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Sentenza

Sentenza n. 308/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 553/2023 del Tribunale di Agrigento con la quale è stata disposta condanna aa carico del Ministero dell’istruzione e del merito anni all’accredito della carta del docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/202,1 per totali euro 2.500;

Giustizia amministrativa202501167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Agrigento relativa all'attribuzione della carta del docente per complessivi euro 2.500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici indicati, per complessivi euro 2.500. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha adempiuto spontaneamente. Il ricorso è stato notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto configurabile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall'istanza dell'interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente.
  • La proponibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, ove applicabile, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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