Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato accusato di aver reso, nell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio (datata 21/02/2019, depositata 23/02/2019), dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 79: aveva attestato un reddito complessivo per gli anni 2017-2018 pari a Euro 7.004,29 e di non essere proprietario di immobili o veicoli, mentre accertamenti della Guardia di Finanza hanno rilevato un reddito maggiore (Euro 10.134,00) e la titolarità pro quota di immobili e di un'autovettura. Condannato in primo grado a 1 anno di reclusione e 350 euro di multa, la condanna fu confermata in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: carenza o contraddittorietà della motivazione (mancata prova del dolo, invocando la buona fede e il cd. "falso inutile"), alternativa richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), riconoscimento delle attenuanti generiche e concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in punto di prova del dolo: la Corte di merito ha valutato che le dichiarazioni fossero chiaramente difformi dal vero e non frutto di mera superficialità o confusione con l'ISEE. La Corte ha confermato che l'art. 95 D.P.R. 115/2002 configura un reato di pura condotta che sanziona false indicazioni nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per il beneficio; tuttavia, quando la falsità concerne redditi che avrebbero comunque determinato l'ammissione al beneficio, occorre un accertamento rigoroso del dolo (cd. falso inutile). Ha escluso l'errore scusante ai sensi dell'art. 47 c.p. perché la normativa rilevante (art. 76 D.P.R. 115/2002) è richiamata nella norma penale e non costituisce legge extra penale. Ha respinto anche la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità), ritenendo la valutazione della Corte d'appello coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.; ha altresì escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per i motivi di carattere personale e per precedenti condanne. In definitiva, confermata la condanna e rigettato il ricorso.
Norme richiamate
Norma incriminatrice che punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte la interpreta come reato di pura condotta rilevante indipendentemente dal conseguimento del profitto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 79 e art. 76
Art. 79 disciplina la dichiarazione sostitutiva; art. 76 individua il criterio di valutazione del reddito ai fini del patrocinio. La Corte rileva che l'ISEE non coincide automaticamente con il reddito rilevante per il patrocinio e che l'art. 76 è richiamato dalla norma penale, dunque l'errore su tali norme è inescusabile.
Regola l'errore sulla legge penale: la Corte afferma che l'errore in relazione alle norme richiamate dall'art. 95 (es. art. 76 DPR 115/2002) è inescusabile.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa in relazione alla natura dell'interesse pubblico leso (erogazione pubblica), alla personalità dell'imputato e all'entità degli omessi redditi.
Attenuanti generiche: la Corte ha confermato il giudizio di merito che non ha riconosciuto elementi concreti tali da ritenere prevalente la concessione delle attenuanti.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia considerato correttamente le circostanze da valutare ai fini della quantificazione della pena e della possibile applicazione della tenuità.
Costituzione, art. 53 e art. 3 (richiamati)
Richiamati in motivazione per il principio di capacità contributiva e il fondamento costituzionale del sistema di tutela degli indigenti con riferimento al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La falsità nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato configura reato di pura condotta ai sensi dell'art. 95 DPR 115/2002 e può essere punita anche se il beneficio sarebbe stato comunque concesso, salvo che il giudice accerti la sussistenza dell'ipotesi di "falso inutile" con valutazione rigorosa del dolo.
- Quando la dichiarazione non veritiera non incide sulla spettanza effettiva del beneficio (cioè i redditi accertati rientrano comunque nei limiti), il giudice deve verificare attentamente l'elemento soggettivo: la mera disattenzione o confusione con dati ISEE può escludere il dolo, ma ciò va provato in modo convincente.
- L'errore sulla normativa amministrativa richiamata dalla norma penale (es. criteri di valutazione del reddito ai fini del patrocinio) è generalmente inescusabile: l'errore sulla legge sussidiaria incorporata nel fatto tipico non giustifica l'esclusione della responsabilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparata degli elementi della fattispecie (natura del bene giuridico, modalità di condotta, entità del danno/pericolo, personalità dell'agente); l'erogazione pubblica e precedenti penali ostano spesso al riconoscimento.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici (es. sospensione condizionale) è rimesso al sindacato di merito del giudice: l'assenza di elementi concreti a supporto della buona condotta o la presenza di precedenti può determinare il rifiuto.
- L'ISEE non sostituisce automaticamente la valutazione del reddito imponibile ai fini del patrocinio gratuito: chi compila la dichiarazione deve assicurarsi della corrispondenza tra i diversi indicatori e i criteri stabiliti dalla normativa specifica.
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