Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione della Procura avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 03/04/2023 che aveva pronunciato immediata declaratoria di non doversi procedere per il delitto di furto (art.624 c.p. con aggravante art.625, comma 1, n.7) ritenendolo non procedibile per difetto di querela dopo la scadenza del termine di cui all'art.85 del d.lgs.150/2022. Il nodo giuridico era se il pubblico ministero potesse in dibattimento formulare una contestazione suppletiva dell'aggravante anche dopo il decorso del termine di querela e, correlativamente, se il Tribunale potesse pronunciare de plano la non procedibilità senza consentire pieno contraddittorio e senza rispettare i limiti dell'istruzione dibattimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale aveva violato il principio del contraddittorio e anticipato il giudizio, escludendo illegittimamente la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante in dibattimento. La Corte ha chiarito che il potere del pubblico ministero di formulare nuove contestazioni o modificare l'imputazione in dibattimento non è soggetto a preclusioni temporali fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, fermo restando il rispetto dei diritti della difesa; e che l'art.129 c.p.p. legittima la pronuncia de plano solo se sussistono le condizioni e previa adeguata trattazione contraddittoria, non come strumento per anticipare la decisione sacrificando il contraddittorio.
Norme richiamate
art.624 c.p.
Delitto di furto; la riforma (d.lgs.150/2022) ha reso la procedibilità legata alla querela, salvo ipotesi con aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio.
art.625, comma 1, n.7 c.p.
Circostanza aggravante (tra cui la destinazione "a pubblico servizio") la contestazione della quale può rendere il reato procedibile d'ufficio se tempestivamente e legittimamente contestata; può essere oggetto di contestazione suppletiva in dibattimento.
d.lgs. 150/2022, art.2 comma 1 lett. b)
Modifica il testo di art.624 c.p. incidendo sul regime di procedibilità del furto, rendendolo procedibile a querela salvo le ipotesi aggravate; richiamato per spiegare il termine di procedibilità introdotto dalla riforma.
d.lgs. 150/2022, art.85
Prevede il termine decorso il quale la querela non è più efficace per la procedibilità; il Tribunale aveva ritenuto scaduto tale termine facendo decorrere la non procedibilità, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non escluda il potere del PM di contestare suppletivamente l'aggravante in dibattimento.
art.129 c.p.p.
Consente la declaratoria immediata di cause di non punibilità durante il processo; la Corte ha precisato che l'art.129 va applicato nel rispetto del contraddittorio e non può essere usato per anticipare illegittimamente la decisione prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale.
art.516 c.p.p.
Regola la modifica dell'imputazione; la giurisprudenza e la Cassazione confermano il poter del P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento nei limiti del contraddittorio.
art.517 c.p.p.
Regola le nuove contestazioni, inclusa la contestazione di circostanze aggravanti; secondo la Corte non richiede limiti temporali fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non è subordinata ad autorizzazione del giudice di merito, salvo garantire le facoltà difensive.
art.519 c.p.p.
Riconosce le prerogative difensive dell'imputato (es. richiesta di termini, nuove prove) quando sia prospettata una nuova contestazione in dibattimento.
art.1 c.p. (principio di legalità)
Richiamato per sostenere che le modifiche sostanziali alla fattispecie (es. condizione di procedibilità) devono rispettare il principio di legalità e la natura mista della querela, ma senza negare il potere del P.M. di contestazione suppletiva in dibattimento.
art.178 e art.179 c.p.p.
Richiamati in relazione alle nullità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso nullità assolute rilevabili d'ufficio per violazione del contraddittorio e per aver limitato il diritto delle parti di intervenire su temi decisivi del giudizio.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può in dibattimento modificare l'imputazione e proporre contestazioni suppletive (anche di aggravanti) fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, senza limiti temporali assoluti, purché sia rispettato il pieno contraddittorio e i diritti della difesa.
- La pronuncia immediata di non procedibilità ex art.129 c.p.p. è ammissibile ma non può essere usata per anticipare il giudizio sacrificando il contraddittorio; il giudice deve consentire la piena discussione sulle nuove contestazioni e sugli esiti dell'istruttoria prima di decidere.
- La scadenza del termine per la querela (o altri termini di procedibilità) non impedisce automaticamente al P.M. di formulare contestazioni suppletive in dibattimento; tuttavia va valutata la concreta incidenza sul regime di procedibilità e garantita la possibilità per la difesa di esercitare le sue facoltà (richiesta di termini, nuove prove, riti alternativi).
- La violazione dell'integrità del contraddittorio in queste fasi processuali può integrare nullità assolute rilevabili d'ufficio e comportare l'annullamento della decisione di merito.
- Va distintamente considerata la differenza tra prescrizione (effetto sostanziale che estingue il reato) e la condizione di procedibilità (querela): entrambe incidono sul proseguimento dell'azione penale, ma le regole processuali sul momento e sulle garanzie del contraddittorio si applicano in modo stringente quando la decisione viene adottata in dibattimento.
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