Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 13/03/2023 che confermava la condanna per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p., capo A). G.G. ha dedotto nullità per mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza (artt. 161, 178, 179, 601 c.p.p.) e contestato l'illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 609-octies c.p.; F.B. ha dedotto violazione dell'art. 627 c.p.p. per presunta inosservanza della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe valutato correttamente se il loro contributo fosse di minima importanza (ossia se fossero rimasti in auto o avessero avuto un apporto irrilevante). Precedentemente la vicenda aveva visto l'annullamento parziale con rinvio da parte della Cassazione circa il mancato riconoscimento dell'attenuante per inversione dell'onere della prova; in sede di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto invece che i ricorrenti avessero partecipato attivamente accerchiando la vittima e agevolando la violenza, confermando la condanna e la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sull'eccezione di nullità per mancata notifica a carico di G.G. la Corte ha ritenuto che la notifica al domicilio eletto fosse impossibile per indicazione non idonea e che, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., la notificazione sia comunque avvenuta mediante consegna al difensore, non sussistendo una nullità insanabile. Quanto al merito sull'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 609-octies c.p., la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di F.B. e G.G.: il giudice del rinvio ha rispettato i principi di diritto fissati con la sentenza di annullamento e ha svolto una autonoma e analitica valutazione di fatto, ritenendo che l'atteggiamento degli imputati (accorrere, accerchiare, non dissociarsi, lanciare oggetti, impedire vie di fuga) non costituisse apporto minimamente rilevante e quindi escludendo l'attenuante. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali. La Corte ha inoltre ritenuto di non liquidare spese in favore della parte civile in quanto questa non ha effettivamente fornito un utile contributo nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del quarto comma può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente sia di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica; non è sufficiente la semplice minore efficienza rispetto agli altri, ma occorre un contributo del tutto trascurabile nell'economia del reato. La condotta di accerchiamento e di supporto al gruppo integra invece efficacia eziologica non trascurabile.
I reati indicati nei capi B e C sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello in precedenza; citati come parte del quadro fattuale processuale.
Se la notifica presso il domicilio eletto non può effettuarsi per indicazione non idonea, la notificazione può essere eseguita mediante consegna al difensore; la mancata esecuzione sul domicilio indicato non determina automaticamente una nullità insanabile quando sia stata eseguita notifica al difensore.
La nullità cd. a regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito altrimenti si ritiene tardiva la deduzione in cassazione; il vizio non dedotto nei termini è inammissibile.
Richiamata nella giurisprudenza come criterio di deducibilità dei vizi: il difensore doveva tempestivamente eccepire la nullità nel giudizio di appello, diversamente si perde la possibilità di farlo in cassazione.
Disciplina l'efficacia vincolante della decisione di cassazione per il giudice di rinvio: il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento ma resta libero, entro i limiti indicati, di ricostruire i fatti e motivare autonomamente purché non ripeta i vizi di motivazione censurati.
La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità anche se non presente in udienza, purché abbia effettivamente contribuito alla decisione tramite attività processuale (es. memorie) che abbiano offerto utile contributo alle ragioni contrarie; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la parte civile non abbia fornito tale contributo.
Massime di principio
- La circostanza attenuante per minima partecipazione (art. 609-octies, quarto comma) richiede un apporto effettivamente trascurabile: la mera minore efficienza rispetto ad altri non basta.
- Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione ma conserva la responsabilità di una autonoma e analitica valutazione dei fatti, purché eviti i vizi di motivazione già censurati.
- Le nullità di notificazione cd. a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di merito; se non rilevate, possono essere considerate inammissibili se dedotte per la prima volta in cassazione.
- Se la notifica al domicilio eletto non è possibile per indicazione non idonea, la notificazione al difensore soddisfa gli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- La condotta di 'accorrere', 'accerchiare' o comunque facilitare e sostenere l'azione collettiva può integrare un contributo eziologico non marginale e impedire il riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in cassazione anche senza presenza in udienza, ma solo se ha effettivamente effettuato attività processuale utile (deposito di memorie ecc.) che abbia contribuito alla decisione.
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