Cassazione Penale, Sentenza n. 10699/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale perché ometteva di disporre la demolizione dell'opera eseguita senza permesso di costruire (capo A, art. 44, comma 1, lett. C, d.P.R. 380/2001) e la rimessione in pristino per la violazione dell'art. 181 d.lgs. 42/2004; deduce violazione di legge (art. 98 d.P.R. 380/2001 e norme connesse) per l'omissione del relativo ordine nel giudizio di patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, di ordinare la demolizione delle opere abusive anche nelle sentenze emesse a seguito di patteggiamento (art. 444 e 445 c.p.p.). Ha escluso che l'art. 445, comma 1‑bis, limiti tale potere giudiziale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente agli omessi ordini di demolizione e di rimessione in pristino, e il Collegio ha disposto l'ordine di demolizione e la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l).
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di tale norma è la forma procedurale con cui il Tribunale ha applicato la pena concordata.
art. 445 cod. proc. pen., comma 1‑bis
Regola l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili/administrativi; la Corte ha ritenuto che questa disposizione non osti all'applicazione dell'ordine di demolizione di competenza penale.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso
Per le opere abusive il giudice penale ordina la demolizione delle opere stesse nella sentenza di condanna; tale ordine è obbligatorio anche in caso di patteggiamento e non è disponibile alle parti.
art. 181, d.lgs. 42/2004, comma 1
Rilevante per le violazioni relative al patrimonio culturale; comporta la necessità, ove previsto, di misure ripristinatorie come la rimessione in pristino.
Consente alla Corte di ordinare direttamente le misure necessarie (qui: demolizione e rimessione in pristino) con la pronuncia di annullamento senza rinvio limitata all'omesso ordine.
Norma richiamata dal ricorso come fondamento della censura sull'omessa applicazione delle prescrizioni sanzionatorie in materia edilizia (ovvero mancato ordine di demolizione); la Corte ha dato rilievo a questa omissione nel suo esito.
Massime di principio
- In caso di opere abusive, l'art. 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001 impone al giudice penale di ordinare la demolizione e la rimessione in pristino nella sentenza di condanna, anche se la pena è stata concordata con il patteggiamento.
- La sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'applicazione di misure giudiziali ripristinatorie obbligatorie: l'ordine di demolizione non è oggetto di disponibilità delle parti.
- L'art. 445 c.p.p., comma 1‑bis, non impedisce l'imposizione di misure penali ripristinatorie (demolizione) da parte del giudice; la disciplina limita effetti civili/administrativi, non il potere sanzionatorio penale del giudice.
- Se il giudice omette di disporre la demolizione e la rimessione in pristino, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e disporre o imporre l'ordine senza rinvio.
- Chi valuta l'opportunità del patteggiamento deve tener conto che l'ordine di demolizione è un effetto obbligatorio e possibile della sentenza e incide sulla valutazione complessiva della sanzione.
- Gli accertamenti e gli interventi amministrativi restano autonomi rispetto all'ordine penale di demolizione; l'ordine penale ha funzione sanzionatoria e ripristinatoria autonoma.
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