese per soccombenza virtuale, il giudice può considerare il comportamento processuale della parte e l'esito sostanziale della domanda quando la cessazione della materia del contendere sia seguita a un riscontro che non implica riconoscimento della pretesa.
  • In tema di accesso ai dati personali, grava sull'istante l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la riferibilità al convenuto della qualità di titolare o responsabile del trattamento, ove contestata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento dei dati personaliSpese di liteImpugnazioni
RamiPrivacyProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.