Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un’impresa individuale aveva convenuto in giudizio i committenti di lavori di ristrutturazione di un immobile chiedendo il pagamento del corrispettivo dell’appalto. I committenti avevano proposto domanda riconvenzionale di adempimento. In primo grado, dopo una precedente ordinanza ingiunzione, era stato accertato l’inadempimento dell’appaltatrice con condanna alla restituzione di circa 6.700 euro. In appello, la decisione era stata parzialmente riformata con condanna dei committenti al pagamento di circa 19.000 euro e conferma nel resto. In cassazione i committenti hanno articolato cinque motivi: 1) omessa determinazione del contenuto dell’opera sulla base di un preventivo prodotto in giudizio dall’appaltatrice, con dedotta violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c.; 2) nullità del contratto di appalto e insussistenza del diritto al corrispettivo per esecuzione dei lavori in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi, con dedotta violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.; 3) erroneo rilievo della mancanza di prova dell’esecuzione di lavori senza titoli amministrativi, con richiamo agli artt. 2733 c.c. e 229-230 c.p.c.; 4) omesso rilievo della tempestività della contestazione dei vizi e difetti dei lavori, invocando l’art. 112 c.p.c.; 5) erroneità del rilievo di tardività delle doglianze dei committenti circa la mancata esecuzione delle opere commissionate, con richiamo agli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 61 ss. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non riportava il brano saliente del preventivo e non colpiva integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la propria valutazione anche su altri elementi. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non essendo indicati con precisione quali lavori sarebbero stati eseguiti senza quali autorizzazioni, e perché il terzo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito ad atti extraprocessuali e non specificava se le eccezioni fossero state tempestivamente dedotte nella comparsa di risposta, unico atto rilevante per l’omessa pronuncia su eccezioni in senso stretto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un’omissione di pronuncia, ma tentava di sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sola produzione di un preventivo non sottoscritto dai committenti non consente, di per sé, di sostenere che il contenuto dell’accordo fosse quello ivi descritto; la censura era comunque inammissibile per difetto di specificità e per mancata considerazione della complessiva ratio decidendi.
Richiamati in relazione alla contestazione della valenza probatoria del preventivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La doglianza sulla nullità del contratto per mancanza di autorizzazioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, senza esame nel merito della questione.
Invocato per sostenere la prova di lavorazioni prive di titoli amministrativi; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e volta a rivalutare il fatto.
Richiamati nel motivo sul rilievo delle dichiarazioni processuali, ma la censura è stata considerata inammissibile.
La dedotta omissione di pronuncia è stata esclusa perché i motivi facevano riferimento a elementi extraprocessuali o, comunque, tentavano una diversa ricostruzione del fatto anziché denunciare una vera omissione di pronuncia.
Richiamato nel quinto motivo, ma la Corte ha osservato che la censura mirava sostanzialmente a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
Invocati nel quinto motivo in relazione alla valutazione tecnica, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale base del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non consente un controllo completo del motivo perché non riproduce gli elementi testuali decisivi del documento o dell’atto su cui si fonda.
- Il ricorso per cassazione deve colpire tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una pluralità di argomenti autonomi, non è sufficiente attaccarne uno solo.
- I motivi devono essere specifici: occorre indicare con precisione i fatti, gli atti e i titoli rilevanti; la generica deduzione di vizi o di mancanza di autorizzazioni non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del fatto o del materiale probatorio, perché ciò richiederebbe una nuova valutazione di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia su eccezioni in senso stretto presuppone che tali eccezioni siano state tempestivamente dedotte nell’atto processuale rilevante; il ricorrente deve indicarlo specificamente.
- Se il motivo, sotto l’apparenza della violazione di legge, mira in realtà a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito, esso è inammissibile.
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