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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22688/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio relativo al pagamento di assegni di mantenimento, definito con transazione. L'istanza di liquidazione era stata dichiarata inammissibile dal giudice di pace; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto tardivo il ricorso perché depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011, 115, 152, 702-quater c.p.c. e 13, comma 2, D.M. 44/2011, sostenendo che il ricorso era stato spedito e depositato telematicamente e che la ricezione risultava avvenuta il 27.6.2018, quindi entro trenta giorni dalla notifica del decreto; con il secondo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia la ricevuta di deposito telematico attestante la tempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che il decreto di liquidazione era stato notificato il 28.5.2018 e che, dalla ricevuta di avvenuta consegna del deposito telematico, il ricorso per opposizione risultava depositato il 27.6.2018, quindi entro il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza anche per i procedimenti regolati dall'art. 15 d.lgs. 150/2011. Ha quindi precisato che, nell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione, il deposito telematico si perfeziona, ai fini del rispetto del termine, al momento della ricevuta di avvenuta consegna. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Il termine di trenta giorni per proporre opposizione opera anche nei procedimenti disciplinati da tale norma; il rispetto del termine va valutato tenendo conto del perfezionamento del deposito telematico alla ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma specificazione della Corte sulla sua portata nel caso concreto.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma specificazione della Corte sulla sua portata nel caso concreto.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma specificazione della Corte sulla sua portata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 2, D.M. 44/2011

    Richiamato per sostenere la ritualità e tempestività del deposito telematico.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso si considera tempestiva se il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.

  • Corte cost. 106/2016

    Richiamata come precedente che conferma l'applicazione del termine decadenziale anche ai procedimenti regolati dall'art. 15 d.lgs. 150/2011.

  • Cass. 1369/2023

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, nel deposito telematico dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, il perfezionamento avviene con la ricevuta di avvenuta consegna.

  • Cass. 31999/2019

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sul perfezionamento del deposito telematico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale, il rispetto del termine decadenziale di trenta giorni va verificato con riferimento al momento di perfezionamento del deposito telematico, che coincide con la ricevuta di avvenuta consegna.
  • Il deposito telematico dell'atto di opposizione è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna risulta formata entro il termine decadenziale, anche quando il controllo giudiziale di merito abbia erroneamente valorizzato una data diversa.
  • L'applicazione del rito speciale in materia di opposizione ai decreti di liquidazione non esclude che il termine per impugnare sia soggetto alle regole sul perfezionamento del deposito telematico previste dal sistema processuale telematico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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