Cassazione Penale, Sentenza n. 46928/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del MAKSHIJA con effetto ex tunc. La revoca si fondava sull'arresto del 16/11/2022 in esecuzione di ordinanza cautelare (per plurime condotte di detenzione di cocaina commesse tra aprile e maggio 2022), sull'inidoneità del domicilio indicato (perché il ricorrente conviveva con un concorrente nel traffico di stupefacenti) e su precedenti diffide ricevute durante l'affidamento (11/01/2021 e 24/11/2021). Il ricorrente lamentava mancanza di motivazione circa la non computabilità del periodo in affidamento e omissioni/illogicità nella valutazione del suo comportamento durante l'affidamento; inoltre produceva documentazione a sostegno dell'inconsistenza delle diffide e della riqualificazione degli illeciti (art. 73 co.5 d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento in prova può essere revocato quando il comportamento risulta incompatibile con la prosecuzione della misura (art. 47 comma 11 ord. pen.) e che una misura cautelare sopravvenuta può introdurre nuovi elementi valutabili ai fini della revoca. Ha giudicato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata, plausibile e non illogica anche alla luce della gravità della condotta contestata (non eliminata dalla successiva riqualificazione ai sensi dell'art. 73 co.5 d.P.R. 309/1990). Ha escluso la possibilità di una nuova valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'affidamento in prova al servizio sociale è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura; ciò impone la verifica costante della prognosi favorevole originaria e ammette la revoca anche per singole condotte gravi, senza necessità di giudicato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Prevede la possibile riqualificazione degli illeciti in fatti di lieve entità; nel caso concreto tale riqualificazione non ha comunque annullato la valutazione del Tribunale circa la gravità complessiva degli elementi emersi e quindi non ha impedito la revoca della misura.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente all'esito del rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche retroattivamente (ex tunc) se emergono elementi nuovi e rilevanti che rendono incompatibile la prosecuzione della misura.
- Una misura cautelare sopravvenuta, anche relativa a fatti anteriori alla concessione dell'affidamento, può costituire nuovo elemento utile per la revoca se introduce circostanze non valutate al momento della concessione.
- Non è necessario il giudicato definitivo per giustificare la revoca: una singola condotta grave o la somma di comportamenti violativi delle prescrizioni può essere sufficiente.
- La Corte di legittimità verifica la legittimità e la congruenza della motivazione resa dal giudice di merito; non è luogo per una nuova valutazione del merito se la motivazione è coerente, completa e logica.
- Documenti e deduzioni difensive prodotti devono essere valutati dal giudice di merito; la loro mera esistenza non impone automaticamente la riforma dell'ordinanza in sede di legittimità se il Tribunale ha dato adeguata motivazione.
- La convivenza con soggetti ritenuti partecipi di attività illecite o l'esistenza di diffide può incidere sulla valutazione dell'idoneità del domicilio come luogo di esecuzione della pena alternativa.
Testo integrale
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