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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11582/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

Gli utenti avevano agito contro ABC e il Comune di Napoli chiedendo la restituzione della quota della tariffa idrica pagata per la depurazione, sostenendo che l'impianto di Cuma, destinato a servire le loro utenze, fosse obsoleto e non funzionante e che, quindi, il servizio non fosse stato erogato. La domanda si fondava anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva dichiarato illegittima la previsione del pagamento della quota di depurazione in assenza degli impianti o durante la loro temporanea inattività. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, condannando ABC e la Regione Campania alla restituzione ed escludendo la legittimazione passiva del Comune. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6483/2018 depositata il 2 luglio 2018, aveva parzialmente accolto l'appello principale di ABC e l'appello incidentale della Regione, respingendo la domanda restitutoria. Gli utenti hanno proposto cinque motivi: i primi due contestavano, rispettivamente, l'applicazione retroattiva dell'art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 e l'assenza di motivazione sul punto; il terzo denunciava l'errata ripartizione dell'onere della prova, l'omesso esame della documentazione sul malfunzionamento dell'impianto e l'apparenza o illogicità della motivazione; il quarto contestava che la restituzione fosse stata subordinata al previo svolgimento di procedure amministrative e burocratiche; il quinto denunciava omessa pronuncia sulla restituzione delle somme dovute per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma. ABC ha proposto ricorso incidentale condizionato: con il primo motivo ha contestato la legittimazione attiva degli utenti, anche in ragione dell'intestazione di alcune bollette a soggetti diversi; con il secondo ha negato la propria legittimazione passiva, sostenendo di essere mero esattore e indicando Comune e Regione quali destinatari delle somme; con il terzo ha chiesto manleva e regresso nei confronti della Regione e l'integrazione del contraddittorio verso Hydrogest Campania; con il quarto ha invocato la prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili, per difetto d'interesse, i primi due motivi: la retroattività dell'art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza e i ricorrenti non avevano indicato quale concreto pregiudizio derivasse dalla relativa statuizione. Ha giudicato fondato il terzo motivo perché il Tribunale non aveva esaminato la documentazione prodotta dagli utenti sul funzionamento dell'impianto e aveva erroneamente posto a loro carico la prova dell'avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio: tale prova, quale controeccezione relativa alla debenza della quota, competeva ad ABC e alla Regione che la invocavano. Ha inoltre accolto il quarto motivo, escludendo che l'omissione della procedura amministrativa di quantificazione e restituzione, imputabile ai soggetti tenuti ad attivarla, potesse privare gli utenti del diritto di agire in giudizio. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Nel ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il Tribunale aveva motivatamente ritenuto provata l'identificazione degli utenti e i pagamenti; il secondo è stato rigettato, perché ABC era parte dei contratti di utenza e aveva richiesto il pagamento delle bollette, sicché era legittimata passivamente alla domanda restitutoria. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente: la Regione, proprietaria dell'impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione, concorreva nell'inadempimento e ABC aveva diritto di agire in regresso nei suoi confronti per quanto eventualmente dovuto agli utenti. È stata invece dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Hydrogest, trattandosi di esigenze probatorie soddisfacibili anche mediante richiesta di esibizione documentale. Il quarto motivo incidentale è stato rigettato: il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, pur quando il pagamento originario derivi da un contratto di durata. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per il riesame dell'intera controversia e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009

    La disposizione, pertanto, pone una regola tariffaria da applicare ai periodi di utenza pregressi, già regolati dalla norma di legge dichiarata incostituzionale, riconoscendo il diritto del Comune o del gestore, anche per detti periodi, di riscuotere una tariffa, sebbene ridotta all’importo dei soli costi di attivazione, ripartiti proporzionalmente in base al consumo idrico del singolo utente.

    La disposizione opera retroattivamente sui periodi di utenza pregressi e consente di includere nella tariffa, anche in assenza o inattività degli impianti, i soli costi di attivazione previsti dalla norma, purché ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Infatti, pur partendo dal condivisibile principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dellmaccipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. 7501/2012) deve affermarsi che, da una parte, la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 24 -31 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non è stata affatto esaminata dal Tribunale e, dall’altra, che l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette ex 8sexies D.L. n. 208 del 2008 – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioè, nel caso di specie, la ABC e Regione Campania.

    Chi agisce per la ripetizione della parte di pagamento asseritamente non dovuta deve provare l'assenza della relativa causa giustificativa; tuttavia, il gestore o l'ente che opponga l'avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio, quale presupposto per trattenere la quota tariffaria, deve provarne i fatti costitutivi. La documentazione rilevante offerta dall'utente deve essere esaminata.

  • art. 2041 c.c.

    In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.

    La Corte richiama l'art. 2043 c.c., non l'art. 2041 c.c.: la responsabilità concorrente del proprietario dell'impianto e gestore del servizio di depurazione consente al contraente del servizio idrico, convenuto dagli utenti per la restituzione della quota, di esercitare il regresso nei confronti del proprietario.

  • art. 1298 c.c.

    La chiamata in causa della ABC era diretta a far accertare – ai sensi dell’art. 1298 c.c., comma 1, – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.

    La disciplina dei rapporti interni tra condebitori consente al contraente convenuto dagli utenti di chiedere alla Regione il recupero di quanto eventualmente pagato, in ragione del concorso di quest'ultima nell'inadempimento.

  • art. 210 c.p.c.

    Rispetto a tale “ratio” (su cui si fonda le norme processuali invocate), risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest Campania Spa (e, quindi, oggi, per dolersi della sua praetermissione), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.

    La necessità di acquisire documenti utili alla prova non determina litisconsorzio necessario: la parte può chiedere l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

  • art. 2946 c.c.

    In relazione all’azione di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è, comunque, decennale, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4): il diritto alla restituzione dell’indebito non è, infatti, sussumibile come una prestazione di carattere periodico (cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018), anche se trae origine da un contratto in tal modo qualificato.

    L'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, anche se il pagamento da restituire è stato effettuato nell'ambito di un contratto di durata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    In relazione all’azione di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è, comunque, decennale, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4): il diritto alla restituzione dell’indebito non è, infatti, sussumibile come una prestazione di carattere periodico (cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018), anche se trae origine da un contratto in tal modo qualificato.

    Il termine breve previsto per le prestazioni periodiche non si applica al diritto autonomo alla restituzione dell'indebito, che resta soggetto al termine decennale.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il quinto motivo si deduce, infine, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e n. 3), – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver comunque condannato le controparti, in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies, alla restituzione di quanto dovuto secondo le modalità di compensazione, viste le conclusioni omnicomprensive formulate.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura di omessa pronuncia, dichiarandola assorbita dall'accoglimento dei motivi precedenti; il testo non enuncia una regola interpretativa autonoma dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    d. conseguentemente, il Tribunale aveva errato in quanto aveva totalmente omesso di analizzare la copiosa documentazione versata in atti, violando l’art. 2697 c.c. e rendendo una motivazione priva di ogni valutazione della documentazione versata in atti, in contrasto con il principio di non contestazione (artt. 115 e 116) e del principio di vicinanza della prova al quale ben poteva ricorrersi nel caso di specie.

    Il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. compare nella prospettazione dei ricorrenti; la Corte fonda l'accoglimento principalmente sulla ripartizione dell'onere probatorio e sull'omesso esame della documentazione, senza formulare una distinta interpretazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    d. conseguentemente, il Tribunale aveva errato in quanto aveva totalmente omesso di analizzare la copiosa documentazione versata in atti, violando l’art. 2697 c.c. e rendendo una motivazione priva di ogni valutazione della documentazione versata in atti, in contrasto con il principio di non contestazione (artt. 115 e 116) e del principio di vicinanza della prova al quale ben poteva ricorrersi nel caso di specie.

    Il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. compare nella prospettazione dei ricorrenti; la Corte non ne formula un'autonoma interpretazione, ma rileva l'omesso esame della documentazione e l'errata ripartizione degli oneri probatori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.

    La motivazione è apparente quando, sulla questione decisiva dell'onere della prova, non è aderente alle emergenze processuali e risulta illogica; la Corte ha ritenuto tale vizio presente nella decisione impugnata.

  • art. 75 c.p.c.

    Premesso che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.

    La Corte respinge la contestazione di legittimazione passiva di ABC in ragione della sua posizione di parte del contratto di utenza e di soggetto che aveva richiesto il pagamento; non enuncia una distinta regola sull'art. 75 c.p.c.

  • art. 81 c.p.c.

    Premesso che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.

    La legittimazione passiva alla restituzione compete alla controparte del contratto di utenza che ha richiesto il pagamento della quota, non al mero soggetto che abbia eventualmente curato la riscossione per conto altrui.

  • art. 100 c.p.c.

    Premesso che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.

    La Corte riconosce la titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla parte negoziale che ha preteso il corrispettivo; il testo non sviluppa una regola autonoma sui presupposti dell'interesse ad agire.

  • art. 32 c.p.c.

    La chiamata in causa della ABC era diretta a far accertare – ai sensi dell’art. 1298 c.c., comma 1, – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.

    Il testo menziona l'art. 32 c.p.c. nell'elenco delle norme invocate da ABC, ma non ne dà applicazione o interpretazione autonoma.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata in causa della ABC era diretta a far accertare – ai sensi dell’art. 1298 c.c., comma 1, – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.

    La chiamata in causa è funzionale all'accertamento del diritto di regresso verso il corresponsabile; il testo non formula una distinta interpretazione dei presupposti dell'art. 106 c.p.c.

  • art. 1292 c.c.

    In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.

    La Corte non fonda il principio sull'art. 1292 c.c., bensì riconosce il concorso della Regione nell'inadempimento e il diritto di regresso di ABC, con riferimento all'art. 1298 c.c.

  • art. 1299 c.c.

    In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.

    La Corte riconosce il regresso del contraente nei confronti della Regione concorrente nell'inadempimento; il principio è enunciato con riferimento all'art. 1298 c.c. e non viene attribuita una specifica interpretazione autonoma all'art. 1299 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    La concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt’altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).

    Il proprietario dell'impianto e soggetto deputato alla depurazione può concorrere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'inadempimento contrattuale verso gli utenti imputabile al gestore che ha stipulato il contratto di utenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.

    La Corte ravvisa l'apparenza e l'illogicità della motivazione impugnata sul riparto dell'onere probatorio; il testo non attribuisce all'art. 118 disp. att. c.p.c. un'interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione della parte di un pagamento che si assume non dovuta, l'attore deve provare l'inesistenza della causa giustificativa per la quota contestata; se il gestore o l'ente oppone che la tariffa è comunque dovuta per costi di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti, grava su chi invoca tale eccezione la prova dei relativi presupposti.
  • Nella ripartizione dell'onere probatorio va considerata la disponibilità concreta della documentazione: quando i dati e gli atti necessari a dimostrare i presupposti della quota tariffaria sono nella sfera del gestore o dell'autorità d'ambito, la vicinanza della prova concorre a giustificare l'onere a loro carico.
  • L'inerzia del gestore o dell'autorità d'ambito nell'attivare la procedura amministrativa prevista per quantificare e restituire somme indebitamente riscosse non può privare l'utente, titolare di un diritto soggettivo, della possibilità di adire il giudice.
  • La domanda di restituzione della quota tariffaria pagata per un servizio non fruito va proposta nei confronti della controparte del contratto di utenza che ha richiesto il pagamento, anche se la riscossione è collegata a un servizio gestito o a un impianto appartenente a un diverso soggetto.
  • Se il proprietario dell'impianto, deputato anche al servizio di depurazione, concorre nell'inadempimento verso gli utenti, il contraente del servizio idrico convenuto per la restituzione della quota può agire in regresso nei suoi confronti per quanto eventualmente dovuto.
  • Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto alla prescrizione decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, anche se il pagamento da restituire deriva da un contratto di durata.
  • La sola esigenza di acquisire documenti o prove da un terzo non determina litisconsorzio necessario, quando la documentazione può essere richiesta mediante l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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