Cassazione Civile, Sentenza n. 11593/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazioni)
La controversia
L’11 agosto 2001, sulla S.S. 7 Appia, un’autovettura rubata, di proprietà di una persona e condotta da un terzo, uscì di strada e urtò un albero. Il ricorrente, trasportato sul veicolo, riportò lesioni con postumi permanenti gravissimi. Chiese il risarcimento alla proprietaria, all’impresa assicuratrice cessionaria della compagnia originaria in liquidazione coatta amministrativa e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché alla compagnia in liquidazione. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1614/2011, respinse la domanda; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 248/2016, depositata il 9 maggio 2016, respinse l’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione della L. n. 990/1969, art. 1, ha sostenuto che la tutela assicurativa fosse esclusa soltanto se l’assicuratore provava che il trasportato sapeva che il veicolo era rubato, richiamando la sentenza Churchill della Corte di giustizia. Con il secondo, denunciando violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 136, ha contestato la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Corte d’appello. Il ricorso riguardava inoltre la posizione del trasportato inconsapevole della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario e la possibilità di ottenere il risarcimento dall’assicuratore o dal Fondo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui si limitava a contrapporre la lettura del ricorrente all’interpretazione della domanda data dal giudice d’appello, senza indicare lo specifico scostamento dai criteri ermeneutici applicabili; è stato comunque giudicato infondato nel merito. Per il regime della L. n. 990/1969 applicabile ratione temporis, la responsabilità dell’assicuratore presuppone quella del proprietario assicurato. Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario perché rubato, il terzo trasportato consenziente non può agire né contro il proprietario e il suo assicuratore né contro l’impresa designata per il Fondo, anche se ignaro del furto; la deroga era prevista per il trasportato contro la propria volontà. La Corte ha precisato che l’inconsapevolezza non equivale a trasporto contro la volontà e che la condotta di chi sale a bordo senza conoscere l’illiceità della circolazione è neutra, potendo consentire inferenze diverse. Ha aggiunto che il trasportato consenziente può chiedere il risarcimento al solo conducente responsabile. L’art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005, che ha esteso la garanzia ai trasportati inconsapevoli ponendola a carico del Fondo di garanzia, non era applicabile al sinistro del 2001. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la revoca dell’ammissione al patrocinio disposta con sentenza anziché con separato decreto non modifica il rimedio impugnatorio, che è l’opposizione prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002; la revoca non era quindi immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la particolarità della questione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
L. n. 990/1969, art. 1, comma 3
Va al riguardo, pertanto, ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, a condizione che venga affermata la responsabilità dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo.
Nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità dell’assicuratore presuppone quella del proprietario assicurato; per il veicolo rubato la deroga alla regola di esclusione è limitata alle ipotesi di danneggiato non trasportato o trasportato contro la propria volontà.
art. 2054 c.c., comma 3
Pertanto, ove il veicolo circoli contro la volontà del proprietario per effetto di furto, deve essere rigettata la domanda risarcitoria contro il predetto proprietario e il suo assicuratore, da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato.
La circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario per effetto di furto esclude la responsabilità risarcitoria del proprietario secondo la regola richiamata dalla Corte e, conseguentemente, quella dell’assicuratore.
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. ex art. 170.
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va contestata con l’opposizione prevista dall’art. 170; il fatto che sia stata pronunciata nella sentenza conclusiva del giudizio non la rende immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 136 D.P.R. n. 115/2002
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. ex art. 170.
La previsione della revoca con separato decreto non incide sul mezzo di impugnazione: anche se la revoca è inserita nella sentenza d’appello, resta esperibile l’opposizione di cui all’art. 170 e non il ricorso immediato per cassazione.
D.Lgs. n. 209/2005, art. 283
Per mera completezza si evidenzia peraltro che il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, non applicabile ratione temporis al caso di specie, ha inserito fra i destinatari della garanzia anche i trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo, ponendo al riguardo il risarcimento dei danni a carico non della compagnia assicuratrice del veicolo rubato, come pretenderebbe nel caso all’esame il ricorrente, bensì del FGVS.
La disciplina successiva ha incluso nella garanzia i trasportati inconsapevoli della circolazione illegale, attribuendo l’onere risarcitorio al Fondo di garanzia e non all’assicuratore del veicolo rubato; tale disciplina non si applica ai sinistri regolati ratione temporis dalla L. n. 990/1969.
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. ex art. 170.
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va contestata con l’opposizione prevista dall’art. 170; il fatto che sia stata pronunciata nella sentenza conclusiva del giudizio non la rende immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
In caso di integrale rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel regime della L. n. 990/1969 applicabile ratione temporis, la responsabilità dell’assicuratore presuppone quella del proprietario del veicolo. Se il veicolo è rubato e circola contro la volontà del proprietario, il terzo trasportato consenziente non può ottenere il risarcimento dal proprietario, dal suo assicuratore o dall’impresa designata per il Fondo di garanzia; l’eccezione prevista per il trasportato riguarda chi sia stato trasportato contro la propria volontà.
- L’inconsapevolezza del trasportato circa il furto o la circolazione contro la volontà del proprietario non può essere equiparata al trasporto contro la propria volontà. Salire a bordo senza tale consapevolezza è una condotta neutra e, senza ulteriori elementi di fatto, non consente di presumere che il trasporto sarebbe stato rifiutato se il passeggero avesse conosciuto la situazione.
- Nel regime della L. n. 990/1969, il trasportato consenziente su un veicolo rubato può domandare il risarcimento al solo conducente responsabile; la successiva estensione della tutela ai trasportati inconsapevoli prevista dall’art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005, con garanzia a carico del Fondo di garanzia, non è retroattiva.
- L’interpretazione del contenuto e della portata della domanda compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione nei limiti del controllo sulla logicità e congruità della motivazione; il ricorrente deve indicare in modo specifico lo scostamento dai criteri ermeneutici applicabili e non può limitarsi a contrapporre la propria lettura degli atti.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata nella sentenza che definisce l’appello, anziché con separato decreto, non muta il regime impugnatorio: la contestazione va proposta con l’opposizione di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e non con ricorso immediato per cassazione.
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