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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano principalmente la insufficiente e non adeguatamente motivata liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del loro congiunto Federico: mancata applicazione corretta del metodo tabellare per il danno da perdita del rapporto parentale, difetto di motivazione nella diversa quantificazione tra i fratelli (anche con riferimento alla convivenza), omissione di rivalutazione e interessi sul risarcimento e mancata condanna al pagamento delle somme offerte ma non versate; contestavano inoltre la liquidazione delle spese di primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi (relativi ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale), ritenendo che la Corte d'appello avesse violato le norme che regolano la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e non avesse fornito adeguata motivazione quando ha evitato l'uso della tabella o non ha spiegato i criteri adottati. Ha annullato la sentenza impugnata per gli effetti civili limitatamente alla liquidazione del danno e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello per la determinazione del risarcimento (e per la regolazione delle spese relative), assorbendo gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1226 cod. civ.

    Imponibile al giudice l'obbligo di motivare adeguatamente la liquidazione equitativa del danno; la mancata indicazione dei criteri adottati integra vizio di motivazione e violazione della norma.

  • artt. 1223, 1224, 1225, 1227 cod. civ.

    Principi relativi al risarcimento del danno patrimoniale: il ristoro deve corrispondere al danno effettivo e alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova in capo al danneggiato per l'identificazione e la quantificazione del danno patrimoniale; eventuale rinvio al giudice civile per approfondimento quando l'istruttoria è complessa.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevanza nella determinazione delle spese relative alla domanda di risarcimento nel processo penale e necessità di osservare criteri normativi e regolamentari per la liquidazione.

  • art. 12 D.M. n. 55/2014

    Norme tecniche e tabelle utilizzabili per la liquidazione del danno non patrimoniale nella fase penale; la loro osservanza o il giustificato discostamento deve essere motivato.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di omicidio stradale (contestato all'imputato), richiamata come quadro fattuale per le decisioni penali, non direttamente determinante per la liquidazione del danno civilistico.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Istituto del concordato (accordo tra le parti) in sede penale; la Corte ha rilevato che il concordato poteva essere accolto non essendovi elementi per escludere la responsabilità.

  • art. 622 c.p.p.

    Base normativa per l'annullamento con rinvio agli effetti civili e per il rimando al giudice civile competente per la liquidazione del danno.

Massime di principio

  • Il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile come danno iure proprio e di regola va liquidato seguendo tabelle basate sul sistema a punti; il giudice che si discosta dalle tabelle deve motivare adeguatamente le ragioni.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale richiede un prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze concrete (età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza, ruolo familiare), che il giudice deve esplicitare in motivazione.
  • Il danno patrimoniale richiede prova e quantificazione; se la cognizione risulta complessa il giudice penale può rinviare la materia al giudice civile.
  • Se il giudice non indica i criteri specifici adottati nella valutazione equitativa o confonde somme offerte con somme effettivamente versate, la decisione può essere annullata per difetto di motivazione e violazione di legge.
  • Le questioni relative a rivalutazione, interessi e alla regolazione delle spese collegate alla domanda di risarcimento sono da trattare dal giudice civile cui viene rinviata la determinazione del danno.

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