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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11583/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La banca aveva ceduto pro soluto a una società fiduciaria, con atto rogato il 16 febbraio 2009, crediti verso una società per il valore nominale di Euro 1.752.065,81, al prezzo di Euro 400.000,00, dichiarandoli assistiti da tre ipoteche. In occasione dell'annotazione della surroga emerse che le ipoteche iscritte a Brescia e Breno erano state cancellate, rispettivamente nel 2003 e nel 2001, dopo procedure esecutive promosse dalla stessa banca; restava l'ipoteca iscritta a Tempio Pausania. La cessionaria agì contro la banca per dolo in fase precontrattuale e, in subordine, per inadempimento. La banca chiamò in manleva il notaio, sostenendo che questi aveva omesso di indicare nell'atto la cancellazione delle ipoteche. Il Tribunale condannò la banca a pagare alla cessionaria Euro 290.001,87, oltre accessori, e rigettò la domanda di manleva. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 16 agosto 2017, confermò la responsabilità della banca e accolse la domanda di manleva, condannando il notaio a tenere indenne la banca. Il notaio propose cinque motivi di ricorso principale: il primo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1218 c.c., sostenendo che la banca conosceva necessariamente la cancellazione delle ipoteche, essendo stata essa stessa a promuovere le esecuzioni; i restanti motivi, rimasti assorbiti, non sono specificati nel testo. La banca propose ricorso incidentale in tre motivi: il primo contestava la valutazione delle trattative condotte da un soggetto che assumeva essere rappresentante della cessionaria; il secondo lamentava la mancata considerazione dell'ipoteca di Tempio Pausania e la ripartizione dell'onere di provare il danno; il terzo contestava la detrazione di Euro 14.620,42 per spese della procedura esecutiva. La fiduciaria non svolse attività difensiva in Cassazione.

La decisione

La Corte dichiarò inammissibile il ricorso incidentale della banca: il primo motivo non superava l'accertamento coperto da giudicato interno circa l'estraneità della cessionaria alle trattative; il secondo era carente nell'esposizione di elementi essenziali per valutare la censura e il terzo, subordinato al secondo, seguiva la stessa sorte. Nell'interesse della legge, esaminò tuttavia la questione di diritto posta dal secondo motivo e affermò che il cessionario può chiedere al cedente il risarcimento per la mancanza della garanzia reale promessa anche prima di escutere il debitore: il danno immediato consiste nella diminuzione del valore di circolazione del credito e va liquidato equitativamente in relazione al maggiore rischio di perdita; se l'esecuzione è già conclusa, il danno va commisurato alla minore tra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'ulteriore importo che sarebbe stato ricavabile dal bene privo della garanzia. La Corte accolse il primo motivo del ricorso principale del notaio, ritenendo che la banca conoscesse la cancellazione delle ipoteche perché aveva essa stessa promosso le esecuzioni; escluse quindi, nei confronti della banca, la responsabilità professionale del notaio, mancando sia un'omissione informativa causalmente rilevante sia l'affidamento incolpevole della parte che aveva chiesto la manleva. I restanti motivi del notaio furono assorbiti. La sentenza d'appello fu cassata sul capo relativo alla manleva e, decidendo nel merito, la domanda della banca contro il notaio fu rigettata. La banca fu condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 11.500,00, e del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori. Fu inoltre disposto il versamento, da parte della banca quale ricorrente incidentale soccombente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Il principio deve trovare applicazione anche nell’opposta ipotesi in cui il notaio attesti l’esistenza di formalità pregiudizievoli (nella specie, di iscrizioni ipotecarie) che la parte che agisce nei suoi confronti sa non essere più esistenti, per avere essa stessa promosso l’azione esecutiva all’esito della quale ne è stata ordinata la cancellazione.

    La responsabilità contrattuale del notaio non sussiste, nei confronti della parte che domanda la manleva, quando questa conosceva già l'inesistenza delle formalità indicate e l'omissione o l'attestazione non ha inciso causalmente sulla stipulazione.

  • art. 1223 c.c.

    Ne deriva, da un lato, che il cessionario può agire nei confronti del cedente che ha ceduto un credito in realtà sprovvisto delle garanzie promesse, senza bisogno di attendere l’esito della escussione del debitore ceduto, in quanto tale inadempienza è, di per sè, immediatamente causativa di un danno attuale al valore di circolazione del credito. Dall’altro, che il danno così cagionato deve essere parametrato, con giudizio necessariamente equitativo, alla misura in cui l’accresciuta prevedibile perdita in caso di insolvenza ha ridotto il valore di circolazione del credito.

    Il danno risarcibile per la mancanza della garanzia promessa può manifestarsi subito come diminuzione del valore di circolazione del credito ed è liquidato equitativamente in funzione dell'incremento prevedibile della perdita in caso d'insolvenza; se l'esecuzione è conclusa, rileva invece la perdita concretamente riferibile alla garanzia mancante, entro i limiti indicati dalla decisione.

  • art. 1176 c.c.

    Invero, questa Corte ha già chiarito che deve escludersi la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente dell’esistenza di quei vincoli (nella specie per averli costituiti), non ravvisandosi in tale ipotesi nè la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, nè il nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione dell’atto traslativo.

    La diligenza professionale del notaio non fonda responsabilità verso il contraente che conosceva già la formalità rilevante; in tale situazione non è configurabile neppure il nesso causale tra l'omessa informazione e la stipulazione.

  • art. 1362 c.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    La censura della banca sulla rilevanza delle trattative non poteva essere riesaminata invocando l'interpretazione del contratto, poiché la decisione si fondava su un accertamento non devoluto in appello e ormai coperto da giudicato interno; la Corte non ha quindi formulato un'interpretazione sostanziale dell'art. 1362 c.c.

  • art. 1388 c.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    La Corte non ha deciso nel merito una questione di rappresentanza: la censura relativa al ruolo del soggetto che aveva condotto le trattative era preclusa dall'accertamento non impugnato in appello.

  • art. 1391 c.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    La Corte non ha interpretato nel merito la norma sulla rilevanza degli stati soggettivi del rappresentante, poiché la questione relativa alla rappresentanza nelle trattative era preclusa dal giudicato interno.

  • art. 1703 c.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    La Corte non ha deciso nel merito la qualificazione del rapporto di mandato prospettato dalla banca, essendo precluso l'esame della premessa fattuale relativa alla partecipazione del mandatario alle trattative.

  • art. 1704 c.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    La Corte non ha deciso nel merito l'efficacia rappresentativa del mandato invocato dalla banca, poiché il relativo accertamento circa le trattative era coperto da giudicato interno.

  • art. 2697 c.c.

    In mancanza dell’esatta indicazione di elementi così decisivi, il motivo deve essere dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6). L’omissione di tali informazioni impedisce, infatti, a questa Corte di valutare la fondatezza della prospettata censura.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova del danno non è stata esaminata nel merito perché il ricorso incidentale ometteva dati processuali e fattuali necessari; la Corte ha invece enunciato, nell'interesse della legge, i criteri sostanziali di individuazione e liquidazione del danno da garanzia reale mancante.

  • art. 1440 c.c.

    La Corte d’appello ha rilevato che “è pacifico che le trattative sono state condotte con altro soggetto, per cui quanto intercorso nelle medesime non può essere opposto alla appellata Aletti dato che, come è stato accertato in sentenza, con statuizione che non essendo stato oggetto di gravame deve ritenersi coperta da giudicato, essa si è presentata alla controparte solo in sede di stipula”

    La domanda originariamente proposta dalla cessionaria per dolo incidente è riportata nella ricostruzione processuale, ma la Cassazione non ne ha svolto un'autonoma interpretazione: la responsabilità della banca è rimasta ferma per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Sebbene il motivo sia, per le ragioni esposte, inammissibile, lo stesso prospetta una questione di diritto che, per la particolarità della stessa e il suo carattere di novità, merita di essere esaminata nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3.

    La Corte può enunciare nell'interesse della legge un principio di diritto su una questione nuova anche quando il motivo che l'ha prospettata è dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    In mancanza dell’esatta indicazione di elementi così decisivi, il motivo deve essere dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6). L’omissione di tali informazioni impedisce, infatti, a questa Corte di valutare la fondatezza della prospettata censura.

    Il ricorso per cassazione deve esporre con sufficiente precisione i fatti e gli elementi processuali decisivi per la censura; non è consentito colmare le carenze di ammissibilità attingendo autonomamente ad altri atti o alla sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, è possibile pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando la domanda proposta dalla Banca Popolare di Sondrio nei confronti di Z.L..

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, accolto il motivo, può decidere direttamente la causa nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L’accertamento del giudicato interno non risulta posto in discussione dal ricorso incidentale in esame. Una simile censura si sarebbe dovuta articolare denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e riproducendo la parte dell’atto di appello che conteneva il motivo di gravame non considerato dalla corte territoriale.

    Per contestare che il giudice d'appello abbia omesso di esaminare una questione devolutagli, occorre denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e indicare specificamente il motivo d'appello che sarebbe stato trascurato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante incidentale soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    In presenza dei presupposti previsti dalla disposizione, il giudice deve dare atto dell'obbligo per l'impugnante soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il cessionario di un credito nominalmente assistito da una garanzia reale può agire contro il cedente per inadempimento anche prima di escutere il debitore, se la garanzia promessa è nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore a quello dichiarato: la diminuzione della garanzia produce un danno patrimoniale attuale perché riduce il valore di circolazione del credito, senza che sia necessaria la risoluzione della cessione.
  • Il danno da diminuzione del valore di circolazione del credito per mancanza della garanzia promessa va liquidato equitativamente in relazione all'aumento prevedibile della perdita in caso di insolvenza, tenendo conto della probabilità d'inadempimento e delle aspettative di soddisfazione del credito.
  • Se, al momento della liquidazione, il cessionario ha già concluso l'esecuzione ed è rimasto insoddisfatto, il danno per l'impossibilità di escutere la garanzia va commisurato alla minore tra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che si sarebbe potuto ricavare in sede esecutiva dal bene che avrebbe dovuto essere gravato dall'ipoteca.
  • La cessione pro soluto non esclude la responsabilità del cedente per l'inadempimento consistente nell'aver trasferito il credito privo delle garanzie reali promesse, poiché tale inadempimento riguarda le garanzie e non la bontà del credito ceduto.
  • Non sussiste responsabilità professionale del notaio, nei confronti della parte che chiede la manleva, quando quest'ultima conosceva certamente la cancellazione delle formalità che il notaio avrebbe dovuto indicare; in tale situazione difettano l'incidenza causale dell'informazione omessa e l'affidamento incolpevole della parte.
  • La censura di cassazione che denuncia l'erronea ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se non espone con precisione gli elementi fattuali e processuali decisivi; tali carenze non possono essere colmate consultando d'ufficio altri atti o la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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