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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11603/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

L’ente previdenziale aveva convenuto nel 2002 il conduttore chiedendo la nullità del contratto di locazione di un appartamento, assumendo che non fosse stato pattuito alcun canone; aveva inoltre domandato il rilascio dell’immobile e un’indennità di occupazione, nonché, in subordine, il pagamento di Euro 50.887,65 oltre accessori. Il conduttore aveva chiesto il rigetto e, in via riconvenzionale, la stipula di un nuovo contratto e il risarcimento dei danni alla salute propri e dei familiari. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2010, accolse in parte le domande dell’ente, condannando il convenuto al pagamento di Euro 28.073,16 oltre interessi e di Euro 7.303,86; dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale di danno biologico e rigettò la restante riconvenzionale. La Corte d’appello di Napoli confermò la decisione nel 2015. La Cassazione, con ordinanza n. 5148/2018, dichiarò inammissibile il precedente ricorso per cassazione del conduttore. Con l’unico motivo dell’attuale ricorso ex art. 391-bis c.p.c., il conduttore ha denunciato errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., contestando l’affermazione dell’ordinanza secondo cui la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. era stata dedotta per la prima volta in cassazione. Ha sostenuto che la questione era stata sollevata in appello: il lungo intervallo tra l’inizio della locazione, nel 1994, e l’azione del 2002 avrebbe evidenziato una condotta contraria a buona fede e correttezza e un affidamento nell’abbandono delle pretese dell’ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato anzitutto che il ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente se e come la questione fosse stata tempestivamente allegata in primo grado e quale fosse il contenuto pertinente degli atti; il mero richiamo ai motivi d’appello non consentiva di verificare la ritualità della deduzione. Non era inoltre dimostrata la decisività dell’asserito errore: non risultava provato che la censura proposta in appello non fosse nuova e quindi preclusa ai sensi dell’art. 345, primo comma, c.p.c., né che, eliminato l’errore denunciato, la decisione dovesse necessariamente essere diversa. Mancava anche il requisito dell’inerenza agli atti interni del giudizio di legittimità, poiché l’originaria censura era stata prospettata come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e la Corte non era tenuta a esaminare autonomamente l’atto d’appello del fascicolo di merito. Anche quando si deduce omessa pronuncia come error in procedendo, occorre indicare con precisione gli atti e i passaggi in cui domanda o eccezione furono formulate, compresi quelli del primo grado. Il ricorrente è stato condannato a Euro 2.900,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Con il presente ricorso ex art. 391-bis c.p.c., il S. chiede la revocazione della suddetta ordinanza, affidandolo ad un unico motivo.

    La revocazione delle pronunce di legittimità è esperibile nei limiti e per i presupposti stabiliti dalla disciplina richiamata; nel caso concreto il ricorso è stato esaminato come denuncia di errore revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, l’altra dagli atti processuali.

    L’errore revocatorio rilevante è un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, immediatamente riscontrabile dal confronto tra la pronuncia e gli atti; non comprende un errore di giudizio o la violazione di norme giuridiche.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Con il primo ed unico motivo, il ricorrente denuncia l’errore revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità a norma degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., – nella parte in cui questa Corte, ha erroneamente ritenuto che “La violazione dell’art. 1175 c.c. e art. 1176 c.c. è inammissibile in quanto risulta per la prima volta proposta in tale sede di legittimità”.

    La disciplina della revocazione delle pronunce di legittimità opera con riferimento all’errore revocatorio tipizzato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.; la decisione applica tale limite anche al ricorso in esame.

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    Nel caso di specie, pertanto, non risulta dimostrato che la questione in ordine alla violazione delle norme di cui all’artt. 1175 e 1176 c.c., proposta dinanzi al giudice di secondo grado, non fosse ormai preclusa ex art. 345 c.p.c., comma 1.

    La decisività dell’errore revocatorio non è dimostrata se resta incerto che la censura proposta in appello fosse ammissibile o fosse invece preclusa perché nuova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Ed invero, nell’originario ricorso per cassazione, la violazione delle disposizioni di legge veniva rilevata sub specie art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, al che, non trattandosi di un error in procedendo, gli atti del fascicolo di merito – tra cui, l’atto di appello – non sono entrati a far parte del giudizio di legittimità come “atti interni”.

    Quando la censura è proposta come violazione o falsa applicazione di legge, gli atti del fascicolo di merito non diventano per ciò solo atti interni al giudizio di cassazione, né la Corte è tenuta a esaminarli autonomamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Peraltro, anche nella ipotesi di omessa pronuncia, pur dedotta nel motivo come error in procedendo, è necessario che siano specificati in maniera adeguata i contenuti ed i punti degli atti processuali in cui la domanda o l’eccezione è stata formulata, con riguardo anche al giudizio di primo grado, sul presupposto che il giudice di legittimità deve essere messo in grado di valutare la tempestività e la decisività delle censure prospettate, soprattutto con riferimento alla verifica dell’effettiva sussistenza – in seno all’iter procedimentale – di una domanda o un’eccezione ritualmente proposta e autonomamente apprezzabile, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede l’indicazione specifica degli atti e dei punti in cui domanda o eccezione furono formulate, anche nel primo grado, così da consentire alla Cassazione di verificarne ritualità, tempestività e decisività senza ricercarli autonomamente nel fascicolo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti e rilevabile dal semplice raffronto tra la pronuncia e gli atti; non può consistere nella violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.
  • Per la revocazione di una pronuncia di Cassazione, l’errore deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, incidere sulla sola pronuncia di legittimità ed essere decisivo in senso logico-giuridico: deve risultare che, in assenza dell’errore, la decisione avrebbe dovuto essere diversa.
  • Gli atti del giudizio di merito non sono atti interni al giudizio di cassazione quando la censura è formulata come violazione o falsa applicazione di legge e non denuncia un error in procedendo che ne imponga l’esame diretto.
  • Chi denuncia l’omessa pronuncia deve indicare puntualmente i contenuti e i passaggi degli atti processuali in cui la domanda o l’eccezione è stata formulata, anche con riguardo al primo grado; il mero rinvio per relationem o il generico richiamo ai motivi d’appello non consente la verifica di ritualità, tempestività e decisività.
  • La decisività dell’errore revocatorio non è provata se non è possibile stabilire che la questione sollevata in appello fosse ammissibile e non preclusa dal divieto di domande ed eccezioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

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