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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07799/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare di ammonizione scritta irrogata a un dipendente, componente della RSU per FIOM-CGIL, per avere inviato una comunicazione di contenuto sindacale tramite la mail aziendale durante il normale orario di lavoro. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato: (1) nel non considerare che gli spazi per le comunicazioni sindacali sono rimessi alla scelta del datore di lavoro e che l'attività sindacale deve svolgersi nel rispetto delle modalità aziendalmente prescelte; (2) nel ritenere non provato un pregiudizio per l'attività aziendale, sostenendo invece che l'uso della rete e-mail aziendale per inviare messaggi sindacali a numerosi destinatari durante l'orario di lavoro integrasse un uso improprio di uno strumento destinato al solo lavoro e fosse idoneo a creare un pregiudizio, anche in base a elementi presuntivi (bacheche, account dedicato, locale con internet).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sulla mancata qualificazione della posta elettronica come spazio sindacale, ma sull'insussistenza del pregiudizio concreto all'attività aziendale derivante dallo specifico invio e-mail contestato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, pur richiamando i limiti dell'art. 26 Statuto dei lavoratori al volantinaggio elettronico, non censurava il nucleo della decisione, ossia il difetto di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio nell'episodio sanzionato, ma prospettava un danno solo ipotetico e una diversa valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato. Disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 25 L. n. 300/1970

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina degli spazi per le comunicazioni sindacali sarebbe rimessa alla scelta del datore di lavoro, ma la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma nel merito, limitandosi a rilevare l'inconferenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 26 L. n. 300/1970

    La distribuzione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro, anche mediante posta elettronica aziendale, è assimilata ad attività di proselitismo e resta consentita solo se svolta senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, valutando le concrete modalità organizzative dell'impresa e il tipo di lavoro dei destinatari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte verifica la censura di violazione di legge, ma la dichiara inammissibile perché non colpisce la reale ratio della decisione impugnata o pretende una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al ricorso alle presunzioni per dimostrare il pregiudizio aziendale; la Corte osserva che la censura resta comunque inidonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova presuntiva del pregiudizio, ma la Corte reputa la questione estranea al nucleo decisorio e comunque attinente al merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per dedurre un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia fondato la decisione sul difetto di allegazione e prova dello specifico pregiudizio, profilo non superato dal ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La comunicazione sindacale veicolata tramite posta elettronica aziendale può essere ricondotta allo spazio di esercizio dell'attività di proselitismo sindacale, ma la sua legittimità va verificata alla luce del divieto di pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale.
  • Per contestare utilmente una decisione che esclude la responsabilità disciplinare del lavoratore per l'invio di comunicazioni sindacali, il ricorrente deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi: se il giudice di merito ha escluso lo specifico pregiudizio prodotto dall'episodio contestato, non è sufficiente prospettare un danno astratto o meramente ipotetico.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, specie quando il punto decisivo è l'accertamento in fatto dell'assenza di un pregiudizio concreto.
  • Il limite dell'art. 26 Statuto dei lavoratori richiede una verifica concreta delle modalità organizzative dell'impresa e dell'incidenza dell'iniziativa sindacale sull'attività lavorativa; non basta invocare in astratto l'uso improprio di uno strumento aziendale per fondare la sanzionabilità disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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