Cassazione Civile, Sentenza n. 11591/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La società di factoring, cessionaria di crediti della casa di cura, aveva chiesto al Tribunale di Roma il pagamento di 1.431.605,20 euro per prestazioni sanitarie di riabilitazione erogate dall’1 marzo 1996 al 31 dicembre 1998. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo però i crediti per prestazioni anteriori al 10 giugno 1996 perché la struttura era stata ritenuta priva di accreditamento provvisorio in quel periodo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° luglio 2017, aveva respinto l’appello. La società ha proposto nove motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la distinzione tra riabilitazione ordinaria e in day hospital, posta a fondamento della decisione, non era stata eccepita né provata dalla ASL; (2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte deciso sulla distinzione senza provocare il contraddittorio; (3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, assumendo che precedenti sentenze tra le parti avessero riconosciuto l’accreditamento provvisorio automatico della struttura per prestazioni del periodo marzo-giugno 1996; (4) violazione dell’art. 6, comma 6, L. n. 724/1994 e dei criteri interpretativi, sostenendo che l’accreditamento provvisorio discendesse automaticamente dal precedente convenzionamento e dall’accettazione del sistema tariffario; (5) violazione delle norme processuali sulle preclusioni e sulla precisazione delle conclusioni, perché sarebbe stata ritualmente proposta una domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa; (6) violazione dell’art. 2041 c.c., assumendo la fondatezza di tale domanda; (7) omessa pronuncia sulla domanda di interessi moratori previsti dal D.P.R. n. 1963/1962; (8) violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e della disciplina invocata per il tasso moratorio; (9) omessa motivazione e illegittimo assorbimento della domanda di disapplicazione della deliberazione regionale del 4 novembre 1997, n. 6397. La Corte ha rilevato, per più motivi, l’inammissibilità derivante dalla mancata specifica riproduzione o localizzazione degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi primo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per inosservanza dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati riprodotti o riassunti in modo adeguato gli atti e le sentenze necessari a verificare le censure; la contestazione di extrapetizione è stata inoltre ritenuta, in ipotesi, infondata, perché la Corte d’appello aveva interpretato il giudicato invocato dalla stessa ricorrente, senza introdurre un’eccezione nuova. Il secondo motivo è stato rigettato: l’art. 101, comma 2, c.p.c. non era applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2005 e la distinzione esaminata derivava dall’interpretazione del giudicato sollecitata dalla parte, non da una questione introdotta d’ufficio. Il quarto motivo è stato respinto: l’accreditamento provvisorio e l’accettazione delle tariffe non bastano da soli a rendere remunerabili le prestazioni, essendo necessari un intervento dell’amministrazione e specifici accordi contrattuali con la struttura. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non localizzava la memoria nella quale la domanda ex art. 2041 c.c. sarebbe stata proposta e non censurava adeguatamente l’autonoma ragione secondo cui, in sede di precisazione delle conclusioni, era stato richiamato l’atto introduttivo senza riproporre la domanda subordinata. Il sesto motivo è stato ritenuto un “non motivo”, poiché presupponeva l’accoglimento della censura sulla domanda di arricchimento, già escluso. Il settimo e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carente specificità e mancata riproduzione degli atti rilevanti; la Corte ha aggiunto che gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono, per le prestazioni successive all’8 agosto 2002, un contratto scritto tra ente pubblico e struttura. Il nono motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il rigetto delle censure precedenti escludeva la necessità di esaminare la disapplicazione dell’atto regionale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 8.000 euro oltre 200 euro per esborsi, spese forfettarie del 15% e oneri di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza
Il ricorso per cassazione deve esporre al proprio interno, con trascrizione o sintesi adeguata e precisa localizzazione, i fatti processuali e gli atti documentali necessari a comprendere e verificare la censura; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente negli atti.
art. 112 c.p.c.
La Corte, lungi dal rilevare un’eccezione, ha compiuto un’opera di esegesi delle sentenze per individuare su che cosa avevano giudicato e qual era la regula iuris relativa alla fattispecie concreta da esse somministrate e, semmai, avrebbe potuto compierla in modo errato, ma non certo sotto il profilo di un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c., come prospettato da parte ricorrente attraverso l’evocazione del concetto di eccezione in senso stretto.
L’interpretazione del contenuto e della portata di un giudicato invocato dalla parte non costituisce, di per sé, rilievo officioso di un’eccezione riservata alla parte e non integra ultrapetizione.
art. 115 c.p.c.
Il “fatto” esaminato e valutato, appunto il preteso giudicato, era stato introdotto dalla ricorrente e la Corte non avrebbe che svolto, lo si ripete, un’attività, cui era stata sollecitata, di individuazione del suo significato.
L’attività del giudice diretta a interpretare e determinare il significato di un giudicato prodotto o invocato dalla parte non equivale all’introduzione di fatti non allegati o non provati.
art. 101, comma 2, c.p.c.
A parte il rilievo che l’art. 101 c.p.c., comma 2, è inapplicabile, ratione temporis, al processo de quo, giacchè il comma è stato, infatti, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13 ed è espressamente applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore (id est: 4 luglio 2009), là dove l’atto di citazione di UBI Factor risale all’aprile 2005, si deve rilevare che la doglianza – cioè l’essere stata emessa una sentenzA cd. “a sorpresa” o della “terza via” – una volta ancorata al tenore ante riforma dell’art. 183 c.p.c., il quale al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, e al principio del contraddittorio di matrice costituzionale, non ha pregio.
Il comma 2 dell’art. 101 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69/2009, si applica ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non governa un giudizio iniziato nel 2005.
art. 2909 c.c.
Sebbene sia incontestabile, come questa Corte insegna, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, è necessario precisare che il giudicato “funziona” come “norma di diritto”, ma costituisce “norma sul caso concreto”.
Il giudicato esterno, pur interpretato secondo i criteri propri delle norme, costituisce la regola del caso concreto; per verificarne l’estensione occorre indicare e documentare con precisione l’oggetto e le circostanze della controversia definita.
art. 6, comma 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724
L’accreditamento provvisorio non era subordinato alla mera condizione dell’accettazione del tariffario nazionale, ma necessitava anche di apposita negoziazione con la ASL.
Nel regime di accreditamento provvisorio, la sola accettazione del sistema tariffario non è sufficiente a fondare il diritto alla remunerazione delle prestazioni: è necessaria anche un’apposita negoziazione con l’azienda sanitaria.
art. 8-bis, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La qualità di soggetto provvisoriamente o definitivamente – “accreditato” è, infatti, condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come si desume inequivocabilmente dal D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che all’art. 8-bis, comma 4, subordina anche l’esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del SSN, al triplice requisito del possesso della “autorizzazione” all’esercizio di attività sanitaria, dell'”accreditamento istituzionale” e della stipulazione di “accordi contrattuali.
L’accreditamento, anche provvisorio, è condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere prestazioni a carico del servizio sanitario e conseguirne il pagamento: occorrono autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.
art. 2041 c.c.
Il motivo è inammissibile in primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non localizza in questo giudizio la memoria del 23 giugno 2006 in cui la domanda subordinata sarebbe stata articolata, giacchè non la indica come prodotta, e comunque nemmeno (alla stregua di quanto consentito da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) dichiara di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello (in cui eventualmente fosse presente, in quanto acquisito, quello di primo grado), dichiarazione che la avrebbe esentata dall’onere di produzione della memoria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma che sarebbe stata necessaria per adempiere all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
La Corte non ha deciso nel merito i presupposti dell’azione di arricchimento senza causa: la doglianza relativa alla sua mancata trattazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica localizzazione dell’atto in cui la domanda sarebbe stata formulata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, pur operando come regola giuridica del caso concreto e dovendo essere interpretato secondo criteri analoghi a quelli delle norme, può essere fatto valere in cassazione solo se il ricorrente ne espone in modo autosufficiente il contenuto, l’oggetto e le circostanze rilevanti, così da consentire il confronto con la controversia in esame.
- Quando una parte invoca un precedente giudicato, il giudice può interpretar-ne il contenuto e identificare la regola concretamente decisa senza che tale attività costituisca rilievo officioso di un’eccezione o introduzione di fatti nuovi.
- L’accreditamento provvisorio di una struttura sanitaria privata e l’accettazione delle tariffe non fondano, da soli, il diritto al pagamento delle prestazioni a carico del servizio sanitario: sono necessari uno specifico intervento dell’amministrazione e accordi contrattuali relativi alle prestazioni da erogare.
- I requisiti di specificità, riproduzione e localizzazione degli atti posti a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione devono essere assolti nel ricorso stesso; la Corte non è tenuta a ricostruire la censura consultando autonomamente atti o documenti.
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