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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11592/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 aprile 2018, pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Cassazione. La società resistente ha contestato preliminarmente che il ricorso e la procura speciale fossero stati sottoscritti dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, sostenendo che le firme attribuite a quest’ultimo fossero invece riferibili a un altro difensore privo di abilitazione e riservandosi di proporre querela di falso. In udienza ha poi proposto querela di falso. Il difensore abilitato ha dichiarato di non avere apposto le sottoscrizioni sul ricorso e sulla procura, pur dichiarando di voler fare proprio il contenuto del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile la querela di falso perché, a seguito di tale dichiarazione, le sottoscrizioni contestate e gli atti che esse avrebbero sotteso non erano più rilevanti nel giudizio. I motivi di merito del ricorso non sono stati esaminati, essendo rimasti assorbiti dalla questione preliminare relativa alla sottoscrizione e alla procura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, con assorbimento dei motivi. Ha ritenuto che la dichiarazione del difensore abilitato di non avere apposto la firma sul ricorso né quella di autenticazione della procura comportasse l’assenza di una procura idonea ai sensi dell’art. 365 c.p.c. La successiva dichiarazione di voler fare proprio il contenuto del ricorso non poteva sanare il difetto: sottoscrizione e procura devono sussistere al momento della notificazione, quando il ricorso opera quale atto introduttivo del giudizio di cassazione. La resistente ha quindi prevalso. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e oneri di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte ha disposto la trasmissione al Pubblico Ministero di copia degli atti e del verbale per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali fattispecie di reato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualità del ricorso a pena di inammissibilità nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra necessariamente esistere in quel momento.

    La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato e l’esistenza di una procura idonea sono requisiti di ammissibilità che devono sussistere quando il ricorso viene notificato; non possono essere integrati o sanati con atti successivi.

  • art. 125 c.p.c.

    La sottoscrizione del difensore è un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma dell’art. 125 c.p.c..

    La sottoscrizione del difensore costituisce un requisito di contenuto-forma dell’atto processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5).

    Se la procura speciale è conferita con atto separato, deve essere indicata nel ricorso; la Corte richiama tale requisito nel quadro delle condizioni formali necessarie per l’ammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5).

    La disposizione è richiamata per la procura speciale conferita con atto separato, la cui esistenza deve essere indicata nel ricorso secondo il requisito previsto dall’art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 222 c.p.c.

    Ritenuto quindi che la querela a questo punto, in quanto riferita alle due sottoscrizioni, concerne atti non più rilevanti nel presente giudizio.

    Nel giudizio di cassazione, la querela di falso relativa a sottoscrizioni non è ammissibile quando, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, gli atti cui esse si riferiscono non sono più rilevanti per la decisione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

    La Corte pone a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis se dovuto.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato e l’esistenza della procura speciale sono requisiti di ammissibilità che devono sussistere al momento della notificazione del ricorso.
  • La successiva dichiarazione del difensore abilitato di fare proprio il contenuto del ricorso non può sanare retroattivamente l’assenza della sua sottoscrizione o di una procura speciale idonea, perché i requisiti devono già esistere quando l’atto introduttivo viene notificato.
  • La querela di falso relativa a sottoscrizioni apposte su atti processuali non è ammissibile quando, per effetto delle dichiarazioni rese in giudizio, gli atti cui le sottoscrizioni si riferiscono non sono più rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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