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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13749/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la condanna e il trattamento sanzionatorio risultante dalla sentenza d'appello. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una vicenda di spaccio di cocaina, contestata a più imputati in concorso e in continuazione. La Corte d'appello, su accordo delle parti ex artt. 599 e 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per uno degli imputati e confermato nel resto la condanna di primo grado per i reati ex artt. 110 e 81 cpv. c.p. e art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/1990, relativi a plurimi episodi di cessione/approvvigionamento di cocaina. In cassazione: un imputato deduceva che la condotta dovesse essere riqualificata nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, o comunque trattata con il regime sanzionatorio delle droghe leggere ex comma 4, oltre a lamentare il diniego delle attenuanti generiche; un secondo imputato censurava l'illegalità della pena pecuniaria perché il concordato in appello era stato costruito su una base più alta di quella inflitta in primo grado; un terzo imputato contestava la ritenuta responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché, per gli imputati non concordatari, le doglianze miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove in presenza di doppia conforme; perché i motivi erano, in larga parte, mera riproposizione di censure già respinte in appello; perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non richiedeva l'esame di ogni deduzione difensiva; e, quanto al concordato in appello, perché la rinuncia ai motivi di gravame preclude la deduzione in cassazione di questioni diverse dalla pena illegale o da vizi specifici del consenso/accordo, non ravvisati nel caso concreto.

Norme richiamate

  • artt. 599 e 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta rinuncia ai motivi di gravame e preclude in cassazione censure incompatibili con l'accordo, salvo i casi di pena illegale o vizi specifici dell'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per i ricorsi avverso sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. opera una preclusione processuale rafforzata, con inammissibilità delle doglianze rientranti nel perimetro dell'accordo.

  • art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    È la base normativa della contestazione per traffico/spaccio di cocaina nel caso esaminato.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Invocato dalla difesa per il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere; la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile perché non supportata da un diverso apprezzamento legittimamente censurabile.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La richiesta di riconoscimento della lieve entità è stata respinta perché la pluralità degli indici fattuali evidenziava maggiore offensività e non solo il dato quantitativo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e possono essere negate con motivazione sintetica che individui gli elementi ostativi di maggiore rilievo.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito può richiamare solo i parametri rilevanti ai fini della commisurazione della pena, senza doverli esaminare tutti singolarmente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di decisione di appello conforme a quella di primo grado, la cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: non è consentita una nuova valutazione delle prove o del fatto, salvo specifiche anomalie motivazionali o l'utilizzo di atti non esaminati dal primo giudice.
  • La richiesta di qualificazione della condotta di spaccio ai sensi dell'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva degli indici di offensività; non basta opporre il solo dato quantitativo se emergono elementi ulteriori, come la stabilità del contesto, la consapevolezza del ruolo svolto e la gestione organizzata dello smercio.
  • Le attenuanti generiche non spettano per il solo fatto che manchino elementi negativi: occorrono elementi positivi specificamente valorizzabili; il diniego è legittimo se la motivazione individua, anche sinteticamente, gli aspetti ostativi ritenuti prevalenti.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di gravame produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, sicché non possono essere riproposte questioni sulle quali le parti hanno definito l'accordo, salvo l'ipotesi di pena illegale o di vizi del consenso e dell'accordo stesso.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a reiterare censure già specificamente disattese in appello, esso difetta di specificità ed è inammissibile perché non svolge una critica argomentata alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativiElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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