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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (false indicazioni/omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato). Quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo, con la tesi che l'imputato ha agito in buona fede ritenendo il reddito paterno quello dichiarato; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) richiesta di riduzione della pena (rivalutazione in melius).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducono le stesse doglianze già dedotte in appello e adeguatamente respinte dalla Corte territoriale (principio di inammissibilità delle doglianze reiterate senza confronto critico). Ha richiamato la "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado) e ha condiviso la valutazione che l'omissione del reddito aggiuntivo del padre ha superato la soglia di accesso al beneficio, incidendo sulla permanenza del patrocinio. La Corte ha escluso che si tratti di mera negligenza: è richiesto dolo generico, che è stato ritenuto sussistere alla luce degli elementi processuali. Ha inoltre confermato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis ritenendo rilevanti le modalità della condotta; ha respinto le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi; ha motivato lo scostamento della pena dal minimo per la personalità e precedenti dell'imputato. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista per ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Riguarda le false dichiarazioni o omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte richiede dolo (anche generico) per la configurabilità del reato, escludendo che l'errore di controllo o la semplice negligenza siano sufficienti.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Fissa la soglia di reddito per l'accesso al patrocinio; la variazione del reddito familiare che supera tale soglia incide sulla permanenza del beneficio.

  • art. 92 d.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato richiamate per il calcolo del reddito e i requisiti di ammissibilità; utilizzata per valutare la soglia reddituale complessiva del nucleo familiare.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme sulle modalità di motivazione dei motivi di cassazione; la Corte rileva che i motivi riproposti senza confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    Rinvio al diritto di difesa e ragionevole durata del processo in relazione ai rimedi; citata insieme alle garanzie processuali invocate dal ricorrente ma non ritenute violate.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova; richiamata nelle doglianze sulla presunta errata valutazione probatoria, ma la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito congrua.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte conferma che il giudizio di tenuità va fatto con i criteri dell'art. 133 c.p. e può essere negato sulla base delle modalità della condotta; qui il diniego è stato motivato e non censurabile in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (e per valutare la tenuità dell'offesa): la Corte ricorda che non è necessario elencare tutti gli elementi, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 62-bis c.p. (richiama la riforma del d.l. 23/05/2008 n. 92, conv. in L. 24/07/2008 n. 125)

    Dopo la riforma, lo stato di incensuratezza da solo non basta per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego per assenza di elementi positivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata in caso di manifesta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le omissioni o le false dichiarazioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato integrano il reato solo se è provato il dolo (anche generico); la mera negligenza o un errore di controllo non sono sufficienti.
  • Se la variazione del reddito familiare porta a superare la soglia prevista dalle norme sul patrocinio, la mancata comunicazione influisce sulla permanenza del beneficio e può costituire elemento rilevante ai fini della responsabilità.
  • In sede di Cassazione sono inammissibili i ricorsi che ripropongono pedissequamente i motivi già trattati e respinti in appello senza confrontarsi espressamente con le ragioni della decisione di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata con i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaurire tutti gli elementi previsti, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivare il diniego.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi di valutazione oltre lo stato di incensuratezza; l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego.
  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado), le motivazioni dei due gradi si integrano e rafforzano la valutazione di congruità della decisione complessiva.
  • Il ricorrente in cassazione che propone motivi manifestamente infondati può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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