Cassazione Civile, Sentenza n. 11483/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi della L. n. 89/2001, Euro 1.312,50 per l’irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione iniziato nell’aprile 2010 dinanzi alla Corte d’appello di Perugia e conclusosi nel luglio 2014, dopo quattro anni e tre mesi. Il magistrato designato dalla Corte d’appello di Firenze respinse il ricorso il 3 aprile 2015; la Corte d’appello, con decreto depositato il 10 febbraio 2016, rigettò l’opposizione e condannò la ricorrente alle spese. Nel procedimento presupposto, la domanda era stata accolta dalla Cassazione con sentenza del 1° agosto 2012; non essendo stato spontaneamente adempiuto il titolo, la ricorrente avviò l’esecuzione, con precetto notificato il 10 gennaio 2014 e ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 27 giugno 2014. La Corte territoriale computò complessivamente due anni e dieci mesi per le fasi di cognizione ed esecuzione, detraendo il periodo ragionevole di due anni, sei mesi e cinque giorni e ritenendo che l’eccedenza di quattro mesi non desse diritto all’indennizzo. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 89/2001: sosteneva che la Corte d’appello avesse conteggiato la fase esecutiva solo dal precetto, anziché dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione, e che dovesse essere considerato il periodo successivo alla definitività del titolo. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese perché il rigetto si fondava su un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto. Il Ministero propose ricorso incidentale condizionato: con il primo motivo contestò l’omesso deposito del ricorso relativo al giudizio presupposto, nonostante la richiesta di integrazione documentale; con il secondo eccepì la decadenza per decorso del termine semestrale dalla definizione del giudizio presupposto; con il terzo dedusse l’incompetenza della Corte d’appello di Firenze.
La decisione
La Cassazione ha respinto entrambi i motivi del ricorso principale. Il primo è stato ritenuto infondato sulla base del principio secondo cui il procedimento esecutivo rilevante ai fini dell’indennizzo Pinto inizia con la notifica del pignoramento ex art. 491 c.p.c., non con la notifica del titolo o del precetto, e termina quando la soddisfazione del credito diventa definitiva. La cognizione e l’esecuzione sono considerate unitariamente, ma non si computa il periodo di inerzia tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio dell’esecuzione; l’eventuale ritardo nell’esecuzione costituisce un pregiudizio autonomo, non indennizzabile con il rimedio interno Pinto secondo la decisione. Il secondo motivo è stato respinto: la compensazione delle spese, nei limiti previsti dall’art. 92 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà; la condanna alle spese non è quindi censurabile per il solo fatto che non sia stata disposta la compensazione. I tre motivi incidentali del Ministero, proposti dalla parte vittoriosa nel merito e condizionati all’accoglimento del ricorso principale, sono rimasti assorbiti. La Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale e compensato le spese del giudizio di cassazione, in ragione della novità delle questioni affrontate nel primo motivo. Non ha disposto la dichiarazione relativa all’ulteriore contributo unificato, poiché il procedimento ne era esente.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, come erroneamente sostenuto nel caso in esame dalla Corte d’appello di Firenze) e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (nella specie, con l’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 27 giugno 2014).
Nel computo della durata rilevante ai fini dell’indennizzo Pinto, la fase esecutiva comincia con la notifica del pignoramento e termina con la definitività della soddisfazione del credito; non assumono rilievo iniziale la notifica del titolo esecutivo o quella del precetto.
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore dell’indennizzo Pinto nei confronti dello Stato-debitore per ottenere la soddisfazione del proprio credito, inizia con la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. (non potendo riconoscersi alcun valore alla anteriore data di notifica del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, come erroneamente sostenuto nel caso in esame dalla Corte d’appello di Firenze) e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (nella specie, con l’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva il 27 giugno 2014).
La notificazione del pignoramento segna l’inizio della fase esecutiva da includere nel calcolo della durata del processo.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2019, n. 4696).
La compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o sopravvenienze e incertezze di gravità ed eccezionalità equiparabile.
Peraltro, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti, nei limiti appena specificati, rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).
La scelta di non compensare le spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione espressa; la condanna non è censurabile in cassazione per la sola omissione di una specifica valutazione sulla compensazione.
Peraltro, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti, nei limiti appena specificati, rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).
La statuizione di condanna alle spese non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia esaminato espressamente la possibilità di compensarle.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente Ministero, in quanto non viola il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione confezionato, come nella specie, mediante riproduzione integrale del testo di atti e provvedimenti relativi al giudizio di merito, qualora la stessa sia comunque preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questioni dedotte (Cass. Sez. U, 24/02/2014, n. 4324).
La riproduzione integrale nel ricorso per cassazione di atti e provvedimenti del giudizio di merito non viola il requisito di specificità se è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per le questioni dedotte.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
La ricorrente propose opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, opposizione che la Corte di appello di Firenze respinse, con condanna della ricorrente al rimborso in favore del Ministero della Giustizia delle spese del procedimento.
La disposizione è richiamata per identificare il procedimento di opposizione al decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione; la Corte non ne formula una specifica interpretazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Quando il procedimento è esente dal contributo unificato, non va resa la dichiarazione prevista per l’ulteriore contributo ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, la fase esecutiva intrapresa per soddisfare un credito riconosciuto in un giudizio di equa riparazione inizia con la notifica del pignoramento e termina quando la soddisfazione del credito diventa definitiva; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non ne anticipa l’inizio.
- Nel calcolo unitario della durata della fase di cognizione e di quella esecutiva non si computa il periodo di inerzia tra la definitività della decisione di cognizione e l’inizio dell’esecuzione. Il ritardo nell’esecuzione è un pregiudizio distinto dal tempo del processo, non tutelato dal rimedio interno previsto dalla L. n. 89/2001 secondo quanto affermato dalla decisione.
- La compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, può essere disposta per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o sopravvenienze e incertezze di gravità ed eccezionalità equiparabile; la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato ricorso alla compensazione.
- Il ricorso per cassazione che riproduce integralmente atti e provvedimenti del giudizio di merito soddisfa il requisito di specificità se la riproduzione è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la decisione delle questioni dedotte.
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