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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33266/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di compensi pretesi da tre soggetti per l'attività svolta quali componenti dell'Ufficio di Alta Sorveglianza nell'appalto per i lavori di adeguamento di una strada statale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dell'ente avverso i decreti ingiuntivi; la Corte d'appello, in riforma, aveva invece riconosciuto il diritto ai compensi e condannato l'ente al pagamento di somme parametrate ai regolamenti interni ANAS del 2009 e del 2011. In cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362 ss. e 2233 c.c., sostenendo: che gli incaricati non avessero svolto attività di progettazione e quindi non avessero titolo all'incentivo; che dovesse applicarsi il regolamento ANAS del 2003, vigente alla data del contratto di appalto del 27 maggio 2008, il quale non includeva l'attività di alta sorveglianza tra quelle incentivabili; che gli importi dovessero essere considerati al lordo di decurtazioni fiscali e contributive; e che fosse errato applicare il regolamento del 2011, invocandosi anche una pretesa attività svolta dopo la sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l'incarico di componenti dell'Ufficio di Alta Sorveglianza fosse stato conferito con ordine di servizio del 7 giugno 2009, sicché, per individuare la disciplina applicabile al compenso, rilevava il momento del conferimento dell'incarico e non quello della stipulazione dell'appalto. Ha quindi confermato l'applicazione dei regolamenti ANAS del 2009 e del 2011, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile, che l'attività rientrava tra quelle incentivate; ha inoltre rilevato che la questione del lordo/netto era nuova in cassazione ed era dunque inammissibile, così come erano inammissibili le censure interpretative degli atti contrattuali formulate senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e la doglianza, generica, relativa a una pretesa attività successiva al 25 novembre 2011. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    La norma è richiamata quale base dell'incentivo e viene letta in collegamento con la disciplina regolamentare interna; il momento rilevante per stabilire la disciplina del compenso è quello del conferimento dell'incarico.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi interpretativa favorevole all'applicazione del regolamento del 2003, ma la censura è stata respinta perché non conforme al dato fattuale decisivo individuato dalla Corte.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure fondate sui criteri ermeneutici sono state giudicate inammissibili perché ridotte a diverse letture degli atti senza specifica indicazione dei canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per affermare che il compenso dell'incarico professionale va determinato secondo la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico.

  • art. 2230 c.c.

    Usato dalla Corte, insieme all'art. 2233 c.c., per estendere il principio del momento del conferimento dell'incarico quale criterio per individuare la disciplina del compenso.

  • art. 176, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 163/2006

    La Corte d'appello, con statuizione non impugnata, aveva distinto l'attività di progettazione dalle attività successive, consentendo di ricomprendere l'alta sorveglianza tra le attività regolamentabili e incentivabili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato solo per il procedimento camerale di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 228/2012

    Richiamata solo per la modifica del regime dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei contratti pubblici, per stabilire la disciplina applicabile al compenso di un incarico professionale o assimilato, rileva il momento del conferimento dell'incarico, non quello della stipulazione del contratto di appalto da cui l'incarico discende.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che l'attività svolta rientra tra quelle incentivabili ai sensi della disciplina applicabile, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità specificamente dedotto.
  • Le censure che pretendono una diversa interpretazione di atti o regolamenti non sono ammissibili in cassazione se non indicano in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e si risolvano in una mera contrapposizione di letture.
  • Questioni nuove, come la determinazione del compenso al lordo o al netto di ritenute e decurtazioni, non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità se non risulta che siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Una doglianza formulata in modo generico, senza confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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